CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta altresì la memoria depositata nell’interesse dell’imputata con la qualevengono svolte ulteriori argomentazioni in ordine ai già proposti motivi;osservato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui sideducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato e allamancata riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all’art.712 cod. pen. nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanzeresponsabilità e della qualificazione giuridica della condotta contestata, privi dispecificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dallaCorte territoriale (si vedano, in proposito, pagg. 7 e 8 sulle ragioni dellavalutazione di inverosimiglianza della versione tardivamente resa dall’imputatarispetto alla provenienza dell’assegno);che nel motivare il diniego delle circostanze generiche, non è necessario cheil giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruoriferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenzadi elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’assenza di resipiscenzadell’imputata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI