CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; *'‘ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Foggia per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al capo B) per essere il reato estinto per prescrizione e per aver rideterminato la pena in relazione al capo A) in considerazione delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la recidiva, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 80 comma 1 lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (capo A). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il C