CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 31623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel.s~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di cui in epigrafe del Tribunale di sorveglianza di Palermo in materia di misure alternative alla detenzione. 2. Con successivo atto, trasmesso con PEC, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale in data 14 maggio 2021 (come risultante dagli atti), ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro 500,00 (cinquecento). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022