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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10971/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MIGLIORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MONFERINIche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],si riporta alle note difensive, alle conclusioni e nota spese che deposita.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di quella stessa città, che ha dichiarato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità - [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore legale dal 2 maggio 1990 al27 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’, nonché quale amministratore legale della ditta ‘House of shoe’ -, di avere provocato ilfallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ‘, dichiarato con sentenza del 16/11/2015, pereffetto di operazioni dolose, distraendo l’intera azienda della fallita in favore della predetta‘House of shoe’, ditta costituita il 4/9/2006 e avente la medesima sede sociale della fallita, lecui quote sociali venivano interamente cedute con atto del 21/12/2006 all’inesistente GianluigiRestern, al quale, con successivo atto del 27/12/2006, veniva trasmessa anche la carica diamministratore legale (capo A); altresì, di bancarotta distrattiva fraudolenta per avere sottrattole immobilizzazioni materiali, le rimanenze, le disponibilità liquide (capo B) e, infine, dibancarotta documentale fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili della società (capo2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, conil ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con separati173 disp. att. cod. proc. pen..3. [OSCURATO:PERSONA] svolge tre motivi.3.1.

Premette che la fittizia cessione della società fallita al [OSCURATO:PERSONA], risultato irreperibile,asseritamente orchestrata dagli imputati - che avrebbero poi distratto i beni del Calzaturificioin favore della nuova società del [OSCURATO:PERSONA] - ha dato vita a due procedimenti penali: il primo,avente a oggetto i reati di cui agli artt. 388 e 479 cod. pen., definito dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile;l’altro procedimento è quello all’odierno esame.

Il fatto storico, si sostiene, è il medesimo,giacché il primo procedimento penale aveva a oggetto le condotte fraudolente poste in esseredagli imputati per sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza adottata dalGiudice del lavoro in favore di una dipendente della fallita, [OSCURATO:PERSONA], attività sovrapponibilia quelle contestate nel presente procedimento.3.2.

Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendoadottato, sull’eccepita sussistenza di un concorso formale tra le condotte già giudicate e quellesub judice, ordinanze dibattimentali con le quali ha escluso la sussistenza di una connessioneex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio, ha omesso ogni riferimento a tali decisioni nellasentenza impugnata, omissione che si è estesa anche ai motivi di appello sostanzialmentestrutturati sul confronto tra le due opposte decisioni.

I giudici di merito hanno, cioè, omesso diaffrontare la questione, dedotta dalle difese, di un concorso formale dei reati già giudicati conquelli qui sub judice, e non si sono confrontati con elementi probatori, di natura dichiarativa,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto al verdettoassolutorio, come tali, quindi, in grado di sconfessare la tesi della fittizia cessione dell’aziendafallita: ci si riferisce, in particolare, al giudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] ed allecontrastanti dichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento deimacchinari della fallita alla newco, nonché alle dichiarazioni dei consulenti che avevano curatola cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA].

Neppure viene preso in considerazione l’argomentodifensivo secondo cui tutte le condotte contestate, dalle distrazioni patrimoniali alla scomparsadelle scritture contabili, fossero ascrivibili a momenti successivi all’acquisizione del calzaturificioda parte del sedicente [OSCURATO:PERSONA]; così come è obliterato il decisum della sentenza sammaritanacirca la mancanza di prova certa della consapevolezza in capo agli imputati della inesistenza diGianluigi [OSCURATO:PERSONA], elemento da cui è tratta la natura simulata della cessione di quote in suofavore, con l’unica finalità di dismettere la titolarità formale della società fallita.3.3.

Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge per mancata assunzione diprova decisiva, quanto alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dei delitticontestati agli imputati, e della tesi alternativa circa l’essere rimasti gli imputati vittime di truffaordita dal [OSCURATO:PERSONA].

Si denuncia un travisamento della richiesta formulata dalla difesa ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen. e la motivazione apparente offerta dalla Corte territoriale sul punto.3.3.Vizi della motivazione sono denunciati anche nel diniego delle circostanze attenuantigeneriche, non essendo state spiegate le ragioni per cui due ultrasettantenni incensurati ecollaborativi durante il giudizio non ne siano meritevoli.4. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi.4.1.

Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., poiché tra il delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e il reato fallimentare, qui contestato,esiste identità della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico e, quindi, violazione delne bis in idem, così come rappresentato in sede di richiesta di archiviazione dal PubblicoMinistero.

Infatti, continua la difesa, la condotta fraudolenta nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] è identica a quella in esame e l’evento è lo stesso, in quanto consistente nellalesione degli interessi di uno dei creditori.

Viene richiamata la motivazione della sentenza diSanta [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della naturafraudolenta e volutamente elusiva del provvedimento giurisdizionale delle condotte contestate,e che non v’è spazio, pertanto, per ritenere diversamente in questa sede.4.2.

Omessa motivazione in merito ai motivi di appello relativi all’esistenza di una sentenzaassolutoria riguardante i medesimi fatti, e fondata sul medesimo materiale probatorio, attesoche per la gran parte di esso, acquisito nel primo giudizio, è stato travasato, ai sensi dell’art.238 cod. proc. pen., in questo procedimento.4.3.

Vizi di motivazione in merito al ruolo di amministratori di fatto degli imputati nelperiodo successivo alla cessione del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’odiernoricorrente.

Infatti, la successiva cessione a [OSCURATO:PERSONA] da parte della cessionaria è avvenuta circaun anno e mezzo dopo averla acquistata dagli imputati.

Si stigmatizza la illogicitàdell’affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di competenze imprenditoriali e che debba,quindi, essere considerata una testa di legno, dal momento che lavorava per la società fallita,era a conoscenza del settore e aveva le competenze tecniche necessarie.4.4.

Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sono formulati conriguardo all’ordinanza della Corte di appello, adottata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., conla quale non è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale per acquisire la prova della perduranteoperatività della società fallita durante la gestione [OSCURATO:PERSONA], prova da intendersi decisiva inquanto dimostrativa dell’esistenza di un’autonoma amministrazione di fatto della società, e dellanon fittizietà della cessione; comunque, la Corte territoriale ha reso sul punto una motivazioneapparente.5.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato tempestivamemoria difensiva in data 12/11/2025, con la quale conclude per la inammissibilità o il rigettodel ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Laparte civile ha depositato anche memoria con le sole conclusioni nel senso dell’inammissibilitàdei ricorsi e nota spese in data 27/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere integralmente annullata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.2.Come premesso, i ricorrenti sostengono che, in relazione al medesimo fatto storicocostituito dalle condotte tenute dagli imputati in occasione del fallimento della società a lororiconducibile, due sezioni della Corte di appello di Napoli hanno reso decisioni tra loroinconciliabili, pervenendo, in un primo caso, sull’appello avverso la sentenza del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], all’assoluzione degli imputati dal delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,per non essere stata raggiunta la prova della natura fraudolenta e volutamente elusiva delprovvedimento giurisdizionale emesso in favore di una lavoratrice dipendente della fallita;nell’altro, con la sentenza qui in scrutinio, a confermare il verdetto di condanna per i fatti dibancarotta distrattiva commessi in relazione al fallimento della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’.2.1.

In ottica difensiva, la condanna per i delitti di bancarotta integrerebbe una violazionedell’art. 649 cod. pen., non sussistendo il concorso formale tra i delitti di bancarotta perdistrazione e quello di cui all’art. 388 cod. pen., ma, piuttosto, sussistendo un assorbimentodell’uno nell’altro, alla luce dell’arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 32604 del 2001,che troverebbe avallo nell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 200/2016.

Inogni caso, anche ove si ravvisasse il concorso formale, i ricorrenti invocano il principio di dirittoper cui la preclusione del ne bis in idem, che non opera in caso di concorso formale, opererebbenel caso, come qui in esame, in cui nel primo giudizio sia stata pronunciata assoluzione per lainsussistenza del fatto, dal momento che gli imputati sono stati assolti per la medesimacondotta integrante gli estremi della bancarotta distrattiva.2.2.

La tesi è priva di fondamento.2.2.1.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza citata dai ricorrenti, dellaSez. 5, n. 32604 del 15/05/2001, Rv. 220168 - secondo cui non sussiste concorso formale frail reato di cui all'art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art.216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identitàfra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolodi indisponibilità, che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale enell'altro ad una procedura esecutiva collettiva - non può essere applicato alla fattispecie inesame.

Detto arresto si riferisce, infatti, all’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art. 388,mentre la fattispecie per la quale è intervenuta l’assoluzione da parte del tribunale sammaritanoafferisce a quella del primo comma della stessa disposizione di legge, che disciplina unafattispecie strutturalmente diversa.2.2.2.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la norma di cui all’art. 388 cod.pen. prevede ben otto differenti figure di reato, accomunate dall’avere riguardo a casi dimancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia di rapporti di diritto civile- situandosi la ratio di tale disposizione nell’esigenza di tutelare l’interesse all'esecuzione dellesentenze e dei provvedimenti - ma strutturalmente diverse e connotate da differente offensivitàdelle rispettive condotte.2.2.3.

Per quanto qui di rilievo, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte(Sez.

U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937) hanno considerato che “l'art. 388c.p., comma 1 non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento "degli obblighi civilinascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autoritàgiudiziaria", ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligatoall'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza.Si puniscono dunque nell'art. 388 c.p., comma 1, i comportamenti destinati a precostituire unasituazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva” affermando, in conseguenza,che “le fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 388 c.p. hanno in realtà per oggettogiuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione,secondo un'interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (C. cost., n. 77/2007,C. cost., n. 24/2003)”.

Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi punita dal comma 1) dellanorma in esame è fattispecie a condotta vincolata, contrassegnata dal dolo specifico,richiedendo non solo la volontà di compiere atti simulati o fraudolenti su beni propri o altrui conla consapevolezza dell’ingiunzione ad eseguire una condanna e la volontà di non ubbidire, maanche l’ulteriore finalità di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi civili. (cfr.Sez. 6, n. 16817 del 19/09/1989, Rv. 182727).2.2.4.

La fattispecie di cui al terzo comma del citato art. 388 (introdotto dal d.lgs. n. 21del 2018) ha natura plurioffensiva, ledendo sia l’interesse pubblico alla effettività dellagiurisdizione che quello patrimoniale del singolo in favore del quale è adottato il provvedimentoeluso, e, quanto all’elemento soggettivo, l’orientamento accreditato nella giurisprudenza dilegittimità ritiene sufficiente il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di eludere la decisioneda cui derivano gli obblighi da adempiere (Sez. 6, n. 43500 del 07/10/2003, 227606; Sez. 6,n. 8528 del 27/02/1986, Rv. 173602).2.2.5.

Si tratta, dunque, di fattispecie che, oltre a distinguersi per l’oggetto giuridicotutelato, non sono sovrapponibili neppure dal punto di visa dell’elemento psicologico, essendoconnotate, in un caso, dal dolo generico, nell’altro dal dolo specifico.2.2.6.

Giova ricordare a questo punto, che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, laCorte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale trail reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovoprocedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sulpiano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, enon dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto dinuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, nell'affermare il criterio dell'idem factum, ai fini dellavalutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito chel'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto non implica l'affrancamento dai criterinormativi di individuazione del fatto.

Il criterio dell'idem factum, afferma la Consulta, non puòessere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto lastessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l'approcciocasistico che la connota, in quanto la scelta sul perimetro dell'idem factum "è di caratterenormativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum" (CorteCost., n. 200 del 2016, § 4).2.2.7.

Sulla nozione di idem factum la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidatanell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identitàdel fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazionedel reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta; dunque,la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si pongain concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussistal'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona ( Sez.

Un.

Donati, n. 34655 del 28giugno 2005), considerate sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quellagiuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove lamedesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez.2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica,Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017,Shabani, Rv. 269223, nonché Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).2.2.8.

Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della resiudicata e quello oggetto della res iudicanda, giacché, "ai fini della preclusione del "ne bis inidem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato edella nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato”(Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502), non ricorre, nel caso di specie, ilrequisito dell'idem factum.

Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, labancarotta fraudolenta distrattiva, mentre il delitto già giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA], con sentenza irrevocabile, era quello di cui all’art. 388, comma primo cod. pen.;in ordine a tali fatti, se è vero che ricorre una coincidenza soggettiva, dal momento che entrambii reati sono stati commessi dai medesimi concorrenti, non può, però, ritenersi che la condottafraudolenta sia la medesima, in quanto nella fattispecie di bancarotta essa ha una dimensionepiù ampia, consistente nella lesione degli interessi di un intero ceto creditizio; soprattutto,manca la coincidenza dell’elemento soggettivo dei due delitti, essendo richiesto nel primo caso,all’art. 388, comma primo, cod. pen., il dolo specifico, che non occorre ai fini dell’integrazionedel delitto di cui all’art. 216 L.F; il che, quindi, non consente di affermare che ricorra l’idemfactum secondo la declinazione proveniente dalla giurisprudenza ricordata, come del restoaveva già ritenuto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza, pag. 28).2.3.

Ciò detto, deve, però, darsi atto della fondatezza dei rilievi difensivi afferenti almancato scrutinio, da parte della sentenza impugnata, delle doglianze e censure formulate insede di appello, incentrate sul confronto con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, evidenziandosi come - a prescindere dalla violazione del divieto del ne bis in idem – inquella sede ci si fosse pronunciati su temi rilevanti nel presente giudizio.2.3.1.

Ci si riferisce, in particolare, alla questione della natura simulata e quindi fraudolentadella cessione dell’azienda, prima alla sorella dell’imputato e poi al [OSCURATO:PERSONA], fittizietà negatadalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; al ruolo di mera testa di legno dellostesso [OSCURATO:PERSONA], escluso dal giudice sammaritano, e, soprattutto, alla consapevolezza degliimputati dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] un soggetto sedicente/inesistente, in ordine ai quali la sentenzadel Tribunale sammaritano ha considerato che “Lungi dall’essere una mera testa di legno, cheha esaurito il suolo ruolo nella sottoscrizione dell’atto di cessione di quote…il [OSCURATO:PERSONA] è unsoggetto che continua nel tempo ad agire e a compiere atti a nome della società”, valorizzandole dichiarazioni dei consulenti che avevano curato la cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA];sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito agli imputati in epoca successiva allacessione dell’azienda, non ritenuto credibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; algiudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], formulato dal primo giudice, e alle contrastantidichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento dei macchinari dellafallita alla newco.2.3.2.

In presenza di una piattaforma probatoria in ampia parte coincidente con quellaassunta nel processo celebrato presso il Tribunale sammaritano, e in presenza di specifici motividi appello, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito decisorioraggiunto nella prima sede, rectius, con la alternativa interpretazione delle fonti di prova, edelineare le linee portanti del proprio, diverso, ragionamento probatorio, fornendo unamotivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesiplausibili, nel caso concreto, vieppiù in considerazione del giudizio di credibilità dell’alternativaricostruzione dei fatti che ne era stato fornito nell’altro giudizio.2.3.3.

Invece di confrontarsi con elementi probatori, di natura dichiarativa e documentale,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], in grado di sconfessare la tesi della fittiziacessione dell’azienda fallita, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti dellamotivazione di quella sentenza assolutoria - in ragione dei quali il tribunale sammaritano haescluso la sussistenza dell’attività dolosa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la attendibilità della testelavoratrice [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza,tali da giustificare il diverso esito decisorio -, la Corte di appello ha del tutto obliterato tali temidifensivi, mancando nella sentenza impugnata il benché minimo riferimento financoall’esistenza della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi risolto ilconfronto richiesto dagli appellanti nell’adozione di ordinanze dibattimentali che hanno esclusola connessione ex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio.2.3.4.

Ancora, la sentenza impugnata ha omesso di sconfessare adeguatamente lededuzioni sul ruolo di amministratore di fatto asseritamente svolto dagli imputati dopo lacessione dell’azienda, né, in linea generale, si è compiutamente confrontata con la tesialternativa della difesa circa la effettività del trasferimento e dell’essere stati gli imputati vittimadi una truffa ordita dal [OSCURATO:PERSONA], invece, accolta dal tribunale sammaritano.2.3.5.

La Corte di appello è venuta meno al preciso onere motivazionale che imponeva – afronte delle specifiche doglianze degli appellanti - l’indicazione in maniera approfondita e diffusadegli argomenti idonei a confutare le valutazioni operate nel primo giudizio, come detto, fondatosu analogo compendio probatorio dell’altra sentenza, tale da fornire una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata, giacché la mancanza di una criticaargomentata alle censure difensive, dotata di rigorosa forza persuasiva, si traduce in viziodi motivazione per contraddittorietà e illogicità.2.3.6.

Lo scarno approfondimento delle tematiche poste dai ricorrenti ha lasciato apertequestioni decisive nell’economia della decisione, non essendo stata approfondita, in particolare,rispetto alla prospettazione difensiva, la questione cruciale della natura dolosa della cessionedelle quote sociali, prima alla parente degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], non imputata, e poi alRestern.3.

Di tali tematiche dovrà farsi carico il giudice del rinvio, in quanto sottratte al giudizio dilegittimità, specificamente svolgendo un adeguato confronto con la censua decisiva riguardantele ragioni della sentenza sammaritana.

Restano assorbite, perché conseguenziali, le altredoglianze.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10971/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1500/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 30809/2025EGLE [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MIGLIORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MONFERINIche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],si riporta alle note difensive, alle conclusioni e nota spese che deposita.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di quella stessa città, che ha dichiarato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità - [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore legale dal 2 maggio 1990 al27 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’, nonché quale amministratore legale della ditta ‘House of shoe’ -, di avere provocato ilfallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ‘, dichiarato con sentenza del 16/11/2015, pereffetto di operazioni dolose, distraendo l’intera azienda della fallita in favore della predetta‘House of shoe’, ditta costituita il 4/9/2006 e avente la medesima sede sociale della fallita, lecui quote sociali venivano interamente cedute con atto del 21/12/2006 all’inesistente GianluigiRestern, al quale, con successivo atto del 27/12/2006, veniva trasmessa anche la carica diamministratore legale (capo A); altresì, di bancarotta distrattiva fraudolenta per avere sottrattole immobilizzazioni materiali, le rimanenze, le disponibilità liquide (capo B) e, infine, dibancarotta documentale fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili della società (capo2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, conil ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con separati173 disp. att. cod. proc. pen..3. [OSCURATO:PERSONA] svolge tre motivi.3.1.

Premette che la fittizia cessione della società fallita al [OSCURATO:PERSONA], risultato irreperibile,asseritamente orchestrata dagli imputati - che avrebbero poi distratto i beni del Calzaturificioin favore della nuova società del [OSCURATO:PERSONA] - ha dato vita a due procedimenti penali: il primo,avente a oggetto i reati di cui agli artt. 388 e 479 cod. pen., definito dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile;l’altro procedimento è quello all’odierno esame.

Il fatto storico, si sostiene, è il medesimo,giacché il primo procedimento penale aveva a oggetto le condotte fraudolente poste in esseredagli imputati per sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza adottata dalGiudice del lavoro in favore di una dipendente della fallita, [OSCURATO:PERSONA], attività sovrapponibilia quelle contestate nel presente procedimento.3.2.

Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendoadottato, sull’eccepita sussistenza di un concorso formale tra le condotte già giudicate e quellesub judice, ordinanze dibattimentali con le quali ha escluso la sussistenza di una connessioneex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio, ha omesso ogni riferimento a tali decisioni nellasentenza impugnata, omissione che si è estesa anche ai motivi di appello sostanzialmentestrutturati sul confronto tra le due opposte decisioni.

I giudici di merito hanno, cioè, omesso diaffrontare la questione, dedotta dalle difese, di un concorso formale dei reati già giudicati conquelli qui sub judice, e non si sono confrontati con elementi probatori, di natura dichiarativa,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto al verdettoassolutorio, come tali, quindi, in grado di sconfessare la tesi della fittizia cessione dell’aziendafallita: ci si riferisce, in particolare, al giudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] ed allecontrastanti dichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento deimacchinari della fallita alla newco, nonché alle dichiarazioni dei consulenti che avevano curatola cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA].

Neppure viene preso in considerazione l’argomentodifensivo secondo cui tutte le condotte contestate, dalle distrazioni patrimoniali alla scomparsadelle scritture contabili, fossero ascrivibili a momenti successivi all’acquisizione del calzaturificioda parte del sedicente [OSCURATO:PERSONA]; così come è obliterato il decisum della sentenza sammaritanacirca la mancanza di prova certa della consapevolezza in capo agli imputati della inesistenza diGianluigi [OSCURATO:PERSONA], elemento da cui è tratta la natura simulata della cessione di quote in suofavore, con l’unica finalità di dismettere la titolarità formale della società fallita.3.3.

Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge per mancata assunzione diprova decisiva, quanto alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dei delitticontestati agli imputati, e della tesi alternativa circa l’essere rimasti gli imputati vittime di truffaordita dal [OSCURATO:PERSONA].

Si denuncia un travisamento della richiesta formulata dalla difesa ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen. e la motivazione apparente offerta dalla Corte territoriale sul punto.3.3.Vizi della motivazione sono denunciati anche nel diniego delle circostanze attenuantigeneriche, non essendo state spiegate le ragioni per cui due ultrasettantenni incensurati ecollaborativi durante il giudizio non ne siano meritevoli.4. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi.4.1.

Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., poiché tra il delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e il reato fallimentare, qui contestato,esiste identità della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico e, quindi, violazione delne bis in idem, così come rappresentato in sede di richiesta di archiviazione dal PubblicoMinistero.

Infatti, continua la difesa, la condotta fraudolenta nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] è identica a quella in esame e l’evento è lo stesso, in quanto consistente nellalesione degli interessi di uno dei creditori.

Viene richiamata la motivazione della sentenza diSanta [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della naturafraudolenta e volutamente elusiva del provvedimento giurisdizionale delle condotte contestate,e che non v’è spazio, pertanto, per ritenere diversamente in questa sede.4.2.

Omessa motivazione in merito ai motivi di appello relativi all’esistenza di una sentenzaassolutoria riguardante i medesimi fatti, e fondata sul medesimo materiale probatorio, attesoche per la gran parte di esso, acquisito nel primo giudizio, è stato travasato, ai sensi dell’art.238 cod. proc. pen., in questo procedimento.4.3.

Vizi di motivazione in merito al ruolo di amministratori di fatto degli imputati nelperiodo successivo alla cessione del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’odiernoricorrente.

Infatti, la successiva cessione a [OSCURATO:PERSONA] da parte della cessionaria è avvenuta circaun anno e mezzo dopo averla acquistata dagli imputati.

Si stigmatizza la illogicitàdell’affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di competenze imprenditoriali e che debba,quindi, essere considerata una testa di legno, dal momento che lavorava per la società fallita,era a conoscenza del settore e aveva le competenze tecniche necessarie.4.4.

Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sono formulati conriguardo all’ordinanza della Corte di appello, adottata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., conla quale non è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale per acquisire la prova della perduranteoperatività della società fallita durante la gestione [OSCURATO:PERSONA], prova da intendersi decisiva inquanto dimostrativa dell’esistenza di un’autonoma amministrazione di fatto della società, e dellanon fittizietà della cessione; comunque, la Corte territoriale ha reso sul punto una motivazioneapparente.5.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato tempestivamemoria difensiva in data 12/11/2025, con la quale conclude per la inammissibilità o il rigettodel ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Laparte civile ha depositato anche memoria con le sole conclusioni nel senso dell’inammissibilitàdei ricorsi e nota spese in data 27/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere integralmente annullata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.2.Come premesso, i ricorrenti sostengono che, in relazione al medesimo fatto storicocostituito dalle condotte tenute dagli imputati in occasione del fallimento della società a lororiconducibile, due sezioni della Corte di appello di Napoli hanno reso decisioni tra loroinconciliabili, pervenendo, in un primo caso, sull’appello avverso la sentenza del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], all’assoluzione degli imputati dal delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,per non essere stata raggiunta la prova della natura fraudolenta e volutamente elusiva delprovvedimento giurisdizionale emesso in favore di una lavoratrice dipendente della fallita;nell’altro, con la sentenza qui in scrutinio, a confermare il verdetto di condanna per i fatti dibancarotta distrattiva commessi in relazione al fallimento della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’.2.1.

In ottica difensiva, la condanna per i delitti di bancarotta integrerebbe una violazionedell’art. 649 cod. pen., non sussistendo il concorso formale tra i delitti di bancarotta perdistrazione e quello di cui all’art. 388 cod. pen., ma, piuttosto, sussistendo un assorbimentodell’uno nell’altro, alla luce dell’arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 32604 del 2001,che troverebbe avallo nell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 200/2016.

Inogni caso, anche ove si ravvisasse il concorso formale, i ricorrenti invocano il principio di dirittoper cui la preclusione del ne bis in idem, che non opera in caso di concorso formale, opererebbenel caso, come qui in esame, in cui nel primo giudizio sia stata pronunciata assoluzione per lainsussistenza del fatto, dal momento che gli imputati sono stati assolti per la medesimacondotta integrante gli estremi della bancarotta distrattiva.2.2.

La tesi è priva di fondamento.2.2.1.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza citata dai ricorrenti, dellaSez. 5, n. 32604 del 15/05/2001, Rv. 220168 - secondo cui non sussiste concorso formale frail reato di cui all'art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art.216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identitàfra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolodi indisponibilità, che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale enell'altro ad una procedura esecutiva collettiva - non può essere applicato alla fattispecie inesame.

Detto arresto si riferisce, infatti, all’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art. 388,mentre la fattispecie per la quale è intervenuta l’assoluzione da parte del tribunale sammaritanoafferisce a quella del primo comma della stessa disposizione di legge, che disciplina unafattispecie strutturalmente diversa.2.2.2.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la norma di cui all’art. 388 cod.pen. prevede ben otto differenti figure di reato, accomunate dall’avere riguardo a casi dimancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia di rapporti di diritto civile- situandosi la ratio di tale disposizione nell’esigenza di tutelare l’interesse all'esecuzione dellesentenze e dei provvedimenti - ma strutturalmente diverse e connotate da differente offensivitàdelle rispettive condotte.2.2.3.

Per quanto qui di rilievo, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte(Sez.

U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937) hanno considerato che “l'art. 388c.p., comma 1 non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento "degli obblighi civilinascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autoritàgiudiziaria", ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligatoall'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza.Si puniscono dunque nell'art. 388 c.p., comma 1, i comportamenti destinati a precostituire unasituazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva” affermando, in conseguenza,che “le fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 388 c.p. hanno in realtà per oggettogiuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione,secondo un'interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (C. cost., n. 77/2007,C. cost., n. 24/2003)”.

Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi punita dal comma 1) dellanorma in esame è fattispecie a condotta vincolata, contrassegnata dal dolo specifico,richiedendo non solo la volontà di compiere atti simulati o fraudolenti su beni propri o altrui conla consapevolezza dell’ingiunzione ad eseguire una condanna e la volontà di non ubbidire, maanche l’ulteriore finalità di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi civili. (cfr.Sez. 6, n. 16817 del 19/09/1989, Rv. 182727).2.2.4.

La fattispecie di cui al terzo comma del citato art. 388 (introdotto dal d.lgs. n. 21del 2018) ha natura plurioffensiva, ledendo sia l’interesse pubblico alla effettività dellagiurisdizione che quello patrimoniale del singolo in favore del quale è adottato il provvedimentoeluso, e, quanto all’elemento soggettivo, l’orientamento accreditato nella giurisprudenza dilegittimità ritiene sufficiente il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di eludere la decisioneda cui derivano gli obblighi da adempiere (Sez. 6, n. 43500 del 07/10/2003, 227606; Sez. 6,n. 8528 del 27/02/1986, Rv. 173602).2.2.5.

Si tratta, dunque, di fattispecie che, oltre a distinguersi per l’oggetto giuridicotutelato, non sono sovrapponibili neppure dal punto di visa dell’elemento psicologico, essendoconnotate, in un caso, dal dolo generico, nell’altro dal dolo specifico.2.2.6.

Giova ricordare a questo punto, che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, laCorte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale trail reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovoprocedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sulpiano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, enon dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto dinuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, nell'affermare il criterio dell'idem factum, ai fini dellavalutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito chel'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto non implica l'affrancamento dai criterinormativi di individuazione del fatto.

Il criterio dell'idem factum, afferma la Consulta, non puòessere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto lastessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l'approcciocasistico che la connota, in quanto la scelta sul perimetro dell'idem factum "è di caratterenormativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum" (CorteCost., n. 200 del 2016, § 4).2.2.7.

Sulla nozione di idem factum la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidatanell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identitàdel fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazionedel reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta; dunque,la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si pongain concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussistal'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona ( Sez.

Un.

Donati, n. 34655 del 28giugno 2005), considerate sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quellagiuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove lamedesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez.2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica,Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017,Shabani, Rv. 269223, nonché Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).2.2.8.

Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della resiudicata e quello oggetto della res iudicanda, giacché, "ai fini della preclusione del "ne bis inidem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato edella nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato”(Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502), non ricorre, nel caso di specie, ilrequisito dell'idem factum.

Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, labancarotta fraudolenta distrattiva, mentre il delitto già giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA], con sentenza irrevocabile, era quello di cui all’art. 388, comma primo cod. pen.;in ordine a tali fatti, se è vero che ricorre una coincidenza soggettiva, dal momento che entrambii reati sono stati commessi dai medesimi concorrenti, non può, però, ritenersi che la condottafraudolenta sia la medesima, in quanto nella fattispecie di bancarotta essa ha una dimensionepiù ampia, consistente nella lesione degli interessi di un intero ceto creditizio; soprattutto,manca la coincidenza dell’elemento soggettivo dei due delitti, essendo richiesto nel primo caso,all’art. 388, comma primo, cod. pen., il dolo specifico, che non occorre ai fini dell’integrazionedel delitto di cui all’art. 216 L.F; il che, quindi, non consente di affermare che ricorra l’idemfactum secondo la declinazione proveniente dalla giurisprudenza ricordata, come del restoaveva già ritenuto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza, pag. 28).2.3.

Ciò detto, deve, però, darsi atto della fondatezza dei rilievi difensivi afferenti almancato scrutinio, da parte della sentenza impugnata, delle doglianze e censure formulate insede di appello, incentrate sul confronto con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, evidenziandosi come - a prescindere dalla violazione del divieto del ne bis in idem – inquella sede ci si fosse pronunciati su temi rilevanti nel presente giudizio.2.3.1.

Ci si riferisce, in particolare, alla questione della natura simulata e quindi fraudolentadella cessione dell’azienda, prima alla sorella dell’imputato e poi al [OSCURATO:PERSONA], fittizietà negatadalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; al ruolo di mera testa di legno dellostesso [OSCURATO:PERSONA], escluso dal giudice sammaritano, e, soprattutto, alla consapevolezza degliimputati dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] un soggetto sedicente/inesistente, in ordine ai quali la sentenzadel Tribunale sammaritano ha considerato che “Lungi dall’essere una mera testa di legno, cheha esaurito il suolo ruolo nella sottoscrizione dell’atto di cessione di quote…il [OSCURATO:PERSONA] è unsoggetto che continua nel tempo ad agire e a compiere atti a nome della società”, valorizzandole dichiarazioni dei consulenti che avevano curato la cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA];sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito agli imputati in epoca successiva allacessione dell’azienda, non ritenuto credibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; algiudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], formulato dal primo giudice, e alle contrastantidichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento dei macchinari dellafallita alla newco.2.3.2.

In presenza di una piattaforma probatoria in ampia parte coincidente con quellaassunta nel processo celebrato presso il Tribunale sammaritano, e in presenza di specifici motividi appello, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito decisorioraggiunto nella prima sede, rectius, con la alternativa interpretazione delle fonti di prova, edelineare le linee portanti del proprio, diverso, ragionamento probatorio, fornendo unamotivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesiplausibili, nel caso concreto, vieppiù in considerazione del giudizio di credibilità dell’alternativaricostruzione dei fatti che ne era stato fornito nell’altro giudizio.2.3.3.

Invece di confrontarsi con elementi probatori, di natura dichiarativa e documentale,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], in grado di sconfessare la tesi della fittiziacessione dell’azienda fallita, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti dellamotivazione di quella sentenza assolutoria - in ragione dei quali il tribunale sammaritano haescluso la sussistenza dell’attività dolosa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la attendibilità della testelavoratrice [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza,tali da giustificare il diverso esito decisorio -, la Corte di appello ha del tutto obliterato tali temidifensivi, mancando nella sentenza impugnata il benché minimo riferimento financoall’esistenza della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi risolto ilconfronto richiesto dagli appellanti nell’adozione di ordinanze dibattimentali che hanno esclusola connessione ex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio.2.3.4.

Ancora, la sentenza impugnata ha omesso di sconfessare adeguatamente lededuzioni sul ruolo di amministratore di fatto asseritamente svolto dagli imputati dopo lacessione dell’azienda, né, in linea generale, si è compiutamente confrontata con la tesialternativa della difesa circa la effettività del trasferimento e dell’essere stati gli imputati vittimadi una truffa ordita dal [OSCURATO:PERSONA], invece, accolta dal tribunale sammaritano.2.3.5.

La Corte di appello è venuta meno al preciso onere motivazionale che imponeva – afronte delle specifiche doglianze degli appellanti - l’indicazione in maniera approfondita e diffusadegli argomenti idonei a confutare le valutazioni operate nel primo giudizio, come detto, fondatosu analogo compendio probatorio dell’altra sentenza, tale da fornire una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata, giacché la mancanza di una criticaargomentata alle censure difensive, dotata di rigorosa forza persuasiva, si traduce in viziodi motivazione per contraddittorietà e illogicità.2.3.6.

Lo scarno approfondimento delle tematiche poste dai ricorrenti ha lasciato apertequestioni decisive nell’economia della decisione, non essendo stata approfondita, in particolare,rispetto alla prospettazione difensiva, la questione cruciale della natura dolosa della cessionedelle quote sociali, prima alla parente degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], non imputata, e poi alRestern.3.

Di tali tematiche dovrà farsi carico il giudice del rinvio, in quanto sottratte al giudizio dilegittimità, specificamente svolgendo un adeguato confronto con la censua decisiva riguardantele ragioni della sentenza sammaritana.

Restano assorbite, perché conseguenziali, le altredoglianze.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella CatenaP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MIGLIORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MONFERINIche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],si riporta alle note difensive, alle conclusioni e nota spese che deposita.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di  quella stessa città, che ha dichiarato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità - [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore legale dal 2 maggio 1990 al27 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’,  nonché quale amministratore legale della ditta ‘House of shoe’  -, di avere provocato ilfallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ‘, dichiarato con sentenza del 16/11/2015,  pereffetto di operazioni dolose, distraendo l’intera azienda della fallita in favore della predetta‘House of shoe’, ditta costituita il 4/9/2006 e avente la medesima sede sociale della fallita, lecui quote sociali venivano interamente cedute con atto del 21/12/2006 all’inesistente GianluigiRestern, al quale, con successivo atto del 27/12/2006, veniva trasmessa anche la carica diamministratore legale (capo A); altresì, di bancarotta distrattiva fraudolenta per avere sottrattole immobilizzazioni materiali, le rimanenze, le disponibilità liquide (capo B) e, infine, dibancarotta documentale fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili della società (capo2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, conil ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con separati173 disp. att. cod. proc. pen..3. [OSCURATO:PERSONA] svolge tre motivi.3.1. Premette che la fittizia cessione della società fallita al [OSCURATO:PERSONA], risultato irreperibile,asseritamente orchestrata dagli imputati -  che avrebbero poi distratto i beni del Calzaturificioin favore della nuova società del [OSCURATO:PERSONA] -  ha dato vita a due procedimenti penali: il primo,avente a oggetto i reati di cui agli artt. 388 e 479 cod. pen., definito dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile;l’altro procedimento è quello all’odierno esame.  Il fatto storico, si sostiene, è il medesimo,giacché il primo procedimento penale aveva a oggetto le condotte fraudolente poste in esseredagli imputati per sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza adottata dalGiudice del lavoro in favore di una dipendente della fallita, [OSCURATO:PERSONA], attività sovrapponibilia quelle contestate nel presente procedimento.3.2. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendoadottato, sull’eccepita sussistenza di un concorso formale tra le condotte già giudicate e quellesub judice, ordinanze dibattimentali con le quali ha escluso la sussistenza di una connessioneex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio, ha omesso ogni riferimento a tali decisioni nellasentenza impugnata, omissione che si è estesa anche ai motivi di appello sostanzialmentestrutturati sul confronto tra le due opposte decisioni. I giudici di merito hanno, cioè, omesso diaffrontare la questione, dedotta dalle difese, di un concorso formale dei reati già giudicati conquelli qui sub judice, e non si sono confrontati con elementi probatori, di natura dichiarativa,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto al verdettoassolutorio, come tali, quindi, in grado di sconfessare la tesi della fittizia cessione dell’aziendafallita: ci si riferisce, in particolare, al giudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] ed allecontrastanti dichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento deimacchinari della fallita alla newco, nonché alle dichiarazioni dei consulenti che avevano curatola cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA]. Neppure viene preso in considerazione l’argomentodifensivo secondo cui tutte le condotte contestate, dalle distrazioni patrimoniali alla scomparsadelle scritture contabili, fossero ascrivibili a momenti successivi all’acquisizione del calzaturificioda parte del sedicente [OSCURATO:PERSONA]; così come è obliterato il decisum della sentenza sammaritanacirca la mancanza di prova certa della consapevolezza in capo agli imputati della inesistenza diGianluigi [OSCURATO:PERSONA], elemento da cui è tratta la natura simulata della cessione di quote in suofavore, con l’unica finalità di dismettere la titolarità formale della società fallita.3.3. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge per mancata assunzione diprova decisiva, quanto alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dei delitticontestati agli imputati, e della tesi alternativa circa l’essere rimasti gli imputati vittime di truffaordita dal [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia un travisamento della richiesta formulata dalla difesa ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen. e la motivazione apparente offerta dalla Corte territoriale sul punto.3.3.Vizi della motivazione sono denunciati anche nel diniego delle circostanze attenuantigeneriche, non essendo state spiegate le ragioni per cui due ultrasettantenni incensurati ecollaborativi durante il giudizio non ne siano meritevoli.4. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi.4.1. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., poiché tra il delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e il reato fallimentare, qui contestato,esiste identità della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico e, quindi, violazione delne bis in idem, così come rappresentato in sede di richiesta di archiviazione dal PubblicoMinistero. Infatti, continua la difesa, la condotta fraudolenta nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] è identica a quella in esame e l’evento è lo stesso, in quanto consistente nellalesione degli interessi di uno dei creditori. Viene richiamata la motivazione della sentenza diSanta [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della naturafraudolenta e volutamente elusiva del provvedimento giurisdizionale delle condotte contestate,e che non v’è spazio, pertanto, per ritenere diversamente in questa sede.4.2. Omessa motivazione in merito ai motivi di appello relativi all’esistenza di una sentenzaassolutoria riguardante i medesimi fatti, e fondata sul medesimo materiale probatorio, attesoche per la gran parte di esso, acquisito nel primo giudizio, è stato travasato, ai sensi dell’art.238 cod. proc. pen., in questo procedimento.4.3. Vizi di motivazione in merito al ruolo di amministratori di fatto degli imputati nelperiodo successivo alla cessione del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’odiernoricorrente. Infatti, la successiva cessione a [OSCURATO:PERSONA] da parte della cessionaria è avvenuta circaun anno e mezzo dopo averla acquistata dagli imputati.  Si stigmatizza la illogicitàdell’affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di competenze imprenditoriali e che debba,quindi, essere considerata una testa di legno, dal momento che lavorava per la società fallita,era a conoscenza del settore e aveva le competenze tecniche necessarie.4.4. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sono formulati conriguardo all’ordinanza della Corte di appello, adottata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., conla quale non è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale per acquisire la prova della perduranteoperatività della società fallita durante la gestione [OSCURATO:PERSONA], prova da intendersi decisiva inquanto dimostrativa dell’esistenza di un’autonoma amministrazione di fatto della società, e dellanon fittizietà della cessione; comunque, la Corte territoriale ha reso sul punto una motivazioneapparente.5.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato tempestivamemoria difensiva in data 12/11/2025, con la quale conclude per la inammissibilità o il rigettodel ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Laparte civile ha depositato anche memoria con le sole conclusioni nel senso dell’inammissibilitàdei ricorsi e nota spese in data 27/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere integralmente annullata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.2.Come premesso, i ricorrenti sostengono che, in relazione al medesimo fatto storicocostituito dalle condotte tenute dagli imputati in occasione del fallimento della società a lororiconducibile, due sezioni della Corte di appello di Napoli hanno reso decisioni tra loroinconciliabili, pervenendo, in un primo caso, sull’appello avverso la sentenza del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], all’assoluzione degli imputati dal delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,per non essere stata raggiunta la prova della natura fraudolenta e volutamente elusiva delprovvedimento giurisdizionale emesso in favore di una lavoratrice dipendente della fallita;nell’altro, con la sentenza qui in scrutinio, a confermare il verdetto di condanna per i fatti dibancarotta  distrattiva  commessi in relazione al fallimento della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’.2.1. In ottica difensiva, la condanna per i delitti di bancarotta integrerebbe una violazionedell’art. 649 cod. pen., non sussistendo il concorso formale tra i delitti di bancarotta perdistrazione e quello di cui all’art. 388 cod. pen., ma, piuttosto, sussistendo un assorbimentodell’uno nell’altro, alla luce dell’arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 32604 del 2001,che troverebbe avallo nell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 200/2016. Inogni caso, anche ove si ravvisasse il concorso formale, i ricorrenti invocano il principio di dirittoper cui la preclusione del ne bis in idem, che non opera in caso di concorso formale, opererebbenel caso, come qui in esame, in cui nel primo giudizio sia stata pronunciata assoluzione per lainsussistenza del fatto, dal momento che gli imputati sono stati assolti per la medesimacondotta integrante gli estremi della bancarotta distrattiva.2.2. La tesi è priva di fondamento.2.2.1. Il principio di diritto affermato dalla sentenza citata dai ricorrenti, dellaSez. 5,  n. 32604 del 15/05/2001,  Rv. 220168 - secondo cui non sussiste concorso formale frail reato di cui all'art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art.216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identitàfra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolodi indisponibilità, che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale enell'altro ad una procedura esecutiva collettiva - non può essere applicato alla fattispecie inesame. Detto arresto si riferisce, infatti, all’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art. 388,mentre la fattispecie per la quale è intervenuta l’assoluzione da parte del tribunale sammaritanoafferisce a quella del primo comma della stessa disposizione di legge, che disciplina unafattispecie strutturalmente diversa.2.2.2. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la norma di cui all’art. 388 cod.pen. prevede ben otto differenti figure di reato, accomunate dall’avere riguardo a casi dimancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia di rapporti di diritto civile- situandosi la ratio di tale disposizione nell’esigenza di tutelare l’interesse all'esecuzione dellesentenze e dei provvedimenti - ma strutturalmente diverse e connotate da differente offensivitàdelle rispettive condotte.2.2.3. Per quanto qui di rilievo, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte(Sez. U,  n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937) hanno considerato che “l'art. 388c.p., comma 1 non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento "degli obblighi civilinascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autoritàgiudiziaria", ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligatoall'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza.Si puniscono dunque nell'art. 388 c.p., comma 1, i comportamenti destinati a precostituire unasituazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva” affermando, in conseguenza,che  “le fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 388 c.p. hanno in realtà per oggettogiuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione,secondo un'interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (C. cost., n. 77/2007,C. cost., n. 24/2003)”. Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi punita dal comma 1) dellanorma in esame è fattispecie  a condotta vincolata, contrassegnata dal dolo specifico,richiedendo non solo la volontà di compiere atti simulati o fraudolenti su beni propri o altrui conla consapevolezza dell’ingiunzione ad eseguire una condanna e la volontà di non ubbidire, maanche l’ulteriore finalità di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi civili. (cfr.Sez. 6, n. 16817 del 19/09/1989, Rv. 182727).2.2.4. La fattispecie di cui al terzo comma del citato art. 388 (introdotto dal d.lgs. n. 21del 2018) ha natura plurioffensiva, ledendo sia l’interesse pubblico alla effettività dellagiurisdizione che quello patrimoniale del singolo in favore del quale è adottato il provvedimentoeluso, e, quanto all’elemento soggettivo, l’orientamento accreditato nella giurisprudenza dilegittimità ritiene sufficiente il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di eludere la decisioneda cui derivano gli obblighi da adempiere (Sez. 6, n. 43500 del 07/10/2003, 227606; Sez. 6,n. 8528 del 27/02/1986, Rv. 173602).2.2.5. Si tratta, dunque, di fattispecie che, oltre a distinguersi per l’oggetto giuridicotutelato, non sono sovrapponibili neppure dal punto di visa dell’elemento psicologico, essendoconnotate, in un caso, dal dolo generico, nell’altro dal dolo specifico.2.2.6. Giova ricordare a questo punto, che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, laCorte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale trail reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovoprocedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sulpiano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, enon dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto dinuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, nell'affermare il criterio dell'idem factum, ai fini dellavalutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito chel'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto non implica l'affrancamento dai criterinormativi di individuazione del fatto. Il criterio dell'idem factum, afferma la Consulta, non puòessere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto lastessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l'approcciocasistico che la connota, in quanto la scelta sul perimetro dell'idem factum "è di caratterenormativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum" (CorteCost., n. 200 del 2016, § 4).2.2.7. Sulla nozione di idem factum la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidatanell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identitàdel fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazionedel reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta; dunque,la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si pongain concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussistal'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona  ( Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28giugno 2005), considerate sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quellagiuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove lamedesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez.2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica,Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017,Shabani, Rv. 269223, nonché Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).2.2.8. Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della resiudicata e quello oggetto della res iudicanda, giacché, "ai fini della preclusione del "ne bis inidem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato edella nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato”(Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502), non ricorre, nel caso di specie, ilrequisito dell'idem factum.  Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, labancarotta fraudolenta distrattiva, mentre il delitto già giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA], con sentenza irrevocabile, era quello di cui all’art. 388, comma primo cod. pen.;in ordine a tali fatti, se è vero che ricorre una coincidenza soggettiva, dal momento che entrambii reati sono stati commessi dai medesimi concorrenti, non può, però, ritenersi che la condottafraudolenta sia la medesima, in quanto nella fattispecie di bancarotta essa ha una dimensionepiù ampia, consistente nella lesione degli interessi di un intero ceto creditizio; soprattutto,manca la coincidenza dell’elemento soggettivo dei due delitti, essendo richiesto nel primo caso,all’art. 388, comma primo, cod. pen., il dolo specifico, che non occorre ai fini dell’integrazionedel delitto di cui all’art. 216 L.F; il che, quindi, non consente di affermare che ricorra l’idemfactum secondo la declinazione proveniente dalla giurisprudenza ricordata, come del restoaveva già ritenuto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza, pag. 28).2.3. Ciò detto, deve, però, darsi atto della fondatezza dei rilievi difensivi afferenti almancato scrutinio, da parte della sentenza impugnata, delle doglianze e censure formulate insede di appello, incentrate sul confronto con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, evidenziandosi come - a prescindere dalla violazione del divieto del ne bis in idem – inquella sede ci si fosse pronunciati su temi rilevanti nel presente giudizio.2.3.1. Ci si riferisce, in particolare, alla questione della natura simulata e quindi fraudolentadella cessione dell’azienda, prima alla sorella dell’imputato e poi al [OSCURATO:PERSONA], fittizietà negatadalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; al ruolo di mera testa di legno dellostesso [OSCURATO:PERSONA], escluso dal giudice sammaritano, e, soprattutto, alla consapevolezza degliimputati dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] un soggetto sedicente/inesistente, in ordine ai quali la sentenzadel Tribunale sammaritano ha considerato che “Lungi dall’essere una mera testa di legno, cheha esaurito il suolo ruolo nella sottoscrizione dell’atto di cessione di quote…il [OSCURATO:PERSONA] è unsoggetto che continua nel tempo ad agire e a compiere atti a nome della società”, valorizzandole dichiarazioni dei consulenti che avevano curato la cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA];sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito agli imputati in epoca successiva allacessione dell’azienda, non ritenuto credibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; algiudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], formulato dal primo giudice, e alle contrastantidichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento dei macchinari dellafallita alla newco.2.3.2. In presenza di una piattaforma probatoria in ampia parte coincidente con quellaassunta nel processo celebrato presso il Tribunale sammaritano, e in presenza di specifici motividi appello, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito decisorioraggiunto nella prima sede, rectius, con la alternativa interpretazione delle fonti di prova, edelineare le linee portanti del proprio, diverso, ragionamento probatorio, fornendo unamotivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesiplausibili, nel caso concreto, vieppiù in considerazione del giudizio di credibilità dell’alternativaricostruzione dei fatti che ne era stato fornito nell’altro giudizio.2.3.3. Invece di confrontarsi con elementi probatori, di natura dichiarativa e documentale,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], in grado di sconfessare la tesi della fittiziacessione dell’azienda fallita, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti dellamotivazione di quella sentenza assolutoria - in ragione dei quali il tribunale sammaritano haescluso la sussistenza dell’attività dolosa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la attendibilità della testelavoratrice [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza,tali da giustificare il diverso esito decisorio -, la Corte di appello ha del tutto obliterato tali temidifensivi, mancando nella sentenza impugnata il benché minimo riferimento financoall’esistenza della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi risolto ilconfronto richiesto dagli appellanti nell’adozione di ordinanze dibattimentali che hanno esclusola connessione ex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio.2.3.4. Ancora, la sentenza impugnata ha omesso di sconfessare adeguatamente lededuzioni sul ruolo di amministratore di fatto asseritamente svolto dagli imputati dopo lacessione dell’azienda, né, in linea generale, si è compiutamente confrontata con la tesialternativa della difesa circa la effettività del trasferimento e dell’essere stati gli imputati vittimadi una truffa ordita dal [OSCURATO:PERSONA], invece, accolta dal tribunale sammaritano.2.3.5. La Corte di appello è venuta meno al preciso onere motivazionale che imponeva – afronte delle specifiche doglianze degli appellanti - l’indicazione in maniera approfondita e diffusadegli argomenti idonei a confutare le valutazioni operate nel primo giudizio, come detto, fondatosu analogo compendio probatorio dell’altra sentenza, tale da fornire una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata, giacché la mancanza di una criticaargomentata alle censure difensive, dotata di rigorosa forza persuasiva, si traduce in viziodi motivazione per contraddittorietà e illogicità.2.3.6. Lo scarno approfondimento delle tematiche poste dai ricorrenti ha lasciato apertequestioni decisive nell’economia della decisione, non essendo stata approfondita, in particolare,rispetto alla prospettazione difensiva, la questione cruciale della natura dolosa della cessionedelle quote sociali, prima alla parente degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], non imputata, e poi alRestern.3. Di tali tematiche dovrà farsi carico il giudice del rinvio, in quanto sottratte al giudizio dilegittimità, specificamente svolgendo un adeguato confronto con la censua decisiva riguardantele ragioni della sentenza sammaritana. Restano assorbite, perché conseguenziali, le altredoglianze.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10971/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1500/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore  - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 30809/2025EGLE [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MIGLIORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MONFERINIche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],si riporta alle note difensive, alle conclusioni e nota spese che deposita.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di  quella stessa città, che ha dichiarato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità - [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore legale dal 2 maggio 1990 al27 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’,  nonché quale amministratore legale della ditta ‘House of shoe’  -, di avere provocato ilfallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ‘, dichiarato con sentenza del 16/11/2015,  pereffetto di operazioni dolose, distraendo l’intera azienda della fallita in favore della predetta‘House of shoe’, ditta costituita il 4/9/2006 e avente la medesima sede sociale della fallita, lecui quote sociali venivano interamente cedute con atto del 21/12/2006 all’inesistente GianluigiRestern, al quale, con successivo atto del 27/12/2006, veniva trasmessa anche la carica diamministratore legale (capo A); altresì, di bancarotta distrattiva fraudolenta per avere sottrattole immobilizzazioni materiali, le rimanenze, le disponibilità liquide (capo B) e, infine, dibancarotta documentale fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili della società (capo2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, conil ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con separati173 disp. att. cod. proc. pen..3. [OSCURATO:PERSONA] svolge tre motivi.3.1. Premette che la fittizia cessione della società fallita al [OSCURATO:PERSONA], risultato irreperibile,asseritamente orchestrata dagli imputati -  che avrebbero poi distratto i beni del Calzaturificioin favore della nuova società del [OSCURATO:PERSONA] -  ha dato vita a due procedimenti penali: il primo,avente a oggetto i reati di cui agli artt. 388 e 479 cod. pen., definito dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile;l’altro procedimento è quello all’odierno esame.  Il fatto storico, si sostiene, è il medesimo,giacché il primo procedimento penale aveva a oggetto le condotte fraudolente poste in esseredagli imputati per sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza adottata dalGiudice del lavoro in favore di una dipendente della fallita, [OSCURATO:PERSONA], attività sovrapponibilia quelle contestate nel presente procedimento.3.2. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendoadottato, sull’eccepita sussistenza di un concorso formale tra le condotte già giudicate e quellesub judice, ordinanze dibattimentali con le quali ha escluso la sussistenza di una connessioneex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio, ha omesso ogni riferimento a tali decisioni nellasentenza impugnata, omissione che si è estesa anche ai motivi di appello sostanzialmentestrutturati sul confronto tra le due opposte decisioni. I giudici di merito hanno, cioè, omesso diaffrontare la questione, dedotta dalle difese, di un concorso formale dei reati già giudicati conquelli qui sub judice, e non si sono confrontati con elementi probatori, di natura dichiarativa,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], che avevano condotto al verdettoassolutorio, come tali, quindi, in grado di sconfessare la tesi della fittizia cessione dell’aziendafallita: ci si riferisce, in particolare, al giudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] ed allecontrastanti dichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento deimacchinari della fallita alla newco, nonché alle dichiarazioni dei consulenti che avevano curatola cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA]. Neppure viene preso in considerazione l’argomentodifensivo secondo cui tutte le condotte contestate, dalle distrazioni patrimoniali alla scomparsadelle scritture contabili, fossero ascrivibili a momenti successivi all’acquisizione del calzaturificioda parte del sedicente [OSCURATO:PERSONA]; così come è obliterato il decisum della sentenza sammaritanacirca la mancanza di prova certa della consapevolezza in capo agli imputati della inesistenza diGianluigi [OSCURATO:PERSONA], elemento da cui è tratta la natura simulata della cessione di quote in suofavore, con l’unica finalità di dismettere la titolarità formale della società fallita.3.3. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge per mancata assunzione diprova decisiva, quanto alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dei delitticontestati agli imputati, e della tesi alternativa circa l’essere rimasti gli imputati vittime di truffaordita dal [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia un travisamento della richiesta formulata dalla difesa ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen. e la motivazione apparente offerta dalla Corte territoriale sul punto.3.3.Vizi della motivazione sono denunciati anche nel diniego delle circostanze attenuantigeneriche, non essendo state spiegate le ragioni per cui due ultrasettantenni incensurati ecollaborativi durante il giudizio non ne siano meritevoli.4. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi.4.1. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., poiché tra il delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e il reato fallimentare, qui contestato,esiste identità della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico e, quindi, violazione delne bis in idem, così come rappresentato in sede di richiesta di archiviazione dal PubblicoMinistero. Infatti, continua la difesa, la condotta fraudolenta nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] è identica a quella in esame e l’evento è lo stesso, in quanto consistente nellalesione degli interessi di uno dei creditori. Viene richiamata la motivazione della sentenza diSanta [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della naturafraudolenta e volutamente elusiva del provvedimento giurisdizionale delle condotte contestate,e che non v’è spazio, pertanto, per ritenere diversamente in questa sede.4.2. Omessa motivazione in merito ai motivi di appello relativi all’esistenza di una sentenzaassolutoria riguardante i medesimi fatti, e fondata sul medesimo materiale probatorio, attesoche per la gran parte di esso, acquisito nel primo giudizio, è stato travasato, ai sensi dell’art.238 cod. proc. pen., in questo procedimento.4.3. Vizi di motivazione in merito al ruolo di amministratori di fatto degli imputati nelperiodo successivo alla cessione del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’odiernoricorrente. Infatti, la successiva cessione a [OSCURATO:PERSONA] da parte della cessionaria è avvenuta circaun anno e mezzo dopo averla acquistata dagli imputati.  Si stigmatizza la illogicitàdell’affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di competenze imprenditoriali e che debba,quindi, essere considerata una testa di legno, dal momento che lavorava per la società fallita,era a conoscenza del settore e aveva le competenze tecniche necessarie.4.4. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sono formulati conriguardo all’ordinanza della Corte di appello, adottata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., conla quale non è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale per acquisire la prova della perduranteoperatività della società fallita durante la gestione [OSCURATO:PERSONA], prova da intendersi decisiva inquanto dimostrativa dell’esistenza di un’autonoma amministrazione di fatto della società, e dellanon fittizietà della cessione; comunque, la Corte territoriale ha reso sul punto una motivazioneapparente.5.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato tempestivamemoria difensiva in data 12/11/2025, con la quale conclude per la inammissibilità o il rigettodel ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Laparte civile ha depositato anche memoria con le sole conclusioni nel senso dell’inammissibilitàdei ricorsi e nota spese in data 27/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere integralmente annullata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.2.Come premesso, i ricorrenti sostengono che, in relazione al medesimo fatto storicocostituito dalle condotte tenute dagli imputati in occasione del fallimento della società a lororiconducibile, due sezioni della Corte di appello di Napoli hanno reso decisioni tra loroinconciliabili, pervenendo, in un primo caso, sull’appello avverso la sentenza del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], all’assoluzione degli imputati dal delitto di cui all’art. 388 cod. pen.,per non essere stata raggiunta la prova della natura fraudolenta e volutamente elusiva delprovvedimento giurisdizionale emesso in favore di una lavoratrice dipendente della fallita;nell’altro, con la sentenza qui in scrutinio, a confermare il verdetto di condanna per i fatti dibancarotta  distrattiva  commessi in relazione al fallimento della società ‘[OSCURATO:PERSONA].r.l.’.2.1. In ottica difensiva, la condanna per i delitti di bancarotta integrerebbe una violazionedell’art. 649 cod. pen., non sussistendo il concorso formale tra i delitti di bancarotta perdistrazione e quello di cui all’art. 388 cod. pen., ma, piuttosto, sussistendo un assorbimentodell’uno nell’altro, alla luce dell’arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 32604 del 2001,che troverebbe avallo nell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 200/2016. Inogni caso, anche ove si ravvisasse il concorso formale, i ricorrenti invocano il principio di dirittoper cui la preclusione del ne bis in idem, che non opera in caso di concorso formale, opererebbenel caso, come qui in esame, in cui nel primo giudizio sia stata pronunciata assoluzione per lainsussistenza del fatto, dal momento che gli imputati sono stati assolti per la medesimacondotta integrante gli estremi della bancarotta distrattiva.2.2. La tesi è priva di fondamento.2.2.1. Il principio di diritto affermato dalla sentenza citata dai ricorrenti, dellaSez. 5,  n. 32604 del 15/05/2001,  Rv. 220168 - secondo cui non sussiste concorso formale frail reato di cui all'art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art.216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identitàfra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolodi indisponibilità, che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale enell'altro ad una procedura esecutiva collettiva - non può essere applicato alla fattispecie inesame. Detto arresto si riferisce, infatti, all’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art. 388,mentre la fattispecie per la quale è intervenuta l’assoluzione da parte del tribunale sammaritanoafferisce a quella del primo comma della stessa disposizione di legge, che disciplina unafattispecie strutturalmente diversa.2.2.2. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la norma di cui all’art. 388 cod.pen. prevede ben otto differenti figure di reato, accomunate dall’avere riguardo a casi dimancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia di rapporti di diritto civile- situandosi la ratio di tale disposizione nell’esigenza di tutelare l’interesse all'esecuzione dellesentenze e dei provvedimenti - ma strutturalmente diverse e connotate da differente offensivitàdelle rispettive condotte.2.2.3. Per quanto qui di rilievo, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte(Sez. U,  n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937) hanno considerato che “l'art. 388c.p., comma 1 non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento "degli obblighi civilinascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autoritàgiudiziaria", ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligatoall'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza.Si puniscono dunque nell'art. 388 c.p., comma 1, i comportamenti destinati a precostituire unasituazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva” affermando, in conseguenza,che  “le fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 388 c.p. hanno in realtà per oggettogiuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione,secondo un'interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (C. cost., n. 77/2007,C. cost., n. 24/2003)”. Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi punita dal comma 1) dellanorma in esame è fattispecie  a condotta vincolata, contrassegnata dal dolo specifico,richiedendo non solo la volontà di compiere atti simulati o fraudolenti su beni propri o altrui conla consapevolezza dell’ingiunzione ad eseguire una condanna e la volontà di non ubbidire, maanche l’ulteriore finalità di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi civili. (cfr.Sez. 6, n. 16817 del 19/09/1989, Rv. 182727).2.2.4. La fattispecie di cui al terzo comma del citato art. 388 (introdotto dal d.lgs. n. 21del 2018) ha natura plurioffensiva, ledendo sia l’interesse pubblico alla effettività dellagiurisdizione che quello patrimoniale del singolo in favore del quale è adottato il provvedimentoeluso, e, quanto all’elemento soggettivo, l’orientamento accreditato nella giurisprudenza dilegittimità ritiene sufficiente il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di eludere la decisioneda cui derivano gli obblighi da adempiere (Sez. 6, n. 43500 del 07/10/2003, 227606; Sez. 6,n. 8528 del 27/02/1986, Rv. 173602).2.2.5. Si tratta, dunque, di fattispecie che, oltre a distinguersi per l’oggetto giuridicotutelato, non sono sovrapponibili neppure dal punto di visa dell’elemento psicologico, essendoconnotate, in un caso, dal dolo generico, nell’altro dal dolo specifico.2.2.6. Giova ricordare a questo punto, che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, laCorte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale trail reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovoprocedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sulpiano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, enon dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto dinuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, nell'affermare il criterio dell'idem factum, ai fini dellavalutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito chel'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto non implica l'affrancamento dai criterinormativi di individuazione del fatto. Il criterio dell'idem factum, afferma la Consulta, non puòessere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto lastessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l'approcciocasistico che la connota, in quanto la scelta sul perimetro dell'idem factum "è di caratterenormativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum" (CorteCost., n. 200 del 2016, § 4).2.2.7. Sulla nozione di idem factum la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidatanell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identitàdel fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazionedel reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta; dunque,la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si pongain concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussistal'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona  ( Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28giugno 2005), considerate sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quellagiuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove lamedesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez.2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica,Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017,Shabani, Rv. 269223, nonché Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).2.2.8. Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della resiudicata e quello oggetto della res iudicanda, giacché, "ai fini della preclusione del "ne bis inidem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato edella nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato”(Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502), non ricorre, nel caso di specie, ilrequisito dell'idem factum.  Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, labancarotta fraudolenta distrattiva, mentre il delitto già giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA], con sentenza irrevocabile, era quello di cui all’art. 388, comma primo cod. pen.;in ordine a tali fatti, se è vero che ricorre una coincidenza soggettiva, dal momento che entrambii reati sono stati commessi dai medesimi concorrenti, non può, però, ritenersi che la condottafraudolenta sia la medesima, in quanto nella fattispecie di bancarotta essa ha una dimensionepiù ampia, consistente nella lesione degli interessi di un intero ceto creditizio; soprattutto,manca la coincidenza dell’elemento soggettivo dei due delitti, essendo richiesto nel primo caso,all’art. 388, comma primo, cod. pen., il dolo specifico, che non occorre ai fini dell’integrazionedel delitto di cui all’art. 216 L.F; il che, quindi, non consente di affermare che ricorra l’idemfactum secondo la declinazione proveniente dalla giurisprudenza ricordata, come del restoaveva già ritenuto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza, pag. 28).2.3. Ciò detto, deve, però, darsi atto della fondatezza dei rilievi difensivi afferenti almancato scrutinio, da parte della sentenza impugnata, delle doglianze e censure formulate insede di appello, incentrate sul confronto con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, evidenziandosi come - a prescindere dalla violazione del divieto del ne bis in idem – inquella sede ci si fosse pronunciati su temi rilevanti nel presente giudizio.2.3.1. Ci si riferisce, in particolare, alla questione della natura simulata e quindi fraudolentadella cessione dell’azienda, prima alla sorella dell’imputato e poi al [OSCURATO:PERSONA], fittizietà negatadalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; al ruolo di mera testa di legno dellostesso [OSCURATO:PERSONA], escluso dal giudice sammaritano, e, soprattutto, alla consapevolezza degliimputati dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] un soggetto sedicente/inesistente, in ordine ai quali la sentenzadel Tribunale sammaritano ha considerato che “Lungi dall’essere una mera testa di legno, cheha esaurito il suolo ruolo nella sottoscrizione dell’atto di cessione di quote…il [OSCURATO:PERSONA] è unsoggetto che continua nel tempo ad agire e a compiere atti a nome della società”, valorizzandole dichiarazioni dei consulenti che avevano curato la cessione dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA];sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito agli imputati in epoca successiva allacessione dell’azienda, non ritenuto credibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; algiudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], formulato dal primo giudice, e alle contrastantidichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento dei macchinari dellafallita alla newco.2.3.2. In presenza di una piattaforma probatoria in ampia parte coincidente con quellaassunta nel processo celebrato presso il Tribunale sammaritano, e in presenza di specifici motividi appello, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito decisorioraggiunto nella prima sede, rectius, con la alternativa interpretazione delle fonti di prova, edelineare le linee portanti del proprio, diverso, ragionamento probatorio, fornendo unamotivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesiplausibili, nel caso concreto, vieppiù in considerazione del giudizio di credibilità dell’alternativaricostruzione dei fatti che ne era stato fornito nell’altro giudizio.2.3.3. Invece di confrontarsi con elementi probatori, di natura dichiarativa e documentale,acquisiti nel processo di [OSCURATO:PERSONA], in grado di sconfessare la tesi della fittiziacessione dell’azienda fallita, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti dellamotivazione di quella sentenza assolutoria - in ragione dei quali il tribunale sammaritano haescluso la sussistenza dell’attività dolosa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la attendibilità della testelavoratrice [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza,tali da giustificare il diverso esito decisorio -, la Corte di appello ha del tutto obliterato tali temidifensivi, mancando nella sentenza impugnata il benché minimo riferimento financoall’esistenza della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi risolto ilconfronto richiesto dagli appellanti nell’adozione di ordinanze dibattimentali che hanno esclusola connessione ex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio.2.3.4. Ancora, la sentenza impugnata ha omesso di sconfessare adeguatamente lededuzioni sul ruolo di amministratore di fatto asseritamente svolto dagli imputati dopo lacessione dell’azienda, né, in linea generale, si è compiutamente confrontata con la tesialternativa della difesa circa la effettività del trasferimento e dell’essere stati gli imputati vittimadi una truffa ordita dal [OSCURATO:PERSONA], invece, accolta dal tribunale sammaritano.2.3.5. La Corte di appello è venuta meno al preciso onere motivazionale che imponeva – afronte delle specifiche doglianze degli appellanti - l’indicazione in maniera approfondita e diffusadegli argomenti idonei a confutare le valutazioni operate nel primo giudizio, come detto, fondatosu analogo compendio probatorio dell’altra sentenza, tale da fornire una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata, giacché la mancanza di una criticaargomentata alle censure difensive, dotata di rigorosa forza persuasiva, si traduce in viziodi motivazione per contraddittorietà e illogicità.2.3.6. Lo scarno approfondimento delle tematiche poste dai ricorrenti ha lasciato apertequestioni decisive nell’economia della decisione, non essendo stata approfondita, in particolare,rispetto alla prospettazione difensiva, la questione cruciale della natura dolosa della cessionedelle quote sociali, prima alla parente degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], non imputata, e poi alRestern.3. Di tali tematiche dovrà farsi carico il giudice del rinvio, in quanto sottratte al giudizio dilegittimità, specificamente svolgendo un adeguato confronto con la censua decisiva riguardantele ragioni della sentenza sammaritana. Restano assorbite, perché conseguenziali, le altredoglianze. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella CatenaP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10971/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris