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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 11156/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3900/2020 r.g. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante ed amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del detto professionista all’indirizzo pec indicato -controricorrente– 2RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 562/2019, depositata in data 18giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] emetteva in data 21/3/2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Agostino decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per la somma di euro 2.760,80, portata da un assegno circolare emesso in favore del D’Agostino, con girata da parte di questi ad [OSCURATO:PERSONA].

Proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo che l’amministratore Giofrè non aveva mai incassato l’assegno circolare intestato al D’Agostino.

A seguito dell’acquisizione dell’assegno circolare emergeva che l’assegno «che presentava una firma probabilmente apocrifa del ricorrente» era stato in realtà incassato dal Giofrè.

A questo punto il Giofrè sosteneva che «il ricorrente evidentemente gli aveva girato volontariamente e consapevolmente il ridetto assegno».

2. Il giudice di pace, ottenuta la prova che l’assegno era stato incassato dal Giofrè, confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione.

3. Il tribunale, invece, accoglieva l’appello articolato dal Giofrè, in quantoera «emerso che D’Agostino era beneficiario dell’assegno circolare per l’importo di euro 2760,80», ma anche che «l’importo [era] stato girato da D’Agostino e poi incassato, vista l’ulteriore sottoscrizione, da Giofrè». 3RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Agostino, depositando anche memoria scritta.

5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all’ art. 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, la mancata valutazione da parte del giudice del comportamento illegittimo, contraddittorio e in malafede, tenuto dal Sig.

Giofrè durante tutto il giudizio».

In particolare, per il ricorrente la sentenza d’appello avrebbe omesso di esaminare «il fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della medesima sentenza […] e dagli atti processuali e che ha costituito oggetto di discussione ed ha carattere decisivo, poiché se esaminato avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia».

Il fatto decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale in sede d’appello, sarebbe «costituito dall’aver il tribunale omesso di valutare il comportamento assunto e tenuto dal Sig.

Giofrè nel giudizio, totalmente contraddittorio», in quanto «tesoinizialmente a negare l’incasso da parte del medesimo dell’assegno, ed in seguito […] diretto a insinuare una “girata volontaria e spontanea” del sig.

D’Agostinoallo stesso benché la palese difformità della firma apposta a titolo di girata con quelle autografe del D’Agostino».

2. Il motivo è inammissibile. 2.1.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo 4RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass., sez.

L, 19 giugno 2014, n. 13960).

Tra l’altro, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., sez. 2, 8 maggio 2017, n. 11176).

Anche la violazione dell’art.115 c.p.c. necessita della denuncia che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (Cass., sez. 6-3, 23 ottobre 2018, n. 26769).

2.2. Ilricorrente chiede, in realtà, una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già adeguatamente esaminati e valutati dal giudice di merito, non consentita in questa sede (Cass., Sez.

U., n. 8053 del 2014). 5RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], intema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012(Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Peraltro,l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’n. 5 dell’art. 360 c.p.c., qualora il fatto storico (principale o secondario) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.

È sufficiente, dunque, che il fatto sia stato esaminato senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (Cass. n. 661 del 2017; Cass. n. 31452 del 2022; Cass., n. 28718 del 2022).

3. Deve aggiungersi che per questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si 6RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053). 7RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituisce certo un «fatto storico», il cui esame sia stato omesso da parte del giudice d’appello, «il comportamento illegittimo, contraddittorio e in malafede, tenuto dal Sig.

Giofrè durante tutto il giudizio».

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3900/2020 r.g. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante ed amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del detto professionista all’indirizzo pec indicato -controricorrente– 2RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 562/2019, depositata in data 18giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] emetteva in data 21/3/2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Agostino decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per la somma di euro 2.760,80, portata da un assegno circolare emesso in favore del D’Agostino, con girata da parte di questi ad [OSCURATO:PERSONA]. Proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo che l’amministratore Giofrè non aveva mai incassato l’assegno circolare intestato al D’Agostino. A seguito dell’acquisizione dell’assegno circolare emergeva che l’assegno «che presentava una firma probabilmente apocrifa del ricorrente» era stato in realtà incassato dal Giofrè. A questo punto il Giofrè sosteneva che «il ricorrente evidentemente gli aveva girato volontariamente e consapevolmente il ridetto assegno». 2. Il giudice di pace, ottenuta la prova che l’assegno era stato incassato dal Giofrè, confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione. 3. Il tribunale, invece, accoglieva l’appello articolato dal Giofrè, in quantoera «emerso che D’Agostino era beneficiario dell’assegno circolare per l’importo di euro 2760,80», ma anche che «l’importo [era] stato girato da D’Agostino e poi incassato, vista l’ulteriore sottoscrizione, da Giofrè». 3RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Agostino, depositando anche memoria scritta. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all’ art. 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, la mancata valutazione da parte del giudice del comportamento illegittimo, contraddittorio e in malafede, tenuto dal Sig. Giofrè durante tutto il giudizio». In particolare, per il ricorrente la sentenza d’appello avrebbe omesso di esaminare «il fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della medesima sentenza […] e dagli atti processuali e che ha costituito oggetto di discussione ed ha carattere decisivo, poiché se esaminato avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia». Il fatto decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale in sede d’appello, sarebbe «costituito dall’aver il tribunale omesso di valutare il comportamento assunto e tenuto dal Sig. Giofrè nel giudizio, totalmente contraddittorio», in quanto «tesoinizialmente a negare l’incasso da parte del medesimo dell’assegno, ed in seguito […] diretto a insinuare una “girata volontaria e spontanea” del sig. D’Agostinoallo stesso benché la palese difformità della firma apposta a titolo di girata con quelle autografe del D’Agostino». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo 4RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass., sez. L, 19 giugno 2014, n. 13960). Tra l’altro, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., sez. 2, 8 maggio 2017, n. 11176). Anche la violazione dell’art.115 c.p.c. necessita della denuncia che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (Cass., sez. 6-3, 23 ottobre 2018, n. 26769). 2.2. Ilricorrente chiede, in realtà, una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già adeguatamente esaminati e valutati dal giudice di merito, non consentita in questa sede (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). 5RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], intema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012(Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940). Peraltro,l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’n. 5 dell’art. 360 c.p.c., qualora il fatto storico (principale o secondario) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché senza dar conto di tutte le risultanze probatorie. È sufficiente, dunque, che il fatto sia stato esaminato senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (Cass. n. 661 del 2017; Cass. n. 31452 del 2022; Cass., n. 28718 del 2022). 3. Deve aggiungersi che per questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si 6RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053). 7RG n. 3900/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituisce certo un «fatto storico», il cui esame sia stato omesso da parte del giudice d’appello, «il comportamento illegittimo, contraddittorio e in malafede, tenuto dal Sig. Giofrè durante tutto il giudizio». 4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del
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