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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10364/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdate-awistratie-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 43967/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. Il Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ricorre, avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli è stata applicata la pena ri- chiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. assumendo essere errato il calcolo della pena e la conseguente applicazione di una pena illegale.

Si sostiene in ricorso che erroneamente la pena base sarebbe stata determi- nata partendo da anni uno di reclusione a fronte di un minimo edittale che è di anni uno.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

E' vero che il ricorso sarebbe astrattamente ammissibile, in quanto, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , tra l'altro "per motivi attinenti all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Nel caso di specie, tuttavia, la pena è stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 423 bis co. 2 cod. pen. vigente all'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) in cui il minimo della pena per il reato in oggetto era di anni uno, mentre l'aumento del minimo ad anni due è stato disposto con il d.

I. 105/23 convertito con modif. dalla

I. 137/2023, entrato in vigore il 11.08.2023.

3. Non seguono ulteriori statuizioni trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 21 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdate-awistratie-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 43967/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Il Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ricorre, avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli è stata applicata la pena ri- chiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. assumendo essere errato il calcolo della pena e la conseguente applicazione di una pena illegale. Si sostiene in ricorso che erroneamente la pena base sarebbe stata determi- nata partendo da anni uno di reclusione a fronte di un minimo edittale che è di anni uno. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. E' vero che il ricorso sarebbe astrattamente ammissibile, in quanto, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , tra l'altro "per motivi attinenti all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Nel caso di specie, tuttavia, la pena è stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 423 bis co. 2 cod. pen. vigente all'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) in cui il minimo della pena per il reato in oggetto era di anni uno, mentre l'aumento del minimo ad anni due è stato disposto con il d. I. 105/23 convertito con modif. dalla I. 137/2023, entrato in vigore il 11.08.2023. 3. Non seguono ulteriori statuizioni trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 febbraio
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