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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2023

Cassazione n. 29069/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 6056 / 20 20 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Torino al [OSCURATO:PERSONA] n . 346/14 ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Torin o, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 366 ; C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81C24 L219L) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente inTorino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 366 ; C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 86P59 L219X), elettivamente domiciliata in Roma, a lla [OSCURATO:PERSONA] n . 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E27 H501T), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, anch e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59L25 H501F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 71P58 E379X), questi ultimi del Foro di Torino; -ricorrente - Avvisi accertamento ICI/IMU - Definizione agevolata ex l. n. 197/2022 –Pagamento prima rata contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e Comune di Torino – [OSCURATO:PERSONA] e Catasto, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da mandato in calce al controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 8 / 20 20 emessa d a l la CTR Piemonte in data 08/11/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2011 e a tre avvisi di accertamento in tema di IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014, concernenti una unità immobiliare di sua proprietà, lamentando che la rendita catastale non rappresentava correttamente la situazione di fatto dell’immobile né la consistenza dello stesso, già mutata in data anteriore al 2000.

2. Nel contraddittorio con il Comune di Torino, che aveva, tra l’altro, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e con l’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti lo stesso era stato integrato, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando che l’efficacia fiscale della modifica presentata con Docfa dalla ricorrente, a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni, in data 13.1.2017 (e, quindi, successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado) poteva prodursi solo da allora, non potendo retroagire alle annualità precedenti oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Torino e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con separati controricorsi.

In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa, laddove la ricorrente ha depositato domanda di adesione a definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, attestando l’avvenuto pagamento della prima rata e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR fatto riferimento, ai fini dell’applicazione delle imposte, al momento della presentazione del Docfa, anziché a quello di maturazione della situazione da cui è scaturito l’obbligo impositivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto congrua l’applicazione di imposte sulla base di dati non rispondenti alla realtà, violando il principio della capacità contributiva.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine alla violazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 602/1996, con riferimento alla mancata richiesta, da parte del Comune di Torino, della classificazione dell’immobile di sua proprietà, il cui classamento risultava non aggiornato e palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 602/1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata richiesta, da parte del Comune di Torino, della classificazione dell’immobile di sua proprietà, il cui classamento risultava non aggiornato e palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche.

5. Con nota del 2.10.2023 la contribuente ha depositato domanda di adesione a definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, attestando l’avvenuto pagamento della prima rata e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

5.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023).

Va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giornidalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazionen. 148 adottata d al Consiglio Comunale di Torino il 2 7 marzo 2023, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine peravvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.

Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi delpredetto regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, neltesto novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché del menzionato regolamento comunale, il qual e stabilisc e che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

In particolare, la contribuente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, secondo la prescrizione del regolamento comunale.

Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria , di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 6056 / 20 20 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Torino al [OSCURATO:PERSONA] n . 346/14 ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Torin o, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 366 ; C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81C24 L219L) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente inTorino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 366 ; C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 86P59 L219X), elettivamente domiciliata in Roma, a lla [OSCURATO:PERSONA] n . 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E27 H501T), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, anch e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59L25 H501F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 71P58 E379X), questi ultimi del Foro di Torino; -ricorrente - Avvisi accertamento ICI/IMU - Definizione agevolata ex l. n. 197/2022 –Pagamento prima rata contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e Comune di Torino – [OSCURATO:PERSONA] e Catasto, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da mandato in calce al controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 8 / 20 20 emessa d a l la CTR Piemonte in data 08/11/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2011 e a tre avvisi di accertamento in tema di IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014, concernenti una unità immobiliare di sua proprietà, lamentando che la rendita catastale non rappresentava correttamente la situazione di fatto dell’immobile né la consistenza dello stesso, già mutata in data anteriore al 2000. 2. Nel contraddittorio con il Comune di Torino, che aveva, tra l’altro, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e con l’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti lo stesso era stato integrato, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando che l’efficacia fiscale della modifica presentata con Docfa dalla ricorrente, a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni, in data 13.1.2017 (e, quindi, successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado) poteva prodursi solo da allora, non potendo retroagire alle annualità precedenti oggetto degli avvisi di accertamento impugnati. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Torino e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con separati controricorsi. In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa, laddove la ricorrente ha depositato domanda di adesione a definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, attestando l’avvenuto pagamento della prima rata e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR fatto riferimento, ai fini dell’applicazione delle imposte, al momento della presentazione del Docfa, anziché a quello di maturazione della situazione da cui è scaturito l’obbligo impositivo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto congrua l’applicazione di imposte sulla base di dati non rispondenti alla realtà, violando il principio della capacità contributiva. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine alla violazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 602/1996, con riferimento alla mancata richiesta, da parte del Comune di Torino, della classificazione dell’immobile di sua proprietà, il cui classamento risultava non aggiornato e palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 602/1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata richiesta, da parte del Comune di Torino, della classificazione dell’immobile di sua proprietà, il cui classamento risultava non aggiornato e palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche. 5. Con nota del 2.10.2023 la contribuente ha depositato domanda di adesione a definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, attestando l’avvenuto pagamento della prima rata e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 5.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023). Va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giornidalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazionen. 148 adottata d al Consiglio Comunale di Torino il 2 7 marzo 2023, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine peravvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali. Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi delpredetto regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, neltesto novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché del menzionato regolamento comunale, il qual e stabilisc e che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. In particolare, la contribuente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, secondo la prescrizione del regolamento comunale. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria , di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l’estinzione del procedimento
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