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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05170/2022

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uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4292/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi

12. -Ricorrente- CONTRO ',PRA C5-.CA [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa da lif avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano via Premuda 12 -contro ricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.6184/2014, depositata il 26/11/2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 Rilevato che: L'Agenzia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 6184 della CTR Lombardia del 26/44//2014.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], riguardante il recupero a tassazione del ricavato della vendita di un terreno edificabile.

La contribuente ha opposto l'atto e la CTP di Milano respingeva il ricorso.

La stessa appellava ed eccepiva che la documentazione prodotta dall'Ufficio non era idonea a provare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.

La CTR, dopo l'attività istruttoria che sarà più avanti esposta, ritenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento in parola, accoglieva l'appello.

Ha impugnato la decisione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo, più avanti esaminato.

Resiste la contribuente con controricorso.

Considerato che: L'Amministrazione ricorrente con l'unico motivo lamenta violazione dell'art.4, comma 3 e 7,comma 6, della legge r‘890 del 1982, nonché degli artt. 2700, 2724 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

In particolare si duole che la CTR abbia accolto l'appello della contribuente sul presupposto che non fossero stati prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, relative l'una al questionario e all'atto impositivo prodromico alla cartella contestata, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n.890/1982.

Giova ricordare che la CTR aveva emesso una prima ordinanza con cui chiedeva che l'Ufficio appellato producesse "l'originale" dell'avviso di ricevimento e l'estratto autentico del registro dell'Ufficio postale riportante la firma e la qualifica del consegnatario.

L'Ufficio produceva nuovamente le copie dell'avviso di ricevimento ed informava d'aver inoltrato l'ordinanza della CTR all'Ufficio postale territorialmente competente, per la sua esecuzione, senza esito.

La CTR emetteva allora nuova ordinanza indirizzata al direttore dell'ufficio postale "Milano-Cordusio", perché depositasse entro 30 giorni la suindicata documentazione.

Il funzionario informava la Commissione che, poiché erano trascorso oltre tre anni dall'espletamento del servizio, la documentazione, ex art. 20 comma 3 del d.P.R.. n.156 del 1973, non era più nella disponibilità dell'Ufficio.

Tanto premesso, con l' unico motivo, l'Ufficio sostiene che, stante l'impossibilità materiale di produrre la documentazione richiesta, la CTR avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 2724, secondo comma c.c„ a valutare l'avvenuta notifica, in base alla copia dell'avviso di ricevimento del plico contenente la consegna dell'avviso di accertamento nelle mani del portiere, la prima e a persona convivente, la seconda.

Sull'avviso vi era anche l'indicazione dell'operatore postale della avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

E quindi, sostiene l'Ufficio, avrebbe dovuto, il giudice regionale, presumere la regolarità della notifica, anche perché non vi era stata querela di falso sul contenuto dell'avviso.

La tesi dell'Ufficio è da ritenere fondata.

Giova precisare che le raccomandate in questione sono state notificate, l'una al portiere dello stabile l'altra a persona convivente.

Non si verte, dunque, nell'ipotesi di raccomandata non potuta notificare per temporanea assenza del destinatario o per assenza o inidoneità di altre persone a ricevere l'atto.

Nel qual caso il plico viene depositato presso la casa comunale.

Evento del quale viene data comunicazione al destinatario, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez.

U - ,n. 10012/2021).

Nel ben diverso caso in esame, in cui le raccomandate, pur in temporanea assenza del destinatario, sono state comunque notificate, in ispecie, al portiere e a persona convivente, la prova della spedizione della raccomandata con cui l'operatore dà comunicazione al destinatario dell'avvenuta notifica (cd.

C.A.N.), non esige esclusivamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica.

Ora, la spedizione di tale raccomandata semplice non può dirsi incerta, risultando la sua spedizione provata dall'annotazione apposta dall' operatore postale, sia sull'avviso di ricevimento, indirizzato la domicilio fiscale della destinataria, del plico contenente l'atto impositivo, che su quello contenente il questionario.

Annotazioni che fanno fede delle attività da lui compiute fino a querela di falso, nel caso in esame non proposta.

La CTR ha, dunque, rigettato l'appello dell'Ufficio in considerazione della mancata produzione dell'originale degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative di cui all'art. 7 della legge 890/92.

Ora, poiché la prova della spedizione della raccomandata ex art. 7, deve avvenire esclusivamente con la produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, nella sola ipotesi di notifica mediante deposito presso la casa comunale; la CTR ha errato nell'estendere tale modalità anche al diverso caso in esame, non uniformandosi alla richiamata giurisprudenza delle SS.UU.

Anche considerato che questa Corte ha pure affermato che <<nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale [nel caso in esame dell'avviso di accertamento] ne contesti la notifica, l'agente della riscossione [nella specie l'Agenzia] può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne l'originale [..] potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni..>> (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292/2018).

Tanto premesso il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto.

La sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei richiamati principi e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, per riesame e per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma nella Camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4292/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -Ricorrente- CONTRO ',PRA C5-.CA [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa da lif avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano via Premuda 12 -contro ricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.6184/2014, depositata il 26/11/2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 Rilevato che: L'Agenzia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 6184 della CTR Lombardia del 26/44//2014. La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], riguardante il recupero a tassazione del ricavato della vendita di un terreno edificabile. La contribuente ha opposto l'atto e la CTP di Milano respingeva il ricorso. La stessa appellava ed eccepiva che la documentazione prodotta dall'Ufficio non era idonea a provare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento. La CTR, dopo l'attività istruttoria che sarà più avanti esposta, ritenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento in parola, accoglieva l'appello. Ha impugnato la decisione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo, più avanti esaminato. Resiste la contribuente con controricorso. Considerato che: L'Amministrazione ricorrente con l'unico motivo lamenta violazione dell'art.4, comma 3 e 7,comma 6, della legge r‘890 del 1982, nonché degli artt. 2700, 2724 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. In particolare si duole che la CTR abbia accolto l'appello della contribuente sul presupposto che non fossero stati prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, relative l'una al questionario e all'atto impositivo prodromico alla cartella contestata, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n.890/1982. Giova ricordare che la CTR aveva emesso una prima ordinanza con cui chiedeva che l'Ufficio appellato producesse "l'originale" dell'avviso di ricevimento e l'estratto autentico del registro dell'Ufficio postale riportante la firma e la qualifica del consegnatario. L'Ufficio produceva nuovamente le copie dell'avviso di ricevimento ed informava d'aver inoltrato l'ordinanza della CTR all'Ufficio postale territorialmente competente, per la sua esecuzione, senza esito. La CTR emetteva allora nuova ordinanza indirizzata al direttore dell'ufficio postale "Milano-Cordusio", perché depositasse entro 30 giorni la suindicata documentazione. Il funzionario informava la Commissione che, poiché erano trascorso oltre tre anni dall'espletamento del servizio, la documentazione, ex art. 20 comma 3 del d.P.R.. n.156 del 1973, non era più nella disponibilità dell'Ufficio. Tanto premesso, con l' unico motivo, l'Ufficio sostiene che, stante l'impossibilità materiale di produrre la documentazione richiesta, la CTR avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 2724, secondo comma c.c„ a valutare l'avvenuta notifica, in base alla copia dell'avviso di ricevimento del plico contenente la consegna dell'avviso di accertamento nelle mani del portiere, la prima e a persona convivente, la seconda. Sull'avviso vi era anche l'indicazione dell'operatore postale della avvenuta spedizione della raccomandata informativa. E quindi, sostiene l'Ufficio, avrebbe dovuto, il giudice regionale, presumere la regolarità della notifica, anche perché non vi era stata querela di falso sul contenuto dell'avviso. La tesi dell'Ufficio è da ritenere fondata. Giova precisare che le raccomandate in questione sono state notificate, l'una al portiere dello stabile l'altra a persona convivente. Non si verte, dunque, nell'ipotesi di raccomandata non potuta notificare per temporanea assenza del destinatario o per assenza o inidoneità di altre persone a ricevere l'atto. Nel qual caso il plico viene depositato presso la casa comunale. Evento del quale viene data comunicazione al destinatario, con raccomandata con avviso di ricevimento. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U - ,n. 10012/2021). Nel ben diverso caso in esame, in cui le raccomandate, pur in temporanea assenza del destinatario, sono state comunque notificate, in ispecie, al portiere e a persona convivente, la prova della spedizione della raccomandata con cui l'operatore dà comunicazione al destinatario dell'avvenuta notifica (cd. C.A.N.), non esige esclusivamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica. Ora, la spedizione di tale raccomandata semplice non può dirsi incerta, risultando la sua spedizione provata dall'annotazione apposta dall' operatore postale, sia sull'avviso di ricevimento, indirizzato la domicilio fiscale della destinataria, del plico contenente l'atto impositivo, che su quello contenente il questionario. Annotazioni che fanno fede delle attività da lui compiute fino a querela di falso, nel caso in esame non proposta. La CTR ha, dunque, rigettato l'appello dell'Ufficio in considerazione della mancata produzione dell'originale degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative di cui all'art. 7 della legge 890/92. Ora, poiché la prova della spedizione della raccomandata ex art. 7, deve avvenire esclusivamente con la produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, nella sola ipotesi di notifica mediante deposito presso la casa comunale; la CTR ha errato nell'estendere tale modalità anche al diverso caso in esame, non uniformandosi alla richiamata giurisprudenza delle SS.UU. Anche considerato che questa Corte ha pure affermato che <<nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale [nel caso in esame dell'avviso di accertamento] ne contesti la notifica, l'agente della riscossione [nella specie l'Agenzia] può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne l'originale [..] potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni..>> (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292/2018). Tanto premesso il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto. La sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei richiamati principi e per la definizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, per riesame e per la definizione sulle spese. Così deciso in Roma nella Camera di consi
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