CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29875/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 41 (C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - 6e,? avverso la sentenza n. 3564/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03090 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 3090/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione della contribuente per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento di redditi non dichiarati nel 2011, riconducibili a redditi provenienti da contratti di locazione, ne ha respinto l'appello. L'Agenzia si costituisce ai sensi dell'art.370 comma 1 c.p.c. Considerato che: 1. Col primo e unico motivo la contribuente deduce, violazione dell'art.132, 2 comma, n.4 c.p.c. e art.36 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art.360 n.4 e 5. 2. Il motivo è inammissibile. A parte i profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza ((Cass.n. 13312 del 28/05/2018), il ricorso è inammissibile anche per non avere la contribuente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ben motiva il rigetto dell'appello, statuendo che "la documentazione presentata nel giudizio di primo grado non coincide con quella presentata in sede di constatazione nell'ambito della quale si operava per l'accertamento di canoni di locazione percepiti in nero", in quanto i titoli astratti depositati non appaiono "riconducibili alle somme contestate ovvero alla causa giustificativa di ogni somma". Nulla sulle spese, essendosi l'Agenzia costituita ex art. 370 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsotil ricors. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 23 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]