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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21669/2026

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la Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato GiuseppeRitrovato per i reati di cui agli artt. 81, 319 cod. pen. (capo a) e 81, 326 cod. pen.(capo b).2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. edifetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni deimessaggi scambiati via whatsapp tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].La difesa ha precisato che, nel separato procedimento a carico di quest'ultimo,era stato sequestrato il suo apparecchio cellulare, nella cui memoria eranocontenuti detti messaggi, la cui trascrizione è stata prodotta nel presenteprocedimento dal Pubblico ministero, con il consenso della difesa, che si era, però,riservata di esaminare i testimoni sulle modalità di acquisizione.

Solo dopol’escussione del teste di polizia giudiziaria che li ha trascritti è stata formulatal’eccezione di inutilizzabilità, in quanto è stato evidente che al procedimento nonerano stati acquisiti né gli screenshots dei messaggi né il supporto originale.Nella prospettazione difensiva tale mancata acquisizione avrebbe impedito laverifica dell’attendibilità della trascrizione.2.2.

Difetto di motivazione sulle doglianze difensive in ordine alla genuinitàdelle trascrizioni.

Premesso che i messaggi sono una prova decisiva perché su diessi è stata basata la condanna, la difesa ha rilevato che la loro trascrizione èincompleta, in quanto quasi tutti hanno dei caratteri non intelleggibili,probabilmente costituiti da emoticon.

Ebbene, proprio questi elementiextratestuali possono incidere in maniera significativa sul significato complessivodel messaggio, contribuendo a definirne il tono e il contesto.

Ne consegue che ilcontenuto delle conversazioni potrebbe prestarsi a una lettura diversa da quellarecepita in sentenza, potendo le espressioni, interpretate come richieste di denaroin cambio di favori, essere invece ricondotte a manifestazioni di confidenza o arichieste di aiuto ad un amico.Del resto, la stessa Corte di appello aveva disposto l’integrazionedell’istruttoria dibattimentale disponendo la nuova escussione del teste di poliziagiudiziaria e la produzione della pen drive da cui i messaggi erano stati estratti,ritenendo tale integrazione, evidentemente, necessaria ai fini del decidere.Contraddittoriamente, poi, ha condannato il ricorrente anche se la pen drivenon è stata prodotta e se il teste di polizia giudiziaria non ha fugato alcun dubbioin ordine alle modalità di acquisizione dei messaggi.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiestadi trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e ildifensore dell’imputato memoria di replica, come in epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Emerge dalla sentenza impugnata che la difesa aveva prestato il consensoall’acquisizione delle trascrizioni dei messaggi memorizzati sul cellulare di RubensPizzo, effettuata in altro procedimento.Il consenso all'acquisizione ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. precludeogni contestazione sull’acquisibilità dell’atto e rende inammissibile la doglianzarelativa alla mancata produzione degli screenshots dei messaggi trascritti o delsupporto materiale (cellulare sequestrato in altro procedimento) ove eranomemorizzati.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione delsignificato di una comunicazione captata diversa da quella proposta dal giudice dimerito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui ilgiudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale,e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013,Napoleoni, Rv. 259516, in una fattispecie relativa all'interpretazione di messaggiscambiati via s.m.s.).Nel caso in esame la censura investe il merito dell'apprezzamento probatorioe tende a sollecitare una diversa interpretazione dei messaggi in cui compaionoemoticon.

Né il ricorrente indica specificamente il contenuto degli elementi graficiasseritamente omessi, né dimostra in che modo essi avrebberoinequivocabilmente alterato il significato delle comunicazioni valorizzate insentenza, per cui la relativa censura è, per quanto sopra detto, inammissibile.La Corte di appello ha trascritto i messaggi più significativi, ritenendo, conmotivazione adeguata e non scalfita dalle generiche censure difensive, che il lorosignificato sia univoco nel senso che l’imputato forniva informazioni coperte dalsegreto a [OSCURATO:PERSONA] non per amicizia ma al fine di ricevere un prestito daquest’ultimo.

Tale circostanza, secondo la sentenza impugnata, è confermata dallasequenza tra messaggi con cui l’informazione veniva resa e la contestuale richiestadi denaro.2.

In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato GiuseppeRitrovato per i reati di cui agli artt. 81, 319 cod. pen. (capo a) e 81, 326 cod. pen.(capo b).2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. edifetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni deimessaggi scambiati via whatsapp tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].La difesa ha precisato che, nel separato procedimento a carico di quest'ultimo,era stato sequestrato il suo apparecchio cellulare, nella cui memoria eranocontenuti detti messaggi, la cui trascrizione è stata prodotta nel presenteprocedimento dal Pubblico ministero, con il consenso della difesa, che si era, però,riservata di esaminare i testimoni sulle modalità di acquisizione. Solo dopol’escussione del teste di polizia giudiziaria che li ha trascritti è stata formulatal’eccezione di inutilizzabilità, in quanto è stato evidente che al procedimento nonerano stati acquisiti né gli screenshots dei messaggi né il supporto originale.Nella prospettazione difensiva tale mancata acquisizione avrebbe impedito laverifica dell’attendibilità della trascrizione.2.2. Difetto di motivazione sulle doglianze difensive in ordine alla genuinitàdelle trascrizioni. Premesso che i messaggi sono una prova decisiva perché su diessi è stata basata la condanna, la difesa ha rilevato che la loro trascrizione èincompleta, in quanto quasi tutti hanno dei caratteri non intelleggibili,probabilmente costituiti da emoticon. Ebbene, proprio questi elementiextratestuali possono incidere in maniera significativa sul significato complessivodel messaggio, contribuendo a definirne il tono e il contesto. Ne consegue che ilcontenuto delle conversazioni potrebbe prestarsi a una lettura diversa da quellarecepita in sentenza, potendo le espressioni, interpretate come richieste di denaroin cambio di favori, essere invece ricondotte a manifestazioni di confidenza o arichieste di aiuto ad un amico.Del resto, la stessa Corte di appello aveva disposto l’integrazionedell’istruttoria dibattimentale disponendo la nuova escussione del teste di poliziagiudiziaria e la produzione della pen drive da cui i messaggi erano stati estratti,ritenendo tale integrazione, evidentemente, necessaria ai fini del decidere.Contraddittoriamente, poi, ha condannato il ricorrente anche se la pen drivenon è stata prodotta e se il teste di polizia giudiziaria non ha fugato alcun dubbioin ordine alle modalità di acquisizione dei messaggi.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiestadi trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e ildifensore dell’imputato memoria di replica, come in epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Emerge dalla sentenza impugnata che la difesa aveva prestato il consensoall’acquisizione delle trascrizioni dei messaggi memorizzati sul cellulare di RubensPizzo, effettuata in altro procedimento.Il consenso all'acquisizione ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. precludeogni contestazione sull’acquisibilità dell’atto e rende inammissibile la doglianzarelativa alla mancata produzione degli screenshots dei messaggi trascritti o delsupporto materiale (cellulare sequestrato in altro procedimento) ove eranomemorizzati.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione delsignificato di una comunicazione captata diversa da quella proposta dal giudice dimerito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui ilgiudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale,e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013,Napoleoni, Rv. 259516, in una fattispecie relativa all'interpretazione di messaggiscambiati via s.m.s.).Nel caso in esame la censura investe il merito dell'apprezzamento probatorioe tende a sollecitare una diversa interpretazione dei messaggi in cui compaionoemoticon. Né il ricorrente indica specificamente il contenuto degli elementi graficiasseritamente omessi, né dimostra in che modo essi avrebberoinequivocabilmente alterato il significato delle comunicazioni valorizzate insentenza, per cui la relativa censura è, per quanto sopra detto, inammissibile.La Corte di appello ha trascritto i messaggi più significativi, ritenendo, conmotivazione adeguata e non scalfita dalle generiche censure difensive, che il lorosignificato sia univoco nel senso che l’imputato forniva informazioni coperte dalsegreto a [OSCURATO:PERSONA] non per amicizia ma al fine di ricevere un prestito daquest’ultimo. Tale circostanza, secondo la sentenza impugnata, è confermata dallasequenza tra messaggi con cui l’informazione veniva resa e la contestuale richiestadi denaro.2. In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris