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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33264/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 591 TERC.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20436 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20436del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M25 D150E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 94A01 D150L) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M21 D150A) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 1123/2022 del R.G. (Repert. n. 767/2002 del 13 luglio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso il provvedimento del giudice Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 dell’esecuzione con il quale era stato disatteso un suo prece- dente ricorso, proposto ai sensi della medesima disposizione, con riguardo all’aggiudicazione dell’immobile pignorato dispo- sta in favore di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della propria esclu- sione dalla partecipazione al procedimento di venditasenza in- canto svoltosi davanti al professionistadelegato.

Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Cremona, con ordi- nanza pubblicata in data 13 luglio 2022.

Avverso tale ordinanza, ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA].

È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per essere stato ravvisato un profilo di inammissibilità dello stesso, in relazione alla natura del provvedimento impugnato.

La ricorrente ha proposto istanza di decisione, ai sensi del me- desimo art. 380 bisc.p.c.

Èstata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Come già osservato nella proposta di definizione anticipata del ricorso formulata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., risulta pre- giudiziale ed assorbente il rilievo della radicale inammissibilità del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordi- nanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio pro- posto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione im- mobiliare, ai sensi degli artt. 591 ter c.p.c. e 669 terdecies c.p.c..

Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 In base aiprincipi di diritto enunciati da questa Corte, con sen- tenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione forzata e ormai consolidati (cd.

“progetto esecuzioni” , sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 4964 del 20/02/2019 ) , infatti, « l’ordinanza colle- giale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 de l 09/05/2019, Rv. 653893 –01; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15441del 21/07/2020 , Rv. 658512 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022; Sez. 3 , Ordi- nanza n. 35855del 06/12/2022, Rv. 666283 – 01; Sez. 3 , Or- dinanza n. 10350del 18/04/2023, Rv. 667402 - 01 ).

Né il ricorso, né la memoria successivamente depositata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. offrono ar- gomenti idoneiad indurre a rivedere tale indirizzo (peraltro re- lativo ad un regime normativo che le successive modificazioni dell’art. 591 terc.p.c., pur non applicabili nella presente fatti- specie,ratione temporis, hanno radicalmente modificato). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Or- dinanzan. 27195 del 22/09/2023 ; Sez.

U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).

La Corte stima equo fissare in € 7.000,00 (settemila/00)la san- zione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicatie la manifesta inammissibilità del ri- corso, per i motivi ampiamente esposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 7.000,00 (settemila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 591 TERC.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20436 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20436del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M25 D150E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 94A01 D150L) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M21 D150A) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 1123/2022 del R.G. (Repert. n. 767/2002 del 13 luglio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso il provvedimento del giudice Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 dell’esecuzione con il quale era stato disatteso un suo prece- dente ricorso, proposto ai sensi della medesima disposizione, con riguardo all’aggiudicazione dell’immobile pignorato dispo- sta in favore di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della propria esclu- sione dalla partecipazione al procedimento di venditasenza in- canto svoltosi davanti al professionistadelegato. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Cremona, con ordi- nanza pubblicata in data 13 luglio 2022. Avverso tale ordinanza, ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per essere stato ravvisato un profilo di inammissibilità dello stesso, in relazione alla natura del provvedimento impugnato. La ricorrente ha proposto istanza di decisione, ai sensi del me- desimo art. 380 bisc.p.c. Èstata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Come già osservato nella proposta di definizione anticipata del ricorso formulata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., risulta pre- giudiziale ed assorbente il rilievo della radicale inammissibilità del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordi- nanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio pro- posto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione im- mobiliare, ai sensi degli artt. 591 ter c.p.c. e 669 terdecies c.p.c.. Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 In base aiprincipi di diritto enunciati da questa Corte, con sen- tenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione forzata e ormai consolidati (cd. “progetto esecuzioni” , sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 4964 del 20/02/2019 ) , infatti, « l’ordinanza colle- giale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 de l 09/05/2019, Rv. 653893 –01; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15441del 21/07/2020 , Rv. 658512 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022; Sez. 3 , Ordi- nanza n. 35855del 06/12/2022, Rv. 666283 – 01; Sez. 3 , Or- dinanza n. 10350del 18/04/2023, Rv. 667402 - 01 ). Né il ricorso, né la memoria successivamente depositata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. offrono ar- gomenti idoneiad indurre a rivedere tale indirizzo (peraltro re- lativo ad un regime normativo che le successive modificazioni dell’art. 591 terc.p.c., pur non applicabili nella presente fatti- specie,ratione temporis, hanno radicalmente modificato). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Or- dinanzan. 27195 del 22/09/2023 ; Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 7.000,00 (settemila/00)la san- zione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicatie la manifesta inammissibilità del ri- corso, per i motivi ampiamente esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 7.000,00 (settemila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; Ric. n. 20436/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma
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