CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla conclusione già depositata in cancelleria udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3639/2022 del 20.01.2022 la Prima Sezione di questa Corte annullava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di conferma in sede di riesame della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale limitatamente al capo A) della rubrica (previa qualificazione della condotta loro ascritta nel reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso) e alle esigenze cautelari, ritenendo non adeguatamente motivato il provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari a ritenere integrata la fattispecie criminosa di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e comportando, tale statuizione, l'annullamento altresì del provvedimento impugnato laddove, nella scelta della misura, si fondava - con riferimento alle esigenze cautelari - sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Con ordinanza del 18.02.2022, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio, annullava l'ordinanza di custodia cautelare quanto al reato di cui al capo A - ritenendo, in assenza di ulteriori acquisizioni probatorie, impossibile fornire più specifica ed adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del legame, intercorrente tra i Camastra e il sodalizio mafioso, funzionale a garantire all'organizzazione e agli indagati reciproci vantaggi imprenditoriali ed economici - disponendo limitatamente al detto titolo cautelare l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; confermava invece, la misura della custodia cautelare in carcere applicata con l'ordinanza n. 2 e 8-13/21, nei confronti di entrambi gli indagati, per le residue imputazioni loro ascritte di cui ai capi C, E ed H - ferma restando la già disposta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. - ritenendo la misura cautelc.: e della custodia in carcere l'unica misura idonea a contenere i pericula di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato e inefficaci misure meno afflittive, quale quella degli arresti domiciliari, pur accompagnati da meccanismi elettronici di controllo, anche laddove eseguite al di fuori del territorio calabrese, avendo il presente procedimento messo in luce come i Camastra operassero su tutto il territorio nazionale, sfruttando una rete di conoscenze vasta, composta da soggetti di diverse estrazioni geografiche anch'essi dotati a spiccata capacità criminale. 3. Avverso la suddetta ordinanza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dei propri difensori, affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere il Tribunale mancato di dare seguito al dictum di codesta Corte, circa la necessità di una adeguata e specifica motivazione, a seguito della doxiuta esclusione dei riferimenti di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., in ordine alla inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari ad adempiere alle ritenute esigenze cautelari; in particolare, quanto al versante probatorio (art. 274 co. 1 lett. a cod. proc. pen.), il quadro indiziario a carico dei ricorrenti si compone interamente di risultanze dell'attività di intercettazione condotta durante le indagini e di dati captativi non suscettibili di modifica sotto il profilo della conservazione e genuinità della prova, non potendosi, pertanto, ritenere concreto ed attuale, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto della celebrazione già del procedimento di primo grado a carico dei ricorrenti; quanto, invece, al ritenuto pericolo di probabile recidivanza, il provvedimento impugnato è censurabile, laddove ha mancato di adeguatamente tenere in considerazione il decorso temporale dall'inizio dell'esecuzione della misura e lo stato di incensuratezza degli indagati, erroneamente non prendendo specificamente in considerazione la concreta dimensione fattuale della vicenda criminosa in esame e la personalità dei ricorrenti nella concretezza della condotta e dei comportamenti posti in essere. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato, con requisitoria scritta del 16.9.2022 le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 16 settembre 2022 la difesa dei Camastra ha prodotto motivi aggiunti, con i quali ha denunciato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito al paventato pericolo ex articolo 274 lettera a) c.p.p. e messo in risalto il decorso di un lasso di tempo realmente consistente, durante il quale gli imputati hanno giammai manifestato la minima condotta rivelatrice del pericolo; analogamente, per quanto concerne il pericolo di reiterazione dei reati, anch'esso risulta privo di motivazione; in particolare, se è vero che gli indagati hanno manifestato particolare attitudine professionale nello specifico settore di operatività, altrettanto vero è che l'accesso a quella particolare professionalità e a quel settore finanziario è loro attualmente preclusa, nonché la partecipazione in qualsiasi forma alla società ritenuta da essi fattualmente amministrata; peraltro, [OSCURATO:PERSONA], avente posizione di maggiore pregnanza processuale, in quanto ritenuto il cassiere dell'associazione, ha ottenuto la misura più favorevole degli arresti domiciliari. All'uopo già in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa degli indagati ha depositato memc di replica, allegando il provvedimento con il quale a [OSCURATO:PERSONA], con posizione processuale più grave, è stata disposta la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. 1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza alle esigenze cautelari, deve riscontrare, dunque, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Infatti, il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica dell'esistenza, nella decisione impugnata, di una motiv. azione adeguata e non manifestamente illogica, idonea a dimostrare la perduranza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., sul presupposto implicito che non siano venute meno nel frattempo le condizioni di applicabilità della misura cautelare. 1.1. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame, nel compiere la valutazione delle esigenze cautelari, alla luce del dictum della sentenza di annullamento, ha messo in risalto come in assenza dell'operatività del meccanismo presuntivo di cui all'articolo 275/3 c.p.p. risultino sussistenti nella fattispecie in esame il pericolo di un inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie di quelli posti in essere nel presente procedimento, contestati ai capi C), E) ed H), sviluppando all'uopo un ragionamento immune da vizi logici. 1.2. Le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute sussistenti le esigenze cautelari nei confronti dei germani Camastra attengono: quanto al capo C), all'associazione per delinquere - nellr quale ai Camastra è stato riconosciuto il ruolo di capi e promotori- costituita con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a commettere più delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e ter c.p.p. e 8, 2 e 5 d.lgvo n. 74/2000, attraverso la gestione di fatto del deposito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. in uno al legale rappr.te [OSCURATO:PERSONA], appunto; quanto al capo E) a plurimi episodi di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.Igvo n. 74/2000; quanto al capo H), di cui all'art. 648 ter.1 c.p.. 2. In relazione alle suddette imputazioni il Tribunale del riesame, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, ha messo in risalto come non risultino ancora identificati i soggetti che provvedevano a monetizzare in contanti il profitto illecito e che erano addetti alla gestione dei conti correnti esteri, in particolare in Bulgaria. Inoltre, ha ritenuto non trascurabile la capacità dell'organizzazione di allestire canali riservati e protetti di comunicazione, ovvero di dotare i suoi membri di cellulari citofonici o di comunicazione dedicata intestata a stranieri in modo da mettersi al riparo alle inve:dgazioni. 2.1.Tale valutazione, nei limiti della cognizione demandata a questa Corte come sopra precisati, risulta adeguata a dar conto dell'esigenza cautelare in questione, avendo argomentato le ragioni del permanere del pericolo di inquinamento probatorio, laddove le censure in proposito svolte dai ricorrenti si traducono in censure in fatto, limitandosi a mettere in risalto l'esaustività probatoria dell'attività di intercettazione e della celebrazione già del procedimento di primo grado. D'altra parte in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, che deve essere concreto, può identificarsi in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola delrid quod plerumque accidit", che l'indagato possa turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandb le relative fonti 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561) ed all'uopo il riferimento al fatto che i soggetti che provvedevano a monetizzare in contanti il profitto illecito e che erano addetti alla gestione dei conti correnti esteri -in particolare in Bulgaria- non sono stati identificati appare sufficientemente rappresentativo di tale pericolo. Infatti, in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, di cui all'art. 274, lett. a) cod.proc.pen., può essere riferito alle c.ondotte di eventuali coindagati, laddove esse si presentino potenzialmente idonee ad inquinare il quadro probatorio, emergente nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato. Inoltre, neppure è stata ritenuta trascurabile, a dimostrazione della ricorrenza nella fattispecie, del pericolo di inquinamento probatorio, la capacità dell'organizzazione di allestire canali riservati e protetti di comunicazione, ovvero di dotare i suoi membri di cellulari citofonici o di comunicazione dedicata intestata a stranieri, in modo da mettersi al riparo alle investigazioni. In ogni caso, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento (Sez, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561) e nella fattispecie risulta adeguatamente rappresentata dal Tribunale la concreta ricorrenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati oggetto di imputazione. 2.2.Quanto al pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., il Tribunale del riesame ha valorizzato innanzitutto le concrete modalità dei fatti, inquadrandosi le condotte dei Camastra in un contesto associativo composto da soggetti provenienti dalle più svariate realtà territoriali, orientato alla realizzazione di una frode tributaria, che ha portato alla realizzazione di un profitto costituito dal risparmio di spesa pari a ben 34 milioni di euro circa e alla ripulitura del medesimo attraverso raffinate operazioni di trasferimento su conti esteri; non trascurabile è poi il dato rappresentato dal ruolo rivestito dai Camastra all'interno dell' associazione, avendo svolto unitamente agli altri indagati funzioni organizzative tese a consentire la prosecuzione delle condotte illecite, anche quando si verificavano vicende come il blocco della licenza del deposito di Locri che avrebbero ben potuto indurre i ricorrenti a una resipiscenza. . Tale valutazione on illogica, contrariamente a quanto in sostanza dedotto dai ricorrenti, è stata valutata anche in termini di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, laddove è stato messo in risalto come, in occasione dell'esecuzione della misura custodiale, Giovanni veniva trovato insieme al coindagato Casile, soggetto con cui aveva operato in maniera simbiotica per tutto il periodo oggetto di investigazioni, a Lissone in possesso di diversi dispositivi cellulari dedicati, a riprova della attualità delle cointeressenze, ragionevolmente illecite, coltivate da entrambi. Inoltre, con nota del 27 aprile 2021, la Guardia di finanza dava atto del fatto che nell'ambito dell'attività tecnica svolta sulle utenze dedicate fosse emerso che gli interessi criminali del sodalizio si stavano espandendo anche nei confronti di altre attività imprenditoriali.2.3. In tale contesto, la valutazione della Corte territoriale -che ha ritenuto la misura della custodia in carcere applicata ai ricorrenti quale unica misura idonea a contenere le indicate esigenze cautelari a carico dei ricorrenti, essendo la stessa idonea ad evitare che i Camastra possano entrare in contatto con i membri del sodalizio sfuggiti allo spettro investigativo e tentare di entrare in possesso di quanto non è stato possibile vincolare con le cautele reali applicate nell'ambito del presente scioglimento- si presenta immune da censure. Inoltre, non si ravvisano profili di censura nella valutazione del provvedimento impugnato, secondo cui la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche se accompagnata da meccanismi elettronici di controllo, sarebbe inefficace, anche laddove eseguita al di fuori del territorio calabrese, avendo il presente procedimento messo in luce come i Camastra operassero su tutto il territorio nazionale, sfruttando una vasta rete di conoscenze composta da soggetti di diverse estrazioni geografica dotati di spiccata capacità criminale. La circostanza, poi, messa in risalto dai ricorrenti , quanto alla concessa sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari in favore di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente con posizione processuale più grave, non si confronta con quanto messo in risalto nel provvedimento impugnato circa il ruolo dei Camastra e delle modalità della condotta traducendosi perciò in una censura del tutto generica disancorata dall'iter argomentativo del provvedimento impugnato 3.1 ricorsi vanno, 7.ertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil