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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1964

Cassazione n. 30314/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1964 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 29 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione in capo all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, la corte di appello, a pagina 5 della sentenza impugnata, valorizzando il contesto in cui le res provento di furto sono state ricevute dal prevenuto, nonché l'assenza di plausibili giustificazioni, ha offerto argomenti privi delle lamentate contraddizioni, e logicamente idonei a fondare la sua esclusiva colpevolezza, essendo evocativi della consapevolezza di tale origine illecita.

A tanto si aggiunga che il diverso esito nei confronti della coimputata non configura una contraddittorietà della motivazione, tanto più in presenza di una motivazione che ha dato adeguatamente conto della diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1964 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 29 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione in capo all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, la corte di appello, a pagina 5 della sentenza impugnata, valorizzando il contesto in cui le res provento di furto sono state ricevute dal prevenuto, nonché l'assenza di plausibili giustificazioni, ha offerto argomenti privi delle lamentate contraddizioni, e logicamente idonei a fondare la sua esclusiva colpevolezza, essendo evocativi della consapevolezza di tale origine illecita. A tanto si aggiunga che il diverso esito nei confronti della coimputata non configura una contraddittorietà della motivazione, tanto più in presenza di una motivazione che ha dato adeguatamente conto della diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
Sentenza Cassazione n. 30314/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris