CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 aprile 202 5 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio di appello) a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 5 giugno 2013. Il Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], della distrazione di plurimi beni e somme , riconducibili al patrimonio della società fallita, non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento. In particolare, è stato evidenziato che CosentinoAngelo era stato amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita per estensione del fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”,e che le due società avevano svolto attività indistinta, condiviso la medesima sede aziendale ed il personale dipendentenonché posto in essere plurime operazioni contabili volte , di fatto,a spostare periodicamente fondi tra le medesime. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli art. 216 e 223 Legge fall. e vizio di motivazione relativamente alla attribuita qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che il ruolo di amministratore di fatto sarebbe stato acriticamente ritenuto sulla base delruolo di amministratore di diritto assunto nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]. , ritenuta socio di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella quale il [OSCURATO:PERSONA] non figurava quale amministratore) e sulla base dell’estensione del fallimento di quest’ultima società alla prima; sarebbe mancata, in particolare , la prova specifica di elementi sintomatici idonei ad attribuire la qualifica di amministratore di fatto all'imputato, rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,non potendo tale prova essere evinta dalla esistenza di rapporti commerciali tra le due società e dalla condivisione di sede e di personale tra le stesse. 2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Il procedimento ha tratto origine dal fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], esteso alla società ”[OSCURATO:SOCIETA].”avendo i giudici fallimentari ritenuto che le due societ à fossero legate da una società di fatto. [OSCURATO:PERSONA] civile ha affermato l’esistenza di “una serie di elementi dai quali desumere la gestione di un’unica attività imprenditoriale e commerciale riconducibile alla societàdi fatto costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].” in quanto, pur risultando formalmente due enti distinti, avevano “perseguito, in realtà, un disegno imprenditoriale unitario ed interessi riconducibili ad un’unica compagine societaria di fatto partecipata dalle due predette società”. È stato, in particolare, evidenziato che:a soli tre mesi dalla iscrizione della società X s . r.l. nel registro della Camera di Commercio,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha venduto l’unico terreno di sua proprietà al prezzo di euro 120.000,00, e che, disposta CTU al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita, il valore del bene è risultato pari ad eur o 320.950,00, venendo, pertanto,tale operazione ritenuta indicativa dell’intento dei soci di «conservare l’unità del patrimonio sociale pur realizzando due società con distinta personalità giuridica» ( pag.6);inoltre, sui conti della società X s . r . l . erano autorizzati ad operare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituenti la compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(pag. 5 della sentenza di primo grado); infine, l’attività produttivaè stata considerata sostanzialmente unitaria in quanto “esisteva un unico locale costituente sede aziendale ed era condiviso il personale dipendente” (pag.6 della sentenza di primo grado) La sentenza di primo grado ha,altresì, rilevato che le due società costituivano un'unica società di fatto anche per la esistenza di una serie di operazioni denotate da apparente regolarità formale, in quanto sostenute da fattur e, ma tuttavia “fattivamente periodicamente volte a spostare fondi dalla X s . r . l . alla P enta costruzioni s.r.l.” ( pag.5 della sentenza di primo grado). 1.1. Lesuperiori circostanze sono state ritenute dirimenti al fine di considerare il ricorrente amministratore di fatto della società di fatto (oltre che amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA].), essendosi ritenuto che le distrazioni siano imputabilinon già alla distinta e autonoma società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.quale articolazione della società di fatto con la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il ricorrente era amministratore. In tale ottica sono state, altresì, lette le plurime e consistenti spoliazioni del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA]e la continuità gestionale dell’impresa nei medesimi luoghi di lavoro, posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La sentenza impugnata, tuttavia, non risulta avere fatto buon governo dell’insegnamento di questa Corte secondo cui l 'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" necessita della presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare(v., ad es., Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 -01). Invero, la Corte territoriale ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici evidenziati dal Tribunale in sede fallimentare e indicativi dell’esistenza di una società di fatto fra la società fallita e la società [OSCURATO:SOCIETA]. , senza considerare che queste ultime, nonostanteavvinte da un rapporto sociale “di fatto”,sono rimaste soggetti distinti. Ai fini della responsabilità penale- riferita a condotte distrattive nell’ambito del patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA]- l'attribuzione del reato all'indagato deve essere effettuata alla stregua di elementi fattuali idonei a denotare , come prospettato nell’editto accusatorio,un ruolo gestorio svolto di fatto nella gestione della società [OSCURATO:PERSONA] non essendo possibile fondare il giudizio di penale responsabilità su elementi ancorati alla sussistenza di un rapporto societario di fatto che la società fallita ha avuto con altre società, parimenti fallite. La motivazione della sentenza impugnata non ha fornito risposta alle argomentazioni critiche e censure sviluppate in appello che hanno evidenziato vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo relativamente alla manca ta individuazione di una condotta concreta,legata ad evidenze specifiche , i donea ad evidenziare un effettivo ruolo gestorio dell’imputato rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA], il cui amministratore di diritto è stato [OSCURATO:PERSONA] ( originario coimputato nelle more deceduto). 3.In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a