CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1971
Cassazione n. 17117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto non prende in esame la corretta risposta che la Corte di appello ha fornito sulla determinazione della pena, allorché, avendo accertato che il Tribunale poteva aver applicato la più recente pena fissata nel minimo in sei mesi, invece di quella precedente alla riforma intervenuta con I. n. 77 del 2019 applicabile ratione temporis che ha riguardato l'art. 341 bis cod. pen. (che prevedeva la pena fino a tre anni di reclusione), ha comunque ritenuto congrua quella concretamente individuata (previa sua rideterminazione) in mesi tre di reclusione, ulteriormente ridotta di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche, infine quantificata in mesi due di reclusione, dando conto della osservanza dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso il rinvio alla pretestuosità delle espressioni utilizzate; rilevato che, quanto alla pena, va ribadito il principio di diritto secondo cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis