CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 2024
Cassazione n. 39543/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORD41attraVVis o ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara parte offesa nell'ambito del procedimento n. 8744/2023 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della camera di consiglio, ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all'art. 328 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente deduce la abnormità del provvedimento di reclamo. 3. Con memoria trasmessa il 2 settembre 2024 la difesa dell'indagata deduce la inammissibilità del ricorso. Con memoria della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si insiste nell'accoglimento del ricorso in ragione della rilevata abnormità dell'ordinanza. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile frma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo. Il ricorso per cassazione è ipotizzabile esclusivamente al ricorrere di un profilo di abnormità dell'atto reclamato e non anche al fine di dedurne, impropriamente riconducendola alla categoria dell'abnormità, una pretesa illegittimità o erroneità aliunde ricavabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723; si veda anche Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277433). La citata conclusione non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU (cfr. sul punto Sez. 5 n. 40127 del 09/07/2018, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273875) non avendo il provvedimento in esame carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), in quanto sfornito di specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus. 5. Non deve farsi luogo alla condanna alle spese del ricorrente in favore della parte civile tenuto conto del consolidato principio secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo quando questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); nel caso di specie nessun concreto utile apporto è stato fornito dalla parte che, dopo aver avuto notizia del provvedimento con cui si disponeva che il procedimento fosse inviata in Settima Sezione in quanto valutato in prima battuta come inammissibile, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell