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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12026/2026

Testo disponibile della fonte

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dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 3386/04/2023, depositata in data 11 aprile2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Siracusa l’avviso di accertamento n.TY7013B00685/2019, con il quale l’Agenzia delle entrate accertavaun maggior reddito di impresa (Euro 114.269,00) per l’anno diimposta 2015, rideterminando le imposte (IRPEF, IVA ed IRAP),irrogando le relative sanzioni e chiedendo il pagamento degliNumero registro generale 22815/2023Numero sezionale 2969/2026Numero di raccolta generale 12026/2026interessi.

L’avviso si fondava sul processo verbale di constatazioneData pubblicazione 30/04/2026redatto il 29 maggio 2008, nel quale erano evidenziati incongruenzeed incoerenze nei dati dichiarati nello studio di settore.Il ricorrente si doleva, per quanto qui ancora rilevi, dellaviolazione dell’art. 10 l. 214/2011, essendosi adeguato agli esiti dellostudio di settore.La CTP rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Sicilia, che riformava la decisione di prime cure.3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad unmotivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 13 novembre2023 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado.

Laparte privata non ha svolto attività difensiva.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’ADE deduce la violazionedell’art. 10, commi 9 e 10 d.l. 201/2011 come convertito dalla legge214/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Dopo averriportato il dato normativo, afferma la carenza dei due presuppostiprevisti dal comma 10: a) da un lato, il contribuente non avevaindicato fedelmente tutti i dati previsti, in particolare aveva omessodi indicare l’attività marginale di vendita al minuto di generialimentari; b) dall’altro, lo studio di settore allegato alla memoria diprimo grado, pur dopo l’adeguamento ai ricavi pari ad Euro4.824,00, rimaneva incoerente.

Di qui, l’errore commesso dalgiudice di appello nell’applicazione del regime premiale, che andavainvece esclusa.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 10, comma 9, d.l. 201/2011, convertito dalla l.214/2011, prevede, per i contribuenti soggetti al regime diaccertamento basato sugli studi di settore, che dichiarino, anche pereffetto dell’adeguamento, ricavi uguali o superiori a quelli risultantiNumero registro generale 22815/2023Numero sezionale 2969/2026Numero di raccolta generale 12026/2026dall’applicazione degli studi medesimi, un regime premialeData pubblicazione 30/04/2026consistente:1) nell’impossibilità, per l’Ufficio, di procedere ad accertamentibasati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R.n. 600/1973, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972;2) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza dalpotere di accertamento, salva l’ipotesi in cui la violazione comportil’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.;3) nella possibilità di determinare il reddito in maniera sinteticaai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 solo nel caso in cui il redditocomplessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.Il successivo comma 10 detta le due condizioni per la fruizionedel detto regime premiale:a) l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei datirilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, previaindicazione ‘fedele’ di tutti i dati previsti;b) la posizione del contribuente, sulla base dei detti dati, deveessere coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti diapprovazione degli studi di settore.1.3.

Nella specie la CGT-2 ha ritenuto illegittimol’accertamento induttivo operato dall’Ufficio, fondato su un’unicapresunzione semplice, poiché il contribuente si era adeguato aglistudi di settore ed aveva dichiarato che la sua posizione ‘risultavacoerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti diapprovazione degli studi di settore’ (pagina 3 della sentenza); afronte di tale rilievo, l’Ufficio si era limitato ‘a replicare riproponendole stesse argomentazioni già spese nell’avviso di accertamentoimpugnato’ (sempre pag. 3).1.4.

La motivazione non può essere condivisa, poiché obliteracompletamente la verifica della effettiva sussistenza delle condizioniindicate dal sopra richiamato comma 10; nel ricorso per cassazionel’Ufficio sottolinea, infatti, che, da un lato (lett. a), difetta il requisitodell’aver indicato ‘fedelmente’ tutti i dati rilevanti ai finiNumero registro generale 22815/2023Numero sezionale 2969/2026dell’applicazione dello studio di settore (in particolare, per averNumero di raccolta generale 12026/2026omesso l’indicazione dell’attività marginale), dall’altro (Dlaetat ptu.b blbica)z,io ne 30/04/2026difetta anche la coerenza dello studio di settore, basata dalla CGT-2sul mero adeguamento, da parte del contribuente, ai ricavi, ritenuto,di contro, irrilevante (o, comunque, non sufficiente) dall’Ufficio, inconsiderazione della necessità che lo studio di settore risulti coerenterispetto a tutti gli specifici indicatori previsti dai decreti diapprovazione degli studi di settore.1.5.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, invero,in tema di accertamento mediante studi di settore, il regime premialeprevisto dall'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, si applicapurché ricorrano le seguenti condizioni: a) vi sia congruità con glispecifici indicatori previsti; b) siano stati regolarmente assolti gliobblighi di comunicazione dei dati rilevanti; c) non sia statacommessa una violazione che comporta obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Cass.11/10/2025, n. 27229 in tema di applicabilità degli studi di settorealle società di capitali).2.

Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto; la sentenzagravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in altra composizione, perché provvedaal nuovo esame della verifica delle condizioni previste dal comma 10cit. in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spesedi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 3386/04/2023, depositata in data 11 aprile2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Siracusa l’avviso di accertamento n.TY7013B00685/2019, con il quale l’Agenzia delle entrate accertavaun maggior reddito di impresa (Euro 114.269,00) per l’anno diimposta 2015, rideterminando le imposte (IRPEF, IVA ed IRAP),irrogando le relative sanzioni e chiedendo il pagamento degliNumero registro generale 22815/2023Numero sezionale 2969/2026Numero di raccolta generale 12026/2026interessi. L’avviso si fondava sul processo verbale di constatazioneData pubblicazione 30/04/2026redatto il 29 maggio 2008, nel quale erano evidenziati incongruenzeed incoerenze nei dati dichiarati nello studio di settore.Il ricorrente si doleva, per quanto qui ancora rilevi, dellaviolazione dell’art. 10 l. 214/2011, essendosi adeguato agli esiti dellostudio di settore.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Sicilia, che riformava la decisione di prime cure.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad unmotivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 13 novembre2023 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado. Laparte privata non ha svolto attività difensiva.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’ADE deduce la violazionedell’art. 10, commi 9 e 10 d.l. 201/2011 come convertito dalla legge214/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Dopo averriportato il dato normativo, afferma la carenza dei due presuppostiprevisti dal comma 10: a) da un lato, il contribuente non avevaindicato fedelmente tutti i dati previsti, in particolare aveva omessodi indicare l’attività marginale di vendita al minuto di generialimentari; b) dall’altro, lo studio di settore allegato alla memoria diprimo grado, pur dopo l’adeguamento ai ricavi pari ad Euro4.824,00, rimaneva incoerente. Di qui, l’errore commesso dalgiudice di appello nell’applicazione del regime premiale, che andavainvece esclusa.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 10, comma 9, d.l. 201/2011, convertito dalla l.214/2011, prevede, per i contribuenti soggetti al regime diaccertamento basato sugli studi di settore, che dichiarino, anche pereffetto dell’adeguamento, ricavi uguali o superiori a quelli risultantiNumero registro generale 22815/2023Numero sezionale 2969/2026Numero di raccolta generale 12026/2026dall’applicazione degli studi medesimi, un regime premialeData pubblicazione 30/04/2026consistente:1) nell’impossibilità, per l’Ufficio, di procedere ad accertamentibasati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R.n. 600/1973, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972;2) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza dalpotere di accertamento, salva l’ipotesi in cui la violazione comportil’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.;3) nella possibilità di determinare il reddito in maniera sinteticaai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 solo nel caso in cui il redditocomplessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.Il successivo comma 10 detta le due condizioni per la fruizionedel detto regime premiale:a) l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei datirilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, previaindicazione ‘fedele’ di tutti i dati previsti;b) la posizione del contribuente, sulla base dei detti dati, deveessere coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti diapprovazione degli studi di settore.1.3. Nella specie la CGT-2 ha ritenuto illegittimol’accertamento induttivo operato dall’Ufficio, fondato su un’unicapresunzione semplice, poiché il contribuente si era adeguato aglistudi di settore ed aveva dichiarato che la sua posizione ‘risultavacoerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti diapprovazione degli studi di settore’ (pagina 3 della sentenza); afronte di tale rilievo, l’Ufficio si era limitato ‘a replicare riproponendole stesse argomentazioni già spese nell’avviso di accertamentoimpugnato’ (sempre pag. 3).1.4. La motivazione non può essere condivisa, poiché obliteracompletamente la verifica della effettiva sussistenza delle condizioniindicate dal sopra richiamato comma 10; nel ricorso per cassazionel’Ufficio sottolinea, infatti, che, da un lato (lett. a), difetta il requisitodell’aver indicato ‘fedelmente’ tutti i dati rilevanti ai finiNumero registro generale 22815/2023Numero sezionale 2969/2026dell’applicazione dello studio di settore (in particolare, per averNumero di raccolta generale 12026/2026omesso l’indicazione dell’attività marginale), dall’altro (Dlaetat ptu.b blbica)z,io ne 30/04/2026difetta anche la coerenza dello studio di settore, basata dalla CGT-2sul mero adeguamento, da parte del contribuente, ai ricavi, ritenuto,di contro, irrilevante (o, comunque, non sufficiente) dall’Ufficio, inconsiderazione della necessità che lo studio di settore risulti coerenterispetto a tutti gli specifici indicatori previsti dai decreti diapprovazione degli studi di settore.1.5. Secondo il costante orientamento di questa Corte, invero,in tema di accertamento mediante studi di settore, il regime premialeprevisto dall'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, si applicapurché ricorrano le seguenti condizioni: a) vi sia congruità con glispecifici indicatori previsti; b) siano stati regolarmente assolti gliobblighi di comunicazione dei dati rilevanti; c) non sia statacommessa una violazione che comporta obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Cass.11/10/2025, n. 27229 in tema di applicabilità degli studi di settorealle società di capitali).2. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto; la sentenzagravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in altra composizione, perché provvedaal nuovo esame della verifica delle condizioni previste dal comma 10cit. in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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