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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15852/2026

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re, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrente -controNuovo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore;-intimata–Numero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1281/18/2022, della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 18 marzo 2022, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.

L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, proponericorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettatol’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 558/03/2018della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto il ricorsoproposto dalla suddetta società avverso avviso con il quale l’Ufficio - previo p.v.c.dell’Ufficio antifrode della Direzione regionale Campania, a seguito di indaginisvolte anche nell’ambito di procedimento penale n. 61196/10 instaurato dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli -aveva ripreso a tassazionecosti indebitamente dedotti, ai fini Irap, e detratti ai fini Iva, per il 2012, inrelazione a fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenutac.d. cartiera, afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e,anche prescindendo dal carattere fraudolento dell’operazione, in relazione ariqualificate operazioni effettive di somministrazione illecita di personale (nonavendo [OSCURATO:PERSONA] a disposizione mezzi, strumenti, materiali), ritenute esentio non imponibili, con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità, ai finiIrap, dei costi per le prestazioni del personale.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - confermando la sentenzadi primo grado che aveva escluso l’assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onereprobatorio circa la consapevolezza da parte della contribuente della fittizietàdella ditta fatturante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- ha osservato che: 1) dalladocumentazione prodotta dalla società (patentini relativi ai dipendenti della dittaRoma Montaggi di [OSCURATO:PERSONA]; copie dei DURC richiesti; esistenza di fotografieNumero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/2026delle attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] utilizzate nel cicloproduttivo; contratto di gestione del 1.5.2012; copia della pianta dellostabilimento; copie dei rapporti giornalieri relativi alle lavorazioni effettuate;contratto di comodato tra le due società del 2.4.2012 concernente la concessionealla ditta [OSCURATO:PERSONA] di una parte dell’immobile di proprietà della societàcontribuente, sito in Paliano, [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione e lamessa in opera dell’assemblaggio di gabbie per pali di fondazione; comunicazionidi contestazione dei lavori effettuate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. neiconfronti della ditta [OSCURATO:PERSONA]) emergeva l’oggettiva esistenza delleoperazioni commerciali in questione; 2) tali oggettivi elementi rendevanopersuasiva la non necessitata conoscenza da parte della società contribuentedella soggettiva inesistenza della fatturante ditta [OSCURATO:PERSONA].3.

E’ rimasta intimata la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR omesso di pronunciare sulla censura formulata dall’Ufficionell’atto di appello in ordine alla assunta violazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R.n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97, in quanto il giudice diappello - pur avendo riportato nella parte in fatto della decisione la doglianzadell’Agenzia circa il mancato esame da parte del giudice di primo grado dellacontestazione “dell’indetraibilità dell’Iva esposta in fatture emesse per costi edoperazioni non imponibili o esenti” e “della indeducibilità ai fini Irap dei costi perle prestazioni del personale” – avrebbe riproposto gli argomenti incentrati sulla“buona fede” della società contribuente già spesi dalla CTP senza affrontare talecontestazione che era contenuta nell’atto impositivo oltre a quella dellaindeducibilità ai fini Irap e indetraibilità dell’Iva in relazione all’utilizzo di fattureritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti (“prescindendo dalcarattere fraudolento dell’operazione, l’indetraibilità dell’Iva esposta suoperazioni effettive di somministrazione (illecita) di personale, esenti o al limiteNumero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/2026non imponibili e l’indeducibilità ai fini Irap dei costi per le prestazioni delpersonale - come previsto per la determinazione della base imponibile ai sensidegli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97).1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione delgiudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass. 28580 del 2021); inparticolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domandaogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimentoo di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).1.3.Nella specie - a fronte: 1) della contestazione da parte dell’Ufficio dellaindeducibilità ai fini Irap e indetraibilità ai fini Iva, per il 2012, in relazione afatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta c.d. cartiera,afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e, anche“prescindendo dal carattere fraudolento dell’operazione”, in relazione ariqualificate operazioni effettive di somministrazione illecita di personale (nonavendo [OSCURATO:PERSONA] a disposizione altri mezzi, strumenti, materiali), ritenuteesenti o non imponibili, con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità,ai fini Irap, dei costi per le prestazioni del personale (v. stralcio avviso diaccertamento riprodotto in ricorso); 2) della sentenza della CTP di Frosinone n.558/03/2018 (riprodotta in ricorso, pag.11-14) di accoglimento del ricorso sulpresupposto che, da un lato, l’Ufficio non avesse fornito elementi indiziari idoneia provare la consapevolezza da parte della società contribuente del caratterefraudolento delle contestate operazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro,dalla documentazione prodotta dalla contribuente (tra cui le fotografie delleNumero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/20263) del motivo di appello relativo alla assunta violazione degli artt. 19 e 21 delDPR n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97 - la CGT di II grado– dopo avere riportato nella parte in fatto della sentenza impugnata dettadoglianza – ha confermato la sentenza di prime cure, osservando che dalladocumentazione prodotta dalla contribuente (in particolare, oltre a quellainerente i lavoratori come i patentini relativi ai dipendenti della ditta RomaMontaggi, alle copie dei DRC richiesti, al contratto di gestione del 1.5.2012; allacopia dei rapporti giornalieri relativi alle lavorazioni effettuate; al contratto dicomodato tra le due società del 2.4.2012 concernente la concessione alla dittaRoma Montaggi di una parte dell’immobile di proprietà della societàcontribuente, sito in Paliano, [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione e lamessa in opera dell’assemblaggio di gabbie per pali di fondazione, allecomunicazioni di contestazione dei lavori effettuate da [OSCURATO:PERSONA] la oggettiva esistenza delle operazioni commerciali e che “tali oggettivielementi rendevano persuasiva la non necessitata conoscenza da parte dellasocietà contribuente della soggettiva inesistenza della fatturante ditta RomaMontaggi”; con ciò, la CTR ha evidentemente disatteso anche la censura relativaall’assunta violazione degli artt. 19 e 21 del DPR n. 633/72 nonché degli artt. 4e 5 del d.lgs. n. 446/97 in quanto, avendo accertato “l’oggettiva esistenza delleoperazioni commerciali” e, in particolare, la “possibilità” delle prestazionifatturate in considerazione non solo della documentazione inerente i lavoratorie della contrattualistica commerciale ma delle riscontrate – in base alla prodottadocumentazione fotografica – “attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nel ciclo produttivo”, ha escluso, in sostanza, la fondatezza dellacontestazione di illecita somministrazione di manodopera stante la rilevatasussistenza di autonomia organizzativa e, dunque, di una assunzione del rischiodi impresa in capo alla ditta [OSCURATO:PERSONA].2.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/20263.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrente -controNuovo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore;-intimata–Numero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1281/18/2022, della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 18 marzo 2022, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, proponericorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettatol’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 558/03/2018della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto il ricorsoproposto dalla suddetta società avverso avviso con il quale l’Ufficio - previo p.v.c.dell’Ufficio antifrode della Direzione regionale Campania, a seguito di indaginisvolte anche nell’ambito di procedimento penale n. 61196/10 instaurato dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli -aveva ripreso a tassazionecosti indebitamente dedotti, ai fini Irap, e detratti ai fini Iva, per il 2012, inrelazione a fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenutac.d. cartiera, afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e,anche prescindendo dal carattere fraudolento dell’operazione, in relazione ariqualificate operazioni effettive di somministrazione illecita di personale (nonavendo [OSCURATO:PERSONA] a disposizione mezzi, strumenti, materiali), ritenute esentio non imponibili, con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità, ai finiIrap, dei costi per le prestazioni del personale.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - confermando la sentenzadi primo grado che aveva escluso l’assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onereprobatorio circa la consapevolezza da parte della contribuente della fittizietàdella ditta fatturante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- ha osservato che: 1) dalladocumentazione prodotta dalla società (patentini relativi ai dipendenti della dittaRoma Montaggi di [OSCURATO:PERSONA]; copie dei DURC richiesti; esistenza di fotografieNumero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/2026delle attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] utilizzate nel cicloproduttivo; contratto di gestione del 1.5.2012; copia della pianta dellostabilimento; copie dei rapporti giornalieri relativi alle lavorazioni effettuate;contratto di comodato tra le due società del 2.4.2012 concernente la concessionealla ditta [OSCURATO:PERSONA] di una parte dell’immobile di proprietà della societàcontribuente, sito in Paliano, [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione e lamessa in opera dell’assemblaggio di gabbie per pali di fondazione; comunicazionidi contestazione dei lavori effettuate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. neiconfronti della ditta [OSCURATO:PERSONA]) emergeva l’oggettiva esistenza delleoperazioni commerciali in questione; 2) tali oggettivi elementi rendevanopersuasiva la non necessitata conoscenza da parte della società contribuentedella soggettiva inesistenza della fatturante ditta [OSCURATO:PERSONA].3. E’ rimasta intimata la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR omesso di pronunciare sulla censura formulata dall’Ufficionell’atto di appello in ordine alla assunta violazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R.n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97, in quanto il giudice diappello - pur avendo riportato nella parte in fatto della decisione la doglianzadell’Agenzia circa il mancato esame da parte del giudice di primo grado dellacontestazione “dell’indetraibilità dell’Iva esposta in fatture emesse per costi edoperazioni non imponibili o esenti” e “della indeducibilità ai fini Irap dei costi perle prestazioni del personale” – avrebbe riproposto gli argomenti incentrati sulla“buona fede” della società contribuente già spesi dalla CTP senza affrontare talecontestazione che era contenuta nell’atto impositivo oltre a quella dellaindeducibilità ai fini Irap e indetraibilità dell’Iva in relazione all’utilizzo di fattureritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti (“prescindendo dalcarattere fraudolento dell’operazione, l’indetraibilità dell’Iva esposta suoperazioni effettive di somministrazione (illecita) di personale, esenti o al limiteNumero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/2026non imponibili e l’indeducibilità ai fini Irap dei costi per le prestazioni delpersonale - come previsto per la determinazione della base imponibile ai sensidegli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97).1.1. Il motivo è infondato.1.2. Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione delgiudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass. 28580 del 2021); inparticolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domandaogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimentoo di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).1.3.Nella specie - a fronte: 1) della contestazione da parte dell’Ufficio dellaindeducibilità ai fini Irap e indetraibilità ai fini Iva, per il 2012, in relazione afatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta c.d. cartiera,afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e, anche“prescindendo dal carattere fraudolento dell’operazione”, in relazione ariqualificate operazioni effettive di somministrazione illecita di personale (nonavendo [OSCURATO:PERSONA] a disposizione altri mezzi, strumenti, materiali), ritenuteesenti o non imponibili, con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità,ai fini Irap, dei costi per le prestazioni del personale (v. stralcio avviso diaccertamento riprodotto in ricorso); 2) della sentenza della CTP di Frosinone n.558/03/2018 (riprodotta in ricorso, pag.11-14) di accoglimento del ricorso sulpresupposto che, da un lato, l’Ufficio non avesse fornito elementi indiziari idoneia provare la consapevolezza da parte della società contribuente del caratterefraudolento delle contestate operazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro,dalla documentazione prodotta dalla contribuente (tra cui le fotografie delleNumero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/20263) del motivo di appello relativo alla assunta violazione degli artt. 19 e 21 delDPR n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97 - la CGT di II grado– dopo avere riportato nella parte in fatto della sentenza impugnata dettadoglianza – ha confermato la sentenza di prime cure, osservando che dalladocumentazione prodotta dalla contribuente (in particolare, oltre a quellainerente i lavoratori come i patentini relativi ai dipendenti della ditta RomaMontaggi, alle copie dei DRC richiesti, al contratto di gestione del 1.5.2012; allacopia dei rapporti giornalieri relativi alle lavorazioni effettuate; al contratto dicomodato tra le due società del 2.4.2012 concernente la concessione alla dittaRoma Montaggi di una parte dell’immobile di proprietà della societàcontribuente, sito in Paliano, [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione e lamessa in opera dell’assemblaggio di gabbie per pali di fondazione, allecomunicazioni di contestazione dei lavori effettuate da [OSCURATO:PERSONA] la oggettiva esistenza delle operazioni commerciali e che “tali oggettivielementi rendevano persuasiva la non necessitata conoscenza da parte dellasocietà contribuente della soggettiva inesistenza della fatturante ditta RomaMontaggi”; con ciò, la CTR ha evidentemente disatteso anche la censura relativaall’assunta violazione degli artt. 19 e 21 del DPR n. 633/72 nonché degli artt. 4e 5 del d.lgs. n. 446/97 in quanto, avendo accertato “l’oggettiva esistenza delleoperazioni commerciali” e, in particolare, la “possibilità” delle prestazionifatturate in considerazione non solo della documentazione inerente i lavoratorie della contrattualistica commerciale ma delle riscontrate – in base alla prodottadocumentazione fotografica – “attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nel ciclo produttivo”, ha escluso, in sostanza, la fondatezza dellacontestazione di illecita somministrazione di manodopera stante la rilevatasussistenza di autonomia organizzativa e, dunque, di una assunzione del rischiodi impresa in capo alla ditta [OSCURATO:PERSONA].2. In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 25491/2022Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 15852/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente
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