CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24957-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - nonchè contro - intimati - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; n,,, -controricorrente e ricorrente incidentale - nonc.hè contro , - intimati - avverso la sentenza n. 1365/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24957 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione di primo grado reiettiva dell'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento Iva per l'anno 2011 notificatole dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad operazioni di acquisto di materie plastiche presso vari fornitori, ritenute dall' Agenzia soggettivamente inesistenti; 4. l'Agenzia ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR lamentando; 5. la contribuente ha depositato controricorso contenente -oltre che la riproposizione di motivi rimasti, nella sentenza impugnata, assorbiti- ricorso incidentale basato su quattro motivi: con il primo e il secondo lamenta nullità della sentenza per difetto di motivazione; con il terzo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. "laddove la CTR non ha risposto a tutte le domande/eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello"; considerato che: 1. la proposta formulata ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. ha avuto ad oggetto il ricorso principale e non anche il ricorso incidentale; 2. che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per integrazione della proposta; PQM rinvia la causa a nuovo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, svolta con modalità da remot