Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13263/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

UI 02F2BOU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/08/2025 del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in difetto di adeguato riscontro probatorio quanto alla responsabilità dell'imputato; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 02F2BOU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/08/2025 del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in difetto di adeguato riscontro probatorio quanto alla responsabilità dell'imputato; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris