CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 44390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIUD. SORVEGLIANZA COSENZAcon il decreto del 28/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli ha declinato la propria competenza a provvedere sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], di autorizzazione ad allontanarsi dalla comunità terapeutica Regina pacis di [OSCURATO:PERSONA] (CS), ove si trova ristretto agli arresti domiciliari, sollevando conflitto di competenza in relazione al decreto del Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha aveva negato la propria competenza al riguardo. Il giudice rimettente, richiamata la regola dettata dall'art. 677 cod. proc. pen. in tema di competenza per territorio della magistratura di sorveglianza, ha rilevato come al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna l'interessato si trovava agli arresti domiciliari, sicché l'esecuzione della pena a quel momento era già in atto. Conseguentemente, doveva ritenersi competente il Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. Nella specie, poiché Inchiumerelli si trovava presso la Comunità sita in di [OSCURATO:PERSONA], era con riferimento a tale luogo che andava individuato il giudice territorialmente competente. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli sul rilievo che tale giudice aveva emesso il provvedimento di sottoposizione provvisoria alla detenzione domiciliare in comunità del detenuto Inchiumerelli e che, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza per territorio del Tribunale di Sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta di misura alternativa permane in relazione alle istanze successive. Considerato in diritto 1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato ammissibile. Trattasi di conflitto dì competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto affermando la competenza del magistrato di sorveglianza di Cosenza. 3. La competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen., in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento. Il primo comma della citata disposizione individua come competente il tribunale o il magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di 2_ prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio del procedimento. Il secondo comma stabilisce che «quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio». 4. Nel caso di specie è il primo comma di tale disposizione a venire in rilievo. Risulta invero che il ricorrente, al momento in cui gli è stato notificato l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 22.12.2022, si trovava agli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica [OSCURATO:PERSONA] pacis, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Cosenza) e che il suddetto provvedimento disponeva altresì che l'espiazione della pena proseguisse, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in regime di collocamento presso la suddetta Comunità. Risulta, altresì, che l'Inchiumarelli già il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva avanzato istanza per essere autorizzato a recarsi presso la propria abitazione, secondo quanto previsto dal programma terapeutico. In una tale evenienza, al momento della presentazione di detta istanza l'esecuzione della pena doveva già considerarsi in atto, con la conseguenza che, in assenza di criteri speciali e derogatori per la determinazione della competenza, essa deve essere determinata secondo il criterio generale di cui al menzionato art. 677, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto, poiché l'istanza era stata avanzata mentre il ricorrente si trovava presso la Comunità terapeutica, è con riguardo a tale luogo che andava determinata la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza. 5. Va dunque affermata così la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza cui debbono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso del procedimento. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza o di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti. O Così deciso in Roma, nella camera di consi