CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 15343/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG 47078/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza cori cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, giacché le connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio sono da ricavare dalle motivazioni che la Corte di appello ha dato circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata, laddove ha valorizzato in malam partem l'esistenza di gravi e reiterati precedenti penali, indicatore sufficiente a giustificare anche il diniego del beneficio di legge invocato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.