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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00759/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione alla droga detenuta in occasione del suo ingresso in carcere per far visita al figlio ivi detenuto, deduce errata applicazione della legge penale quanto all'esclusione dell'invocata esimente dello stato di necessità; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze di fatto e riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha non illogicamente escluso la tesi, peraltro soltanto tardivamente sostenuta in contrasto con quanto in prima battuta dichiarato dal figlio, circa il fatto che quest'ultimo sarebbe stato minacciato da altri detenuti se non avesse introdotto in carcere la droga tramite la madre, trattandosi, del resto, di censure che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, posto che la causa di giustificazione dello stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che la invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa (Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785), ciò che la sentenza ha nella specie non illogicamente ritenuto (pag. 5); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della £assa delle ammende.

Così deciso il 1° dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione alla droga detenuta in occasione del suo ingresso in carcere per far visita al figlio ivi detenuto, deduce errata applicazione della legge penale quanto all'esclusione dell'invocata esimente dello stato di necessità; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze di fatto e riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha non illogicamente escluso la tesi, peraltro soltanto tardivamente sostenuta in contrasto con quanto in prima battuta dichiarato dal figlio, circa il fatto che quest'ultimo sarebbe stato minacciato da altri detenuti se non avesse introdotto in carcere la droga tramite la madre, trattandosi, del resto, di censure che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, posto che la causa di giustificazione dello stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che la invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa (Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785), ciò che la sentenza ha nella specie non illogicamente ritenuto (pag. 5); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della £assa delle ammende. Così deciso il 1° dice
Sentenza Cassazione n. 00759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris