CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La mattina del 30 ottobre 2022 verso le ore 4:30 personale della Stazione dei Carabinieri di Bagni di Lucca era intervenuto a Borgo a Mozzano, lungo la SP n.2 denominata «Lodovica», all'altezza del ponte della Maddalena, noto anche come «Ponte del diavolo», trovando sul margine destro della carreggiata una [OSCURATO:PERSONA] nera gravemente danneggiata senza persone a bordo; a pochi metri dalla vettura vi erano il corpo senza vita di lacopo Leoni, due feriti seduti per terra e [OSCURATO:PERSONA], che camminava in stato confusionale sporco di sangue in viso e in varie parti del corpo; [OSCURATO:PERSONA], uno dei ragazzi feriti, aveva riferito di aver assunto bevande alcoliche ma non era in grado di fornire informazioni sulla dinamica del sinistro, mentre [OSCURATO:PERSONA], l'altro ferito, aveva riferito che, al momento del sinistro, si trovava sul sediIe posteriore dietro al conducente Todri e che [OSCURATO:PERSONA] era accanto a lui, mentre sul lato anteriore accanto al conducente era seduto [OSCURATO:PERSONA]; eseguiti gli avvisi di legge, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a prelievo ematico per accertare la presenza di sostanze da abuso e gli accertamenti preliminari avevano dato esito positivo per etanolo e per sostanze stupefacenti; in particolare, i valori riscontrati erano di g/I 2,03 alcol e un valore superiore a ng/ml 20 per i cannabinoidi. 2. Entro le 24 ore la polizia giudiziaria che aveva eseguito l'arresto ha posto l'indagato a disposizione del pubblico ministero, che lo ha presentato al giudice per la convalida sulla base della seguente imputazione: reato previsto dagli artt.81,589 bis e 590 bis cod. pen. per aver cagionato, alla guida dell'autovettura Opel modello Agila, la morte di [OSCURATO:PERSONA] nonché per aver cagionato lesioni gravi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 140,142,186 bis e 186, comma 2 lett.c) e 187 d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, norme che impongono agli utenti della strada rispettivamente un generale obbligo di attenzione per garantire la sicurezza stradale nonché il rispetto dei limiti di velocità, il divieto della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e il divieto della guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, segnatamente: perché, quale neo-patentato, procedendo a velocità elevata e/o comunque non adeguata alla condizione stradale per la pendenza e presenza di curve, sulla S.P. n.2 denominata Lodovica in direzione [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del ponte della Maddalena (Ponte del diavolo), in zona centro abitato di Borgo a. Mozzano con limite di velocità 50 km/h, in stato di ebbrezza (etanolo pari a 2.03 g/l) e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di stupefacenti (positività ai cannabinoidi), perdeva il controllo dell'auto e urtava contro il muretto posto sul lato destro della carreggiata, carambolava finendo la corsa sulla parte destra della corsia unica così cagionando l'immediato decesso di [OSCURATO:PERSONA], lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] con prognosi di giorni 40, lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] con prognosi di giorni 45. 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha convalidato l'arresto eseguito ai sensi dell'art.380, comma 2 lett. m-quater, cod. proc. pen. ritenendo sussistente lo stato di quasi-flagranza; sebbene i carabinieri avessero dovuto assumere informazioni dai presenti per capire chi stesse guidando, la circostanza che l'indagato presentasse ferite e macchie di sangue sul corpo dalle quali appariva evidente che egli avesse commesso il reato immediatamente prima è stata ritenuta valido e legittimo presupposto per l'arresto in flagranza di reato. Il giudice ha ritenuto che la circostanza che fosse stato necessario attendere l'esito degli esami di laboratorio per capire se il Todri avesse assunto sostanze alcoliche e/o stupefacenti non escludeva la quasi-flagranza, trattandosi di un presupposto della misura precautelare obbligatoria che richiede tempi tecnici di lavorazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto/deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt.589 bis cod. pen., 141,186 e 187 cod. strada, 125,192, 380, 382 e 391 cod. proc. pen. La difesa ritiene che la motivazione dell'ordinanza che inerisce alla quasi-flagranza sia apparente. La circostanza che Todri fosse ferito non era un elemento dal quale fosse possibile inferire che immediatamente prima avesse commesso il reato nè che fosse il conducente dell'autovettura o che guidasse in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti. Gli elementi necessari per configurare l'ipotesi di reato e collegare il fatto all'autore nei termini descritti nell'art. 382 cod. proc. pen. sono insuscettibili di estensione al di fuori della previsione normativa. Nell'immediatezza del fatto i Carabinieri non avevano alcun elemento a disposizione per percepire chi fosse il conducente dell'autovettura e se questi si fosse posto alla guida nelle condizioni di alterazione poi accertate, dunque la polizia giudiziaria non aveva a disposizione elementi tali da poter ricondurre il fatto all'ipotesi di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod. pen. ed elementi per ricollegare con la necessaria certezza un individuo al reato commesso immediatamente prima, posto che tali elementi sono stati acquisiti alle ore 19:27, ossia a 15 ore di distanza dall'intervento. La quasi-c . flagranza presuppone l'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato, ma nella specie la polizia giudiziaria ha eseguito l'arresto solo dopo aver acquisito informazioni e svolto gli accertamenti di laboratorio che hanno condotto tanto all'individuazione del conducente del veicolo quanto alla determinazione delle sue presumibili condizioni di alterazione. La difesa contesta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale sarebbe irrilevante l'attesa dell'esito degli accertamenti di laboratorio poiché, in caso contrario, l'arresto obbligatorio previsto dal legislatore per il delitto di omicidio stradale aggravato non potrebbe mai essere eseguito. Tale affermazione contrasta con la necessità di fornire una nozione di quasi-flagranza rigorosa e perimetrata, trattandosi del potere di arresto conferito alla polizia giudiziaria in deroga alla riserva di giurisdizione che trova matrice nell'art. 13, comma 3, Cost. Nel caso in esame vi sarebbe una frattura fra il momento percettivo del reato e quello dell'arresto, sia sotto il profilo cronologico sia sotto il profilo della correlazione tra l'azione illecita e la limitazione della libertà. La necessità dell'esito delle analisi determina il dissolversi dello stato di quasi-flagranza senza che i principi di diritto maturati nell'applicazione dell'art. 382 cod. proc. pen. possano essere adattati alle peculiarità dell'inserimento della previsione di cui all'art. 380, comma 2 lett.m- quater cod. proc. pen. sull'omicidio stradale aggravato. In definitiva, si assume, il giudice ha ammesso di non aver rinvenuto nella vicenda concreta i presupposti per procedere all'arresto da parte della polizia giudiziaria e tuttavia ha forzato i dati a sua disposizione e la normativa processuale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art.386, comma 3, cod.proc.pen. e dall'art. 390, comma 1, cod.proc.pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravità indiziaria nè le esigenze cautelari (valutazione questa riservata al giudizio di applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085-01; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01; Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022- 01; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479- 01). 2.1. Va, dunque, operato un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, come detto, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428 - 01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885- 01; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich,, Rv. 25294901). 2.2. Nè la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato, con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999-01; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244680-01). 3. Sullo specifico tema dell'arresto in quasi-flagranza di reato si sono soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie in cui l'arresto era stato eseguito sulla sola base delle indicazioni fornite dalla persona offesa in ordine alle generalità dell'autore del reato, hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di «quasi flagranza», la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). Tale linea interpretativa è stata successivamente seguita in altre pronunce in cui, con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale, pronunciandosi in un caso di fuga dopo un incidente automobilistico, si è ribadito l'esposto principio, ritenendo esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti (Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Visonà, Rv. 270104) e, per altro verso, ritenendo legittima l'ordinanza di non convalida relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, in cui gli operanti, tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura, avevano individuato e ragigiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro (Sez. 4, n.36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887 - 01). 4. Tali fattispecie risultano però ben diverse da quelle trattate in altre sentenze (Sez. 4, n.1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 274909 - 01, in cui è stata annullata l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che avevano, sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore del reato ed alla sua apprensione presso l'abitazione; Sez.4, n.53553 del 26/10/2017, Kukiqi, in cui la polizia, accertato che uno dei veicoli coinvolti era in uso a tale [OSCURATO:PERSONA], lo aveva in breve tempo rintracciato, e aveva rinvenuto nell'abitacolo della vettura un asciugamano intriso di sangue che lo stesso Balaj riferiva essere stato utilizzato dal Kukiqi per tamponarsi le ferite riportate a seguito del sinistro; gli operanti, recatisi immediatamente presso l'ospedale di Trieste, avevano sopreso poi d Kukiqi mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate) e da quella in esame in cui, come esposto nella stessa ordinanza impugnata, gli operanti avevano rinvenuto sul luogo del sinistro [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di shock e sporco di sangue in viso e in varie parti del corpo, indicato nell'immediatezza da uno dei feriti quale conducente dell'autovettura, peraltro intestata a suo padre, e avevano acquisito l'esito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove il Todri e i feriti erano stati trasportati. 5. Può, nel caso concreto, ritenersi che il Giudice abbia legittimamente ritenuto la sussistenza dello stato di quasi'-flagranza delineato nella seconda parte del comma 1 dell'art. 382 cod. proc. pen., riguardante colui che «viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». L'art. 382 cod. proc. pen. prevede,, infatti, due ipotesi distinte di quasi flagranza e solo la prima è stata interessata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Ventrice, che non si è invece occupata della diversa fattispecie in cui il reo venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 6. Sotto tale ultimo profilo, del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della quasi-flagranza del reato, il requisito della sorpresa della persona con cose o tracce del reato non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (Sez. 4, n. 53553 del 26110/2017, Kukiqi, Rv. 271683 - 01; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317). Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell'avverbio utilizzato, che contiene in sè l'idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo. 7. Va, infine, considerato che correttamente il giudice ha escluso la rilevanza, ai fini della convalida, del tempo occorso per ac:quisire l'esito degli esami funzionali all'accertamento dello stato di ebbrezza o dell'assunzione di sostanze stupefacenti, posto che è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che per la configurabilità della quasi-flagranza la nozione di «cose o tracce» dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non va intesa in senso letteralex e non coincide dunque con il concetto di indizio del reato, essendo richiesto che tali cose o tracce siano esclusivamente rivelatrici della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti (Sez. 5, n.21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210 - 01; Sez. 5, n.3719 del 28/11/2019, dep.2020, P., Rv. 278295 - 01; Sez. 2, n.37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823 - 01). 8. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto del ricorso segue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.