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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13601/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 33677/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA]° n. 31, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, viale G. Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 307/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO20E2, [OSCURATO:PERSONA], SEG.

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 21/6/2019, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro nautico in occasione del quale il motopeschereccio '[OSCURATO:PERSONA]' (di proprietà del Maselli) era entrato in collisione con la motonave 'SDS Sky', nell'oc- casione armata dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.l. e comandata dal Catuogno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dal Maselli, atteso che lo stesso aveva esercitato l'odierna azione risarci- toria oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 487 cod. nav. in materia di urto di navi, non essendo nella specie applicabile il più lungo termine di prescrizione eventualmente previsto per il caso di condotta configurante reato (nella specie, del reato di naufragio colposo di cui agli artt. 428 e 449 c.p.), atteso che il sinistro in concreto verificatosi non aveva assunto alcun profilo o proporzione tale da integrare, sia pure in astratto, un fatto potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica (ossia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone), e dunque una dimensione suscettibile di evidenziarne l'even- tuale rilevanza penale; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione, illustrati da succes- siva memoria; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controri- corso; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 428 e 449 c.p., dell'art. 2947, co. 3, c.c., e dell'art. 487 cod. nav. (in relazione all'art. 360 n. 3 Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso, nel caso di specie, di un'ipotesi di naufragio penalmente rilevante, per- venendo a un'erronea ricostruzione semantica del presupposto tipico del pericolo per l'incolumità pubblica a fronte di una condotta, quale quella oggetto dell'odierno esame, in ogni caso idonea a determinare, con l'inabissamento dell'imbarcazione naufragata, un effettivo pericolo per l'incolumità delle persone presenti nell'imbarcazione naufragata; sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell'errata sussunzione del fatto dedotto in giudizio alla fattispecie astratta dell'urto di navi, di cui all'art. 487 cod. nav., piuttosto che a quella del naufragio, di cui agli artt. 428 e 449 c.p., per avere la corte d'appello qualificato la vicenda in esame alla stregua della fattispecie prevista dal codice della naviga- zione sulla scorta della ravvisata carenza di un falso presupposto del reato di naufragio, ossia del numero indeterminato di persone esposte all'azione tipica di pericolo; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di ravvisare l'effettivo ricorso di un pericolo per l'incolumità pubblica nella fattispe- cie oggetto dell'odierno giudizio, e segnatamente per non aver esami- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dedotte in ricorso denotanti un effettivo pericolo (quale l'orario notturno in cui ebbe a verificarsi il fatto, la violenza dell'impatto tra le imbarcazioni, la reale distanza dalla costa, la rapidità dell'affondamento della nave danneggiata, l'inabissa- mento con la presenza di passeggeri a bordo), finendo col trascurare l'approfondimento istruttorio del giudizio prima di giudicare sull'inter- venuta prescrizione della pretesa risarcitoria originariamente avan- zata; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono, nel loro complesso, infondati;Adunanza del 22 marzo 2022 - R. G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sul punto confortata dall'interpretazione della prevalente dottrina penalistica, e dunque qui integralmente ri- chiamata e ribadita al fine di assicurarne continuità), ai fini della con- figurabilità del delitto di naufragio colposo di natante di altrui proprietà, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'of- fensività in concreto del fatto alla luce del criterio della 'contestualizza- zione dell'evento', con giudizio ex ante, verificando se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12631 del 20/12/2017, Rv. 272343 - 01; cfr. altresì Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 50222 del 03/12/2019, Rv. 277879 - 01; Cass., pen., Sez. 4, Sentenza n. 5397 del 20/05/2014, Rv. 262024 - 01; Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 36639 del 19/06/2012, Rv. 254163 - 01); nel caso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di apprezzare in modo analitico ciascuna delle circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della concreta individuazione, alla luce del contesto esaminato, del pericolo che l'evento in esame ebbe oggettivamente a determinare (o che avrebbe oggettivamente potuto determinare con giudizio ex ante), pervenendo a escludere, proprio in ragione della specifiche caratteri- stiche del fatto esaminato, che lo stesso abbia integrato gli estremi di un fatto di naufragio penalmente rilevante, essendo propriamente mancata l'avvenuta determinazione, già in astratto, di un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica; ciò posto, mentre, da un lato, deve ritenersi del tutto scorretta la prospettazione, sostenuta dal ricorrente in punto di diritto, circa la pre- tesa non indispensabilità, ai fini dell'integrazione di un fatto-reato di Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri naufragio, della verificazione, sia pure in astratto, di un pericolo poten- ziale per la pubblica incolumità, dall'altro, varrà qualificare in termini di inammissibilità la pretesa dell'odierno ricorrente di rileggere gli ele- menti probatori complessivamente acquisiti al giudizio al fine di deter- minare la natura specifica del fatto concreto (al fine di rinvenirvi, in contrasto con quanto sostenuto dal giudice a quo, gli estremi di un effettivo pericolo, sia pure astratto, per l'incolumità pubblica), trattan- dosi, nella sostanza, di una sorta di proposta reinterpretativa nel me- rito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 ss., 2055 e 2947, co. 3, c.c., per avere la corte territoriale trascurato di tener conto, ai fini della valutazione sulla prescrizione del diritto azionato, degli effetti su di essa spiegati dalla sentenza penale pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nell'occasione impegnato in qualità di comandante del motopesche- reccio del Maselli), ad esito della quale era rimasta acclarata la natura oggettiva di naufragio (penalmente rilevante) del fatto in esame (così contestato all'imputato), essendo stato il Verafede assolto con la for- mula 'per non aver commesso il fatto', e dunque con una pronuncia implicante la sussistenza del 'fatto' di naufragio, con il conseguente effetto di confermare la qualificazione del fatto alla stregua di un nau- fragio penalmente rilevante anche in relazione ai soggetti che rimasero estranei a quel giudizio penale in ragione dell'unicità del fatto-reato oggetto d'esame, così come desumibile dalla disciplina della responsa- bilità e della prescrizione in materia di obbligazioni solidali; il motivo è infondato; ferma l'inestensibilità del vincolo del giudicato penale (relativo al giudizio penale richiamato dall'odierno ricorrente con la censura in esame) a carico delle parti dell'odierno giudizio civile (circostanza, del s Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri resto, ammessa dallo stesso ricorrente, quantomeno in relazione al di- sposto di cui all'art. 654 c.p.p.: par. 22.1 del ricorso), e ferma, conse- guentemente, l'eventuale efficacia meramente probatoria di quella pro- nuncia, osserva il Collegio come l'odierno ricorrente, nell'articolazione argomentativa della censura in esame, trascuri totalmente di specifi- care le ragioni asseritamente poste, in quella sentenza penale, a fon- damento del supposto riconoscimento, nel fatto concreto, di una vi- cenda oggettivamente idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità, in tal modo finendo col sottrarre, all'argomentazione così sostenuta, un elemento decisivo al fine di confutare il ben più corposo e argomentato giudizio negativo sul punto formulato dalla corte d'appello; varrà peraltro sottolineare come, proprio in relazione a quella sen- tenza penale il giudice a quo abbia avuto modo di evidenziare come, nella valutazione condotta in quella sede, il giudizio ebbe sostanzial- mente a incentrarsi sulla sola ricostruzione della dinamica del sinistro (una dinamica essa stessa, peraltro, ritenuta incerta pure all'esito delle risultanze istruttorie), desumendone, di conseguenza, la sostanziale ir- rilevanza ai fini dell'odierno giudizio di danno, con specifico riferimento all'entità e alla dimensione dell'asserito pericolo provocato dalla com- plessiva vicenda; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudi- zio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in comples- sivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 33677/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA]° n. 31, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, viale G. Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 307/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO20E2, [OSCURATO:PERSONA], SEG. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 21/6/2019, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro nautico in occasione del quale il motopeschereccio '[OSCURATO:PERSONA]' (di proprietà del Maselli) era entrato in collisione con la motonave 'SDS Sky', nell'oc- casione armata dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.l. e comandata dal Catuogno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dal Maselli, atteso che lo stesso aveva esercitato l'odierna azione risarci- toria oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 487 cod. nav. in materia di urto di navi, non essendo nella specie applicabile il più lungo termine di prescrizione eventualmente previsto per il caso di condotta configurante reato (nella specie, del reato di naufragio colposo di cui agli artt. 428 e 449 c.p.), atteso che il sinistro in concreto verificatosi non aveva assunto alcun profilo o proporzione tale da integrare, sia pure in astratto, un fatto potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica (ossia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone), e dunque una dimensione suscettibile di evidenziarne l'even- tuale rilevanza penale; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione, illustrati da succes- siva memoria; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controri- corso; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 428 e 449 c.p., dell'art. 2947, co. 3, c.c., e dell'art. 487 cod. nav. (in relazione all'art. 360 n. 3 Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso, nel caso di specie, di un'ipotesi di naufragio penalmente rilevante, per- venendo a un'erronea ricostruzione semantica del presupposto tipico del pericolo per l'incolumità pubblica a fronte di una condotta, quale quella oggetto dell'odierno esame, in ogni caso idonea a determinare, con l'inabissamento dell'imbarcazione naufragata, un effettivo pericolo per l'incolumità delle persone presenti nell'imbarcazione naufragata; sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell'errata sussunzione del fatto dedotto in giudizio alla fattispecie astratta dell'urto di navi, di cui all'art. 487 cod. nav., piuttosto che a quella del naufragio, di cui agli artt. 428 e 449 c.p., per avere la corte d'appello qualificato la vicenda in esame alla stregua della fattispecie prevista dal codice della naviga- zione sulla scorta della ravvisata carenza di un falso presupposto del reato di naufragio, ossia del numero indeterminato di persone esposte all'azione tipica di pericolo; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di ravvisare l'effettivo ricorso di un pericolo per l'incolumità pubblica nella fattispe- cie oggetto dell'odierno giudizio, e segnatamente per non aver esami- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dedotte in ricorso denotanti un effettivo pericolo (quale l'orario notturno in cui ebbe a verificarsi il fatto, la violenza dell'impatto tra le imbarcazioni, la reale distanza dalla costa, la rapidità dell'affondamento della nave danneggiata, l'inabissa- mento con la presenza di passeggeri a bordo), finendo col trascurare l'approfondimento istruttorio del giudizio prima di giudicare sull'inter- venuta prescrizione della pretesa risarcitoria originariamente avan- zata; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono, nel loro complesso, infondati;Adunanza del 22 marzo 2022 - R. G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sul punto confortata dall'interpretazione della prevalente dottrina penalistica, e dunque qui integralmente ri- chiamata e ribadita al fine di assicurarne continuità), ai fini della con- figurabilità del delitto di naufragio colposo di natante di altrui proprietà, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'of- fensività in concreto del fatto alla luce del criterio della 'contestualizza- zione dell'evento', con giudizio ex ante, verificando se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12631 del 20/12/2017, Rv. 272343 - 01; cfr. altresì Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 50222 del 03/12/2019, Rv. 277879 - 01; Cass., pen., Sez. 4, Sentenza n. 5397 del 20/05/2014, Rv. 262024 - 01; Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 36639 del 19/06/2012, Rv. 254163 - 01); nel caso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di apprezzare in modo analitico ciascuna delle circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della concreta individuazione, alla luce del contesto esaminato, del pericolo che l'evento in esame ebbe oggettivamente a determinare (o che avrebbe oggettivamente potuto determinare con giudizio ex ante), pervenendo a escludere, proprio in ragione della specifiche caratteri- stiche del fatto esaminato, che lo stesso abbia integrato gli estremi di un fatto di naufragio penalmente rilevante, essendo propriamente mancata l'avvenuta determinazione, già in astratto, di un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica; ciò posto, mentre, da un lato, deve ritenersi del tutto scorretta la prospettazione, sostenuta dal ricorrente in punto di diritto, circa la pre- tesa non indispensabilità, ai fini dell'integrazione di un fatto-reato di Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri naufragio, della verificazione, sia pure in astratto, di un pericolo poten- ziale per la pubblica incolumità, dall'altro, varrà qualificare in termini di inammissibilità la pretesa dell'odierno ricorrente di rileggere gli ele- menti probatori complessivamente acquisiti al giudizio al fine di deter- minare la natura specifica del fatto concreto (al fine di rinvenirvi, in contrasto con quanto sostenuto dal giudice a quo, gli estremi di un effettivo pericolo, sia pure astratto, per l'incolumità pubblica), trattan- dosi, nella sostanza, di una sorta di proposta reinterpretativa nel me- rito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 ss., 2055 e 2947, co. 3, c.c., per avere la corte territoriale trascurato di tener conto, ai fini della valutazione sulla prescrizione del diritto azionato, degli effetti su di essa spiegati dalla sentenza penale pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nell'occasione impegnato in qualità di comandante del motopesche- reccio del Maselli), ad esito della quale era rimasta acclarata la natura oggettiva di naufragio (penalmente rilevante) del fatto in esame (così contestato all'imputato), essendo stato il Verafede assolto con la for- mula 'per non aver commesso il fatto', e dunque con una pronuncia implicante la sussistenza del 'fatto' di naufragio, con il conseguente effetto di confermare la qualificazione del fatto alla stregua di un nau- fragio penalmente rilevante anche in relazione ai soggetti che rimasero estranei a quel giudizio penale in ragione dell'unicità del fatto-reato oggetto d'esame, così come desumibile dalla disciplina della responsa- bilità e della prescrizione in materia di obbligazioni solidali; il motivo è infondato; ferma l'inestensibilità del vincolo del giudicato penale (relativo al giudizio penale richiamato dall'odierno ricorrente con la censura in esame) a carico delle parti dell'odierno giudizio civile (circostanza, del s Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri resto, ammessa dallo stesso ricorrente, quantomeno in relazione al di- sposto di cui all'art. 654 c.p.p.: par. 22.1 del ricorso), e ferma, conse- guentemente, l'eventuale efficacia meramente probatoria di quella pro- nuncia, osserva il Collegio come l'odierno ricorrente, nell'articolazione argomentativa della censura in esame, trascuri totalmente di specifi- care le ragioni asseritamente poste, in quella sentenza penale, a fon- damento del supposto riconoscimento, nel fatto concreto, di una vi- cenda oggettivamente idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità, in tal modo finendo col sottrarre, all'argomentazione così sostenuta, un elemento decisivo al fine di confutare il ben più corposo e argomentato giudizio negativo sul punto formulato dalla corte d'appello; varrà peraltro sottolineare come, proprio in relazione a quella sen- tenza penale il giudice a quo abbia avuto modo di evidenziare come, nella valutazione condotta in quella sede, il giudizio ebbe sostanzial- mente a incentrarsi sulla sola ricostruzione della dinamica del sinistro (una dinamica essa stessa, peraltro, ritenuta incerta pure all'esito delle risultanze istruttorie), desumendone, di conseguenza, la sostanziale ir- rilevanza ai fini dell'odierno giudizio di danno, con specifico riferimento all'entità e alla dimensione dell'asserito pericolo provocato dalla com- plessiva vicenda; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudi- zio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 33677/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in comples- sivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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