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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02355/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIelert~se al le-paFt-ii- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 15 ottobre 2020 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Nola il 21 aprile 2015 in relazione a delitto di furto pluriaggravato in concorso.

Il ricorso consta di un unico motivo in cui si denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere rtensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIelert~se al le-paFt-ii- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 15 ottobre 2020 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Nola il 21 aprile 2015 in relazione a delitto di furto pluriaggravato in concorso. Il ricorso consta di un unico motivo in cui si denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere rtensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris