CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in atti,dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con i quali elettivamente domicilia presso lostudio della prima - che partecipa anche in proprio al presente ricorso peravere rivestito la qualifica di parte opposta nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo - in Pontecagnano (SA), al viale Europa n. 55.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale inil cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA], al Corso UmbertoI n. 47/E.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA].-intimata-avverso la SENTENZA, n. cron. 4865/2025, emessa dalla CORTED’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2025.Numero registro generale 26636/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 22946/2026Data pubblicazione 09/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese