CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 28365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di cassazione di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la revoca della sentenza emessa dalla Terza Sezione penale della Corte dicassazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed annullamentosenza rinvio della sentenza del 18.9.2024 del Tribunale di Messina, per essere ilreato estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell’art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 27991, emessa il 20/5/2025 dalla TerzaSezione di questa Suprema Corte che ha rigettato il ricorso presentato contro lapronuncia resa il 18/9/2024 dal Tribunale di Messina che aveva condannato l’imputatoalla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 109 d.lgs. 9 aprile 2008,n. 81, in relazione all’art. 159 medesimo decreto, per non avere, nella qualità di datoredi lavoro, dotato il cantiere di recinzioni idonee ad impedire l’accesso ad estranei.2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce l'omesso rilievo, da parte dellaSuprema Corte, dell'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, in presenzadi un ricorso giudicato non inammissibile, e pertanto la mancata declaratoria diestinzione della contravvenzione in violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.Sostiene la difesa che si tratti di errore di fatto, deducibile ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen., dal momento che la perenzione del termine era ricavabile dalla lettura dellasentenza di merito impugnata e che, all’udienza del 20 maggio 2025, data dell’udienzapubblica di discussione innanzi alla Suprema Corte, fosse già maturato il termine diprescrizione. Invero, la contravvenzione, che il ricorrente afferma essere di naturapermanente, accertata in data 19/11/2019, sarebbe da considerarsi consumata, pereffetto dell’implicito adempimento, con rimozione del cantiere e del venire meno dellapermanenza dell’illecito, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno da cui sarebbe decorso il termine dicinque anni, cui andava aggiunto un periodo di sospensione pari a mesi 3 e giorni 6. Alpiù tardi, pertanto, la prescrizione sarebbe intervenuta il 14/4/2025.3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto la revoca dellasentenza n. 27991 della Terza Sezione di questa Corte e l’annullamento senza rinviodella sentenza del 18 settembre 2024 del Tribunale di Messina, per essere il reato estintoper prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. É pacifico che con il ricorso straordinario si possa far valere l'errorecommesso dalla Corte di cassazione nell'omessa rilevazione della causa estintiva delreato legata al decorso del termine di prescrizione. È stato però chiarito dalle SezioniUnite che il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione è ammissibile "acondizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il pretesoerrore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o diapprezzamento di fatto" (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528;Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279065: “L'omessa rilevazionedella prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con ilrimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbiaprospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organogiudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo noncostituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga ilcompimento di specifiche valutazioni giuridiche”).Occorre pertanto che il vizio denunciato non sia imputabile ad una non correttavalutazione in diritto o ad un errato apprezzamento di fatto. Perché possa parlarsi disvista, di mero errore percettivo a fronte del silenzio serbato dalla Corte in punto diprescrizione non possono allora ipotizzarsi più possibili percorsi decisori, taluno dei qualiconnotato da errori di valutazione giuridica. Giova precisare che, come già statuito dallaCorte di cassazione, la prescrizione è evento giuridico e non un mero fatto naturale el'accertamento della prescrizione non è frutto della pura e semplice evidenza dellaconstatazione del computo aritmetico del termine relativo (ordinario o prolungato) sulcalendario, costituendo plurime questioni, di diritto e di fatto, l'oggetto del giudizio sulpunto della prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277495): titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, attiinterruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti oeventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazionee di quelli di sospensione, computo e così via.3. Nel caso di specie, è del tutto generica la postulazione della maturazione della(supposta) prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimitàimpugnata, dovendosi peraltro rilevare che la questione non era stata proposta alla TerzaSezione di questa Corte, pur sostenendosi nell’odierno ricorso che il termine massimodi prescrizione era all’epoca ampiamente decorso.Il ricorrente individua la data di cessazione della permanenza del reato di cui si trattae, quindi, il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione, nella data delsecondo sopralluogo (8/1/2020), allorquando gli organi di vigilanza accertavanol'avvenuta rimozione della violazione, così escludendo il reato dall’ambito di applicazionedella sospensione del corso della prescrizione previsto dalla legge 23 giugno 2017, n.103 (c.d. legge Orlando), tenuto infatti conto che la data del 19/11/2019, indicata nelcapo di imputazione e coincidente con quella dell’accertamento della violazione, rientranell’arco temporale da quella previsto (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; cfr.Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).Va, tuttavia, osservato che la data del secondo accesso ispettivo attestaesclusivamente che, in quel momento, la situazione antigiuridica era cessata, ma nonconsente di individuare con certezza il momento in cui la violazione fu effettivamenterimossa, circostanza che implica un accertamento in fatto evidentemente precluso allaCorte di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente ha costruito l’asserito errore di fatto,in cui sarebbe incorsa la Terza sezione di questa Corte, apoditticamente assumendo unaipotizzata coincidenza del momento di realizzazione della recinzione, quando cessa lapermanenza del reato contestato, con il momento del secondo sopralluogo. Lacircostanza che, all'esito del secondo accesso ispettivo, fosse stata riscontrata laregolarizzazione del cantiere comprova unicamente che, a quella data, la situazioneantigiuridica era certamente cessata, ma non consente di affermare che la cessazionedella condotta sia avvenuta proprio in coincidenza con il sopralluogo. Né il ricorrente hafornito elementi idonei a individuare con precisione il giorno in cui la recinzione venneeffettivamente predisposta, di talché la doglianza sollevata, oltre ad esseremanifestamente infondata, è anche generica.Conclusivamente, il ricorso proposto si colloca fuori dall’ambito di cui all’art. 625-biscod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]