CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/03/1966 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r , Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Franco ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Forlì di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett b) e 2-bis, codice strada (in Forlì, il 9/2/2017); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla compiuta identificazione del guidatore, nonché al trattamento sanzionatorio (giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali), rispetto al quale devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i T D E 1)