CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. trattandosi della riproposizione di analoga domanda già respinta dalla Corte di appello di Lecce, con la sentenza in data 8 giugno 2018 (irrevocabile il 4 aprile 2019), sul presupposto della insussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati indicati dal condannato. Ritenuto, pertanto, che tale circostanza - non ocigetto di specifica contestazione da parte del ricorrente - risulta assorbente alla luce della espressa previsione contenuta nell'art.671, comma 1, del codice di rito secondo cui la continuazione non può essere riconosciuta in sede esecutiva qualora sia stata respinta dal giudice della cognizione, come avvenuto nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022