Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02104/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1(V [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la misura della semilibertà concessa al condannato in data 2.2.2023; Premesso che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01; Sez. 1, n. 31739 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Farouq, Rv. 248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., che si ipotizza commesso da [OSCURATO:PERSONA] durante la fruizione di un permesso per trascorrere un periodo di tempo con il suo nucleo familiare; Considerato che, a fronte di doglianze generiche essenzialmente versate in fatto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza fa del tutto adeguatamente riferimento alle allarmanti modalità della condotta e alla personalità del condannato desumibile dai precedenti numerosi e specifici; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1(V [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la misura della semilibertà concessa al condannato in data 2.2.2023; Premesso che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01; Sez. 1, n. 31739 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Farouq, Rv. 248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., che si ipotizza commesso da [OSCURATO:PERSONA] durante la fruizione di un permesso per trascorrere un periodo di tempo con il suo nucleo familiare; Considerato che, a fronte di doglianze generiche essenzialmente versate in fatto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza fa del tutto adeguatamente riferimento alle allarmanti modalità della condotta e alla personalità del condannato desumibile dai precedenti numerosi e specifici; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 02104/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris