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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 agosto 2023

Cassazione n. 24652/2026

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oBELLUCCI ANGELO-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA, SEZ.

STACCATA di SIRACUSA n. 6955/2023 depositata il22/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ricevette un avviso di liquidazione per imposte diregistro, ipotecarie e catastali per l’anno 2007, in relazione all’avvenutaregistrazione d’un atto di trasferimento d’immobili siti in Siracusa,quartiere Ortigia, nell’ambito di un piano particolareggiato di lottizzazione.Il pubblico ufficiale ricorse avverso l’atto avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Siracusa, lamentando fosse stata applicatal’imposta di registro in misura proporzionale in luogo della misura fissa,invocando i benefici di cui alla legge n. 168/82.

Il primo giudice accolse ilricorso, ritenendo che, nonostante la decadenza del piano di lottizzazionecui l’atto era riferito, permanessero le condizioni agevolative invocate.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, con la sentenza indicata in epigrafela [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata diSiracusa, respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello:- da una parte, è vero che i piani di recupero di cui alla legge 457/78sono diversi da quelli di riqualificazione ai sensi della legge 179/92,spettando solo ai primi le agevolazioni previste dall’art. 5 della legge168/82 (Cass. 7387/20);- dall’altra, l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 5 citato, inrelazione all’art. 27 della legge 457/78 ed alla deliberad’individuazione delle zone di recupero (art. 97 n. 1-3 e 98), porta aritenere che, anche in relazione a quanto affermato da questa Cortenella pronuncia 2397/2017 e tenuto conto che il piano di recupero diOrtigia fu approvato legittimamente dal Consiglio Comunale siracusanocon delibera 178/1998 del 27/4/2004 (rectius 178 del 23/11/98confermata nel 2004), doveva ritenersi che il piano fosse ancora invigore al momento dell’atto sicché era corretta l’applicazionedell’imposta in misura fissa.Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026Il resistente, a cui il ricorso è stato notificato telematicamente il13/10/2023, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5legge 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, inriforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hannoescluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilitenello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei beneficifiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014).

Sostiene che l’inserimento in unpiano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sianorequisiti necessari per l’agevolazione fiscale, tanto che il venir meno delpiano comporta anche la decadenza dall’agevolazione, e persinoquand’essa non sia imputabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del 12maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013).

Ribadisce che lanorma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione nonpotendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scadutonel 2000, sette anni prima dell’atto rogato dal resistente.

Non sarebberilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui ladelibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato “il valoredi [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]” non potendo la deliberasuccitata prolungare surrettiziamente l’efficacia del piano, già fissato dallalegge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005).

Richiama altresì lapronuncia 2399/17 che in situazione del tutto analoga e tra le stesse partiha deciso in tal senso.1.1 Il motivo è fondato.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/20261.2 È infatti ormai pacifico l’orientamento richiamato dall’Ufficio ricorrentecon particolare riferimento all’area di Ortigia (Cass. 31/01/2017 n. 2399),confermato in epoca più recente da Cass. 32964/18, 29644/19 e altre (vv.da ultimo ord. n. 13560 del 10/5/2026).

Come evidenziato in particolaredalle testé richiamate pronunce nn. 32964 del 20/12/2018 e 29644 del14/11/2019, la legge 168/1982, art. 5 (Misure fiscali per lo sviluppodell'edilizia abitativa) dispone che "Nell'ambito dei piani di recupero diiniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui allaL. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili neiconfronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte diregistro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Nello stesso ambito lepermute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobilie sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misurafissa".1.3 Detta norma subordina l'agevolazione fiscale consistentenell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte diregistro, ipotecarie e catastali in misura fissa all'esistenza di un duplicerequisito.

Il primo ha carattere oggettivo, costituito dall'inserimentodell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privataconvenzionato.

Il secondo è di natura soggettiva, rappresentatodall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dallegislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzanotutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e chel'agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recuperoprevisto all'atto del trasferimento dell'immobile (Cass., Sez. 5, n. 11786del 12 maggio 2008).1.4 La norma ha natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente conriferimento alla finalità perseguita dal legislatore d’agevolare, sul pianotributario, lo sviluppo dell'edilizia abitativa (Cass., 5 giugno 2013, n.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/202614152).

In ordine allo strumento urbanistico relativo al recupero delquartiere di Ortigia, si è già da tempo formato un orientamentoconsolidato affermandosi che il disposto normativo si richiama solo alpiano particolareggiato e non anche agli standard urbanistici checontinuano a permanere nella zona.

Ciò nella considerazione che,spettando l'agevolazione fiscale solo in presenza di tutti i relativiindefettibili presupposti, essa non può essere riconosciuta allorquando,uno di essi, - appunto la realizzazione del piano particolareggiato - non siapiù attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità(Cass. 11786/2008, n. 17061/2010).

Sulla base di tale orientamento, vanegato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogitovenga stipulato dopo l'intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico.1.5 Non viene qui in rilievo, infatti, la questione amministrativa e cioè laqualificazione del piano attuativo e dei provvedimenti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] a tutela dell'aera di Ortigia, e se sia consentita ed in che limitila "ultrattività" di taluni effetti del piano particolareggiato sotto il profilourbanistico, bensì il profilo fiscale e cioè la corretta interpretazione dellanorma agevolativa che, essendo di natura eccezionale, non può applicarsia ipotesi diverse da quelle in essa strettamente contemplate.1.6 Va inoltre evidenziato come l'articolo 34 della legge n. 457 del 1978stabilisse che ai piani particolareggiati già approvati alla data della suaentrata in vigore, e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizioesistente, i Comuni potevano attribuire, con delibera del consigliocomunale, il valore di piani di recupero, con conseguente applicazionedelle disposizioni del relativo titolo.Peraltro, queste delibere non potevano servire a fare decorrerenuovamente dall'inizio il termine di efficacia del piano particolareggiato,ma solo a rendere efficace la normativa di cui agli articoli 27 ss. dellalegge n. 457 del 1978.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026Perciò, non può condividersi che, con delibere del consiglio comunale exarticolo 34 della legge n. 457 del 1978, il beneficio fiscale oggetto didiscussione sia stato esteso oltre il termine di durata massimo di legge,fissato in 10 anni, del piano particolareggiato in relazione al quale è statorichiesto.Infine, si sottolinea che, come sopra precisato, l'articolo 5 della legge n.168 del 1982, nel prevedere l'applicazione dell'imposta di registro inmisura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani direcupero di cui all'articolo 27 della legge n. 457 del 1978, pone una norma(istitutiva dell'agevolazione in esame) di natura eccezionale, dainterpretarsi restrittivamente.L'equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non puòintendersi, allora, generalizzata, ma va limitata, come stabilito dall'articolo34 della legge n. 457 del 1978, ai piani particolareggiati già approvati alladata di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del pianoedilizio esistente (Cass., Sez. 5, n. 2397 del 31 gennaio 2017, Rv. 642535- 01; Cass., Sez. 2, n. 9175 dell'il. luglio 2000, Rv. 538365 - 01).1.7 Tale orientamento, come già anticipato, è stato ribadito ancor piùrecentemente da Cass. Sez. 5, n. 13560 del 10/5/2026 con particolareriferimento all’inidoneità della delibera del Consiglio Comunale succitatariaprire, a fini fiscali, i termini del precedente piano particolareggiato.1.8 Nella specie, la CGT2 ha fondato la decisione sulla delibera n.178/1998 e l’equivalenza tra piano di recupero e piano particolareggiato,da adottare con delibera comunale, poteva valere – come detto - solo peri piani particolareggiati già approvati alla data della sua entrata in vigore(della legge 457/1978), non potendo la deliberazione comunale fardecorrere nuovamente dall'inizio il termine di efficacia del pianoparticolareggiato, ma solo a rendere efficace la normativa di cui agliarticoli 27 ss. della legge n. 457 del 1978, per cui è errata la valutazioneNumero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026della CGT2 che ha ritenuto valida ed operativa la delibera del 1998, difatto prolungando la durata di quella precedente.2.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendovi necessità d’ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con reiezionedell’originario ricorso del contribuente.Ai sensi dell’art. 385, secondo comma, c.p.c. quest’ultimo va condannatoalla rifusione, a favore dell’Ufficio, delle spese di tutti i precedenti giudizi,da liquidarsi come da dispositivo.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,respinge l’originario ricorso del contribuente.Condanna l’intimato alla rifusione delle spese di tutti i precedenti giudiziche liquida in € 1.500,00 per compensi del giudizio di primo grado, in €1.600,00 per compensi del giudizio d’appello ed in € 1.400,00 percompensi della fase di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oBELLUCCI ANGELO-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA, SEZ. STACCATA di SIRACUSA n. 6955/2023 depositata il22/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ricevette un avviso di liquidazione per imposte diregistro, ipotecarie e catastali per l’anno 2007, in relazione all’avvenutaregistrazione d’un atto di trasferimento d’immobili siti in Siracusa,quartiere Ortigia, nell’ambito di un piano particolareggiato di lottizzazione.Il pubblico ufficiale ricorse avverso l’atto avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Siracusa, lamentando fosse stata applicatal’imposta di registro in misura proporzionale in luogo della misura fissa,invocando i benefici di cui alla legge n. 168/82. Il primo giudice accolse ilricorso, ritenendo che, nonostante la decadenza del piano di lottizzazionecui l’atto era riferito, permanessero le condizioni agevolative invocate.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, con la sentenza indicata in epigrafela [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata diSiracusa, respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello:- da una parte, è vero che i piani di recupero di cui alla legge 457/78sono diversi da quelli di riqualificazione ai sensi della legge 179/92,spettando solo ai primi le agevolazioni previste dall’art. 5 della legge168/82 (Cass. 7387/20);- dall’altra, l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 5 citato, inrelazione all’art. 27 della legge 457/78 ed alla deliberad’individuazione delle zone di recupero (art. 97 n. 1-3 e 98), porta aritenere che, anche in relazione a quanto affermato da questa Cortenella pronuncia 2397/2017 e tenuto conto che il piano di recupero diOrtigia fu approvato legittimamente dal Consiglio Comunale siracusanocon delibera 178/1998 del 27/4/2004 (rectius 178 del 23/11/98confermata nel 2004), doveva ritenersi che il piano fosse ancora invigore al momento dell’atto sicché era corretta l’applicazionedell’imposta in misura fissa.Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026Il resistente, a cui il ricorso è stato notificato telematicamente il13/10/2023, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5legge 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, inriforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hannoescluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilitenello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei beneficifiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014). Sostiene che l’inserimento in unpiano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sianorequisiti necessari per l’agevolazione fiscale, tanto che il venir meno delpiano comporta anche la decadenza dall’agevolazione, e persinoquand’essa non sia imputabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del 12maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013). Ribadisce che lanorma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione nonpotendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scadutonel 2000, sette anni prima dell’atto rogato dal resistente. Non sarebberilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui ladelibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato “il valoredi [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]” non potendo la deliberasuccitata prolungare surrettiziamente l’efficacia del piano, già fissato dallalegge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005). Richiama altresì lapronuncia 2399/17 che in situazione del tutto analoga e tra le stesse partiha deciso in tal senso.1.1 Il motivo è fondato.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/20261.2 È infatti ormai pacifico l’orientamento richiamato dall’Ufficio ricorrentecon particolare riferimento all’area di Ortigia (Cass. 31/01/2017 n. 2399),confermato in epoca più recente da Cass. 32964/18, 29644/19 e altre (vv.da ultimo ord. n. 13560 del 10/5/2026). Come evidenziato in particolaredalle testé richiamate pronunce nn. 32964 del 20/12/2018 e 29644 del14/11/2019, la legge 168/1982, art. 5 (Misure fiscali per lo sviluppodell'edilizia abitativa) dispone che "Nell'ambito dei piani di recupero diiniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui allaL. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili neiconfronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte diregistro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito lepermute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobilie sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misurafissa".1.3 Detta norma subordina l'agevolazione fiscale consistentenell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte diregistro, ipotecarie e catastali in misura fissa all'esistenza di un duplicerequisito. Il primo ha carattere oggettivo, costituito dall'inserimentodell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privataconvenzionato. Il secondo è di natura soggettiva, rappresentatodall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dallegislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzanotutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e chel'agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recuperoprevisto all'atto del trasferimento dell'immobile (Cass., Sez. 5, n. 11786del 12 maggio 2008).1.4 La norma ha natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente conriferimento alla finalità perseguita dal legislatore d’agevolare, sul pianotributario, lo sviluppo dell'edilizia abitativa (Cass., 5 giugno 2013, n.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/202614152). In ordine allo strumento urbanistico relativo al recupero delquartiere di Ortigia, si è già da tempo formato un orientamentoconsolidato affermandosi che il disposto normativo si richiama solo alpiano particolareggiato e non anche agli standard urbanistici checontinuano a permanere nella zona. Ciò nella considerazione che,spettando l'agevolazione fiscale solo in presenza di tutti i relativiindefettibili presupposti, essa non può essere riconosciuta allorquando,uno di essi, - appunto la realizzazione del piano particolareggiato - non siapiù attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità(Cass. 11786/2008, n. 17061/2010). Sulla base di tale orientamento, vanegato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogitovenga stipulato dopo l'intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico.1.5 Non viene qui in rilievo, infatti, la questione amministrativa e cioè laqualificazione del piano attuativo e dei provvedimenti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] a tutela dell'aera di Ortigia, e se sia consentita ed in che limitila "ultrattività" di taluni effetti del piano particolareggiato sotto il profilourbanistico, bensì il profilo fiscale e cioè la corretta interpretazione dellanorma agevolativa che, essendo di natura eccezionale, non può applicarsia ipotesi diverse da quelle in essa strettamente contemplate.1.6 Va inoltre evidenziato come l'articolo 34 della legge n. 457 del 1978stabilisse che ai piani particolareggiati già approvati alla data della suaentrata in vigore, e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizioesistente, i Comuni potevano attribuire, con delibera del consigliocomunale, il valore di piani di recupero, con conseguente applicazionedelle disposizioni del relativo titolo.Peraltro, queste delibere non potevano servire a fare decorrerenuovamente dall'inizio il termine di efficacia del piano particolareggiato,ma solo a rendere efficace la normativa di cui agli articoli 27 ss. dellalegge n. 457 del 1978.Numero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026Perciò, non può condividersi che, con delibere del consiglio comunale exarticolo 34 della legge n. 457 del 1978, il beneficio fiscale oggetto didiscussione sia stato esteso oltre il termine di durata massimo di legge,fissato in 10 anni, del piano particolareggiato in relazione al quale è statorichiesto.Infine, si sottolinea che, come sopra precisato, l'articolo 5 della legge n.168 del 1982, nel prevedere l'applicazione dell'imposta di registro inmisura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani direcupero di cui all'articolo 27 della legge n. 457 del 1978, pone una norma(istitutiva dell'agevolazione in esame) di natura eccezionale, dainterpretarsi restrittivamente.L'equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non puòintendersi, allora, generalizzata, ma va limitata, come stabilito dall'articolo34 della legge n. 457 del 1978, ai piani particolareggiati già approvati alladata di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del pianoedilizio esistente (Cass., Sez. 5, n. 2397 del 31 gennaio 2017, Rv. 642535- 01; Cass., Sez. 2, n. 9175 dell'il. luglio 2000, Rv. 538365 - 01).1.7 Tale orientamento, come già anticipato, è stato ribadito ancor piùrecentemente da Cass. Sez. 5, n. 13560 del 10/5/2026 con particolareriferimento all’inidoneità della delibera del Consiglio Comunale succitatariaprire, a fini fiscali, i termini del precedente piano particolareggiato.1.8 Nella specie, la CGT2 ha fondato la decisione sulla delibera n.178/1998 e l’equivalenza tra piano di recupero e piano particolareggiato,da adottare con delibera comunale, poteva valere – come detto - solo peri piani particolareggiati già approvati alla data della sua entrata in vigore(della legge 457/1978), non potendo la deliberazione comunale fardecorrere nuovamente dall'inizio il termine di efficacia del pianoparticolareggiato, ma solo a rendere efficace la normativa di cui agliarticoli 27 ss. della legge n. 457 del 1978, per cui è errata la valutazioneNumero registro generale 20102/2023Numero sezionale 5505/2026Numero di raccolta generale 24652/2026Data pubblicazione 15/08/2026della CGT2 che ha ritenuto valida ed operativa la delibera del 1998, difatto prolungando la durata di quella precedente.2. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendovi necessità d’ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con reiezionedell’originario ricorso del contribuente.Ai sensi dell’art. 385, secondo comma, c.p.c. quest’ultimo va condannatoalla rifusione, a favore dell’Ufficio, delle spese di tutti i precedenti giudizi,da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,respinge l’originario ricorso del contribuente.Condanna l’intimato alla rifusione delle spese di tutti i precedenti giudiziche liquida in € 1.500,00 per compensi del giudizio di primo grado, in €1.600,00 per compensi del giudizio d’appello ed in € 1.400,00 percompensi della fase di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia