CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5727/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 121. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE - e [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3226/2016, depositata in data 18.9.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso principale. Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Milano il Comune di Dongo, esponendo di esser stato sottoposto a giudizio di responsabilità contabile in qualità di Sindaco dell'amministrazione convenuta, per presunte irregolarità nella nomina del Segretario comunale e nella corresponsione di indennità e di rimborsi; di esser stato integralmente assolto da ogni accusa con sentenza n. 269/2009, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 1.823,00; di aver corrisposto al proprio difensore il maggior importo di C 18.691,80, e di aver avanzato, senza esito, istanza di rimborso all'amministrazione comunale. Ha chiesto di condannare il Comune al pagamento dell'intero importo versato al difensore a titolo di compenso professionale, con gli accessori e le spese processuali. Il Comune ha resistito alla domanda, sostenendo di non essere obbligate al versamento di somme superiori a quelle liquidate dalla Corte dei conti a titolo di spese processuali e che l'integrale rimborso delle competenze del difensore spetta ai dipendenti comunali e non agli amministratori o al Sindaco. Ha chiesto di chiamare in causa la Assicuratori dei Lloyd's di Londra per essere manlevato. La società assicuratrice, costituitasi in giudizio, ha contestato l'azione di manleva, sostenendo che, ai sensi dell'art. 1891 c.c., il Comune, avendo stipulato l'assicurazione per conto e nell'interesse del Sindaco ai sensi dell'art. 1891 c.c., non poteva avvalersi della polizza, non essendo il soggetto assicurato.All'esito, il tribunale ha condannato il Comune di Dongo al pagamento di € 16210,25, respingendo l'azione di garanzia e regolando le spese. La sentenza è stata confermata in appello. Secondo la Corte territoriale di Milano, il diritto di rimborso delle spese legali trova fondamento normativo nell'art. 3 D.L. 543/1996 e, pertanto, l'incolpato, assolto nel giudizio contabile, ha diritto di ottenere l'integrale ristoro delle spese sostenute per la difesa, anche se eccedenti le somme liquidate dalla Corte dei conti. Ha evidenziato che il Comune si era limitato a contestare genericamente, nella comparsa di costituzione, la congruità delle somme richieste in pagamento, mentre solo nelle memorie ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c., e quindi tardivamente, aveva negato che il difensore avesse svolto tutte le prestazioni elencate nella parcella, che tuttavia dovevano considerarsi pacifiche e non bisognevoli di alcuna dimostrazione. Dopo aver precisato che il Lillia, con le missive del 17.10.2007 e del 26.9.2008, aveva autorizzato il Comune ad esercitare i diritti derivanti dalla polizza, ha respinto l'azione di garanzia, ritenendo che la polizza riguardasse esclusivamente i "danni causati dal fatto illecito commesso con colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato". La cassazione della sentenza è chiesta dal Comune di Dongo con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'Assicuratore dei Lloyd's di Londra ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, cui il Comune ha replicato con controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996, convertito con L. 639/1966, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che la disposizione che consente di porre a carico dell'amministrazione di appartenenza le spese legali del giudizio contabile in caso di proscioglimento dell'incolpato, si riferisce solo ai soggetti legati con il Comune da un rapporto di impiego e non è estensibile agli amministratori o al Sindaco, assimilabili ai funzionari onorari. Il motivo è infondato. I giudizi contabili traggono impulso da un atto di promovimento dell'azione di responsabilità da parte della Procura della Corte dei conti. Quest'ultima - agendo a tutela di un interesse finanziario dell'ente che abbia riportato un danno per effetto dell'azione dolosa o gravemente colposa del funzionario - non può essere condannata in proprio al pagamento delle spese processuali in caso di proscioglimento dell'incolpato, essendo parte solo formale del processo. Allo scopo di evitare che le spese di difesa restino a carico dell'incolpato, l'art. 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996 - con disposizione tuttora in vigore - ha perciò introdotto la possibilità di porre dette spese sull'amministrazione di appartenenza in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 L. 20/1994. La norma opera - testualmente - a beneficio di tutti i soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti. L'art. 18, comma primo, D.L. 67/1997, convertito con L. 135/1997, prevede invece che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Con la norma interpretativa dell'art. 10 bis, comma decimo, D.L. 203/2005, convertito con L. 248/2005, il legislatore ha poi chiarito che l'introduzione della suddette disposizioni non preclude al giudice contabile di adottare analoga statuizione in caso di proscioglimento, "fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza". 1.2. Ciò posto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la domanda di rimborso delle spese che eccedono quelle liquidate dalla Corte dei conti è devoluta al giudice ordinario: il rapporto sostanziale che s'instaura tra l'incolpato e l'amministrazione di appartenenza è distinto da quello che ha per oggetto le spese regolate nel giudizio di responsabilità contabile, poiché il primo corre tra soggetti diversi da quelli del giudizio contabile (da una parte, gli incolpati; dall'altra la loro "amministrazione di appartenenza") e perché la decisione resa su di esso non investe il giudizio di responsabilità attribuito alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr., testualmente, Cass. s.u. 17014/2003; Cass. s.u. 5918/2011; Cass. 6996/2010, nonché, da ultimo, Cass. s.u. 3887/2020 e Corte cost. 189/2020). Mentre nel giudizio contabile la pronuncia sulle spese ha carattere processuale e si fonda sul principio per cui è il giudice della causa a dover regolare le spese in base all'esito della lite (con la particolarità che dette spese sono poste a carico dell'amministrazione cui appartiene l'incolpato anche quando il danno riguardi un interesse facente a capo ad una diversa amministrazione), la norma riconosce un diritto di natura sostanziale rispetto al quale la sentenza di assoluzione opera come mero presupposto di fatto. L'importo è - in tal caso - liquidato con atto dalla stessa amministrazione, sentita l'Avvocatura dello Stato, che ne valuta la congruità. Avverso tale liquidazione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto da Cass.19195/2013, la domanda di rimborso non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto, nei limiti di cui si dirà in prosieguo, con azione esperibile - per l'eccedenza - dinanzi al giudice ordinario (cfr. Consiglio di Stato 3779/2017). L'art. 3 cit. esprime un principio coerente con la più ampia scelta normativa indirizzata a limitare la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e a «predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa, stabilendo quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo (cfr., testualmente, Corte cost. 189/2020, par. 5.4.1.). 2.3. Le disposizioni che, nei diversi ambiti, riconoscono ai funzionari o ai dipendenti il diritto al rimborso delle spese processuali, comportando dirette ricadute sugli equilibri di finanzia pubblica, sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione analogica in favore di beneficiari diversi da quelli esplicitamente contemplati. Quindi, sia l'art. 18, comma primo, D.L. 67/1997 (per le amministrazioni dello Stato), che l'art. 67 D.P.R. 267/1987 (per gli enti locali), dato il loro tenore letterale, operano a vantaggio dei dipendenti, titolari di un vero e proprio rapporto di impiego, mentre ne è esclusa l'applicazione in favore dei Sindaci ed amministratori, che non sono dipendenti delle rispettive amministrazioni, essendo equiparati ai funzionari onorari (Cass. 6745/2019; Cass.20193/2014; Cass. 25690/2011).Non appare consentito un ampliamento della tutela in applicazione delle regole del mandato (art. 1720 c.c.): l'adattamento alle cariche pubbliche di un istituto tipico della sfera di cooperazione giuridica nei rapporti tra privati, ne svaluta le differenti connotazioni, se solo si considera la radicale incompatibilità con la funzione pubblica, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale, delle tipiche modalità di svolgimento del mandato privatistico (ancorché privo di rappresentanza) e agli obblighi che gravano sul mandatario (cfr. Corte 1557/2019; Cass.8103/2011; Cass. 20193/2014 in motivazione; Corte 5264/2015). Non può infine soccorrere - ratione temporis - l'art. 7 bis D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015, che ha inserito il comma quinto dell'art. 86 D.LGS. 267/2000, disponendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato in caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave". La norma ha ampliato l'ambito della tutela legale e ha, quindi, carattere innovativo, poiché attribuisce all'amministratore un diritto che prima non aveva, sicché ne è preclusa l'applicazione retroattiva (cfr., Cass. s.u. 3887/2020; conforme Cass. 6745/2019). 2.4. A differenza delle disposizioni dettate per i giudizi amministrativi, penali e civili, una analoga delimitazione soggettiva è assente nell'art. 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996: la disposizione, con formula ampia, riconosce il diritto al rimborso a favore di tutti coloro che siano assoggettati al giudizio contabile dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento. Tra tali soggetti vanno ricompresi anche gli amministratori comunali e i Sindaci.Non è ostativo il fatto che il rimborso è posto a carico dell'amministrazione di appartenenza: tale appartenenza non evoca - esclusivamente - la previa instaurazione di un rapporto di impiego. La disposizione è difatti ritenuta applicabile anche agli amministratori e ai sindaci dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti, sia pure ai fini della regolazione delle spese adottata al termine del processo (cfr., nel regime anteriore all'adozione dell'art. 3 cit., Corte dei conti s.u. 501/1986, nonché Corte dei conti Veneto 184/2012; Corte dei conti Molise 100/2013).. La Corte costituzionale, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18 L. P. Trento n. 3/199 - norma che estende ai dipendenti e agli amministratori la tutela legale alle spese relative alle fasi preliminari del giudizio contabile o in caso di archiviazione - ha chiarito (richiamando anche il citato art. 3), che la disciplina dei rimborsi non attiene al trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici e alla materia dell'ordinamento civile, ma ai profili organizzativi ed amministrativi dell'ente ed ha primaria attinenza al rapporto di servizio (nozione che postula una relazione solo funzionale tra l'attività del singolo e l'amministrazione di riferimento, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di impiego.). E' impregiudicata, peraltro, la discrezionalità del legislatore di riconoscere, nei diversi settori, il rimborso solo a favore di talune categorie di beneficiari e non di latri, ferma la comune finalità di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione, dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali (Corte cost. 189/2020; Corte cost. 267/2020, par. 8, in tema di incostituzionalità dell'art. 18 D.L. 67/1997, nel punto in cui negava al giudice di pace il rimborso per le spese legali nei giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa sulla ratio della disciplina, Cass. s.u. 13861/2015; Consiglio di Stato 280/2020; Consiglio di Stato 8137/2019). In definitiva, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che Lillia spettasse il rimborso delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile: l'art. 3, per il suo tenore letterale (e a differenza delle altre disposizioni precedentemente richiamate, che invece si applicano solo ai dipendenti), opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti al controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 167 c.p.c., 2697 2230 c.c., 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito erroneamente escluso che il Comune avesse contestato l'espletamento delle attività difensive elencate nella parcella, nonostante le molteplici eccezioni e richieste sollevate dal Comune nel corso del giudizio, non avendo considerato che, essendo la domanda documentata dalla sola parcella, era sufficiente anche una contestazione generica, discutendosi del rimborso di somme versate dal Sindaco al proprio difensore, situazione nella quale il Comune non era in condizione di verificare le singole prestazioni e la congruità del compenso. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 183, comma sesto, 2697 e 2230, 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il Lillia aveva elencato le singole prestazioni nella nota specifica, con l'allegato parere di congruità, depositata nel termine dell'art. 183, comma sesto n. 2 c.p.c., per cui l'amministrazione aveva avuto modo di replicare solo nella successiva memoria, non essendo incorsa in alcuna decadenza. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 151, 167 c.p.c. 2697 e 2230 c.c., 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996 e l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito liquidato il rimborso senza esaminare gli atti del giudizio contabile, per aver valorizzato esclusivamente la parcella o - comunque - per aver proceduto alla liquidazione equitativa del compenso pur se non richiesta da alcuna delle parti, non avendo preso in alcuna considerazione le contestazioni sollevate dal Comune. I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono. Secondo il giudice distrettuale, nella comparsa in comparsa di costituzione l'amministrazione si era /è( limitata ad eccepire la carenza di elementi di prova attestanti la congruità della parcella, quindi "ad un rilievo inerente al mancato assolvimento dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa e non il merito della stessa", mentre solo con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 3 c.p.c. - quindi tardivamente - aveva contestato la effettiva esecuzione delle prestazioni professionali, che pertanto, non necessitavano di alcuna dimostrazione. Va tuttavia osservato che le contestazioni circa la congruità delle somme richieste non potev non comportare la messa in discussione della valenza probatoria della parcella, rendendo necessaria una verifica delle singole prestazioni e del modo in cui era stato espletato il patrocinio, tenendo conto degli esiti della causa, della complessità e delle questioni e della gravosità dell'impegno profuso dal difensore. Neppure era lecito ritenere che l'eccepita carenza di elementi che comprovassero la congruità della parcella (eccezione formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione) riguardasse il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa ma non il merito della causa, essendo i due profili indistinguibili sul piano concettuale. In realtà, la Corte di merito non poteva trascurare che l'art. 3 cit., come autenticamente interpretato dal comma 10 bis, dell'art. 10 D.L. 203/2005, richiede che il rimborso abbia luogo sulla base di un parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato e ciò, deve ritenersi, anche quando obbligato al rimborso sia un'amministrazione pubblica diversa dallo Stato (cfr., per un'applicazione del principio, Cass. s.u. 8455/20008, con riferimento ad un giudizio contabile a carico di un componente del consiglio di amministrazione di un ente regionale). Sia pure con riferimento all'analoga disciplina dell'art. 18, comma primo, D.L. 67/1997, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'interesse pubblico perseguito dalla normativa (volta a far sì che il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa) va contemperato con l'interesse a contenerne gli effetti del rimborso sulla finanza pubblica. L'ente di appartenenza non può esser gravato di oneri eccedenti quanto è necessario, e al contempo sufficiente, per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che presidiano l'istituto del rimborso: proprio a tale scopo l'istanza dell'interessato deve essere esaminata sulla base del parere tecnico, che va reso in termini di congruità e in maniera il più possibile imparziale, fermo peraltro che neppure tale parere è vincolante, dovendo il giudice vagliarne la correttezza per il necessario controllo di adeguatezza (Cass. s.u. 13861/2015; Cass. 1418/2007; Cass. s.u. 8455/2008). Appare dunque incoerente con la ratio e le esplicite previsioni di legge l'aver attribuito alla parcella una piena valenza probatoria, sia in ordine all'an che al quantum, per la ritenuta assenza di contestazioni, potendosi addebitare all'amministrazione solo la spesa che, al controllo giudiziale, appaia congrua, tenendo conto che l'ente obbligato è terzo rispetto al rapporto di patrocinio. L'entità del rimborso non può difatti ricomprendere ogni esborso sostenuto dall'interessato, occorrendo valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, oltre che la conformità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, valutando ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione (cfr. testualmente, Cass. s.u. 13861/2015). Fondatamente il Comune ha eccepito che - essendo la parcella adottata con riferimento ad un'attività cui l'amministrazione era rimasta estranea - non era possibile valorizzarla quale prova esclusiva del credito, una volta contestatane anche la semplice congruità, argomentazione cui può soggiungersi che, dovendosi contemperare l'interesse dell'incolpato con le esigenze di finanza pubblica, il giudice era tenuto lia verificare l'attività svolta e la congruità degli importi che potevano legittimamente restare a carico dell'amministrazione. Soccorrono nuovamente le indicazioni impartite dalle Sezioni unite, secondo cui la pretesa di condizionare l'entità del rimborso all'esclusivo vaglio del consiglio dell'Ordine degli avvocati e dunque alla parcella asseverata, "toglierebbe qualsiasi rilevanza pubblicistica alla spesa e ai relativi doveri di governo di essa, conducendo a un'improponibile equiparazione tra il debito del cliente verso il professionista e quello di protezione del dipendente, che è a carico dell'amministrazione, che non è tenuta a sostenere oneri dipendenti dal variabile andamento dei rapporti tra l'assistito e il difensore, in gran parte non sindacabili da parte del COA" (Cass. s.u. 13861/2015). 3. Il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., addebitando alla Corte di merito di aver respinto l'azione di manleva sulla base dell'asserita inoperatività della polizza, circoscritta al risarcimento del danno da fatto illecito commesso con colpa o dolo accertata con sentenza passata in giudicato, omettendo di esaminare la clausola di tutela legale contenuta nell'appendice di polizza, che includeva nella garanzia anche il rimborso delle spese del giudizio contabile, senza alcuna franchigia. Il motivo è fondato. Nel negare l'operatività della copertura assicurativa per il rimborso delle spese di lite, la sentenza ha preso in considerazione solo il contenuto dell'appendice n. 3 della polizza, ove contemplava quale oggetto della copertura esclusivamente la responsabilità dell'assicurato per danni dolosi e colposi accertata con sentenza passata in giudicato. Come è evidenziato dal Comune ricorrente, per esattamente individuare l'ambito del rischio assicurato, il giudice di merito non poteva esimersi dall'esaminare anche la clausola trascritta a pag. 54 del ricorso (riproduttiva della analoga previsione, contemplata nell'art. 1917, comma terzo, c.c. in tema di assicurazione della responsabilità civile), che consentiva all'assicurato di nominare propri legali per la difesa nel giudizio di responsabilità, ponendone i costi a carico dell'assicurazione (pag. 57, nota n. 7). Risulta dunque omesso lo scrutinio di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., oggetto di discussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 55), ossia la presenza di una clausola di tutela legale (art. 7, dell'appendice 4), contenuta in un documento non esaminato dal giudice: la censura non attinge, quindi, il corretto utilizzo dei criteri di ermeneutica contrattuale del contratto (né contesta semplicemente il risultato dell'interpretazione sistematica delle clausole), ma denuncia piuttosto la totale pretermissione di un dato negoziale potenzialmente essenziale per la corretta individuazione dell'ambito oggettivo della polizza. La censura non è preclusa dal fatto che con l'atto di gravame il Comune non aveva specificamente invocato le clausole di tutela legale: proponendo l'azione di garanzia, l'amministrazione aveva richiesto, sin dal primo grado, di esser tenuta indenne dall'esborso sulla base delle previsioni della polizza, sollecitando uno scrutinio cui il giudice avrebbe dovuto procedere autonomamente sulla base del materiale probatorio acquisito. Le ulteriori contestazioni sollevate dalla società assicurativa nel controricorso (pagg. 20 e ss.), non risultano esaminate dalla Corte di merito e vanno rimesse alle valutazioni del giudice del rinvio. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1891 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il contratto assicurativo era indiscutibilmente riconducibile ad un'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e pertanto i diritti derivanti dalla polizza potevano essere esercitati solo dall'assicurato, ossia dal Lillia e non dal Comune di Dongo. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza. La Corte di merito non ha affatto escluso che il contratto fosse disciplinato dall'art. 1891 c.c., ma, in coerenza con il disposto della norma, ha ritenuto che il Lillia, quale soggetto assicurato, avesse autorizzato il Comune ad avvalersi della copertura con le missive 17.10.2007 e del 26.9.2008 e a chiedere, quindi, il rimborso di quanto versato al difensore. Come ha evidenziato anche la Corte di merito, la previsione del comma secondo dell'art. 1891 c.c., prevede che il contraente possa far valere in nome proprio i diritti dell'assicurato con l'espresso consenso di questi (e quindi può anche richiedere l'indennizzo), configurandosi un'ipotesi di sostituzione che trova titolo in uno specifico mandato (Cass. 4656/2006; Cass. 13456/2004; Cass.9053/2007; Cass. 28695/2011). 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1891 e 1362 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il consenso ad esercitare i diritti derivanti dal contratto richiedeva una dichiarazione esplicita dell'assicurato che non era contenuta nelle missive acquisite al processo, le quali riguardavano un evento diverso da quello dedotto in giudizio ed esclusivamente i rapporti tra il Lillia e il segretario comunale. Il motivo è per più aspetti inammissibile. Pur contestando l'inidoneità del contenuto delle missive fosse idoneo ad integrare il consenso richiesto dall'art. 18971 c.c., il ricorso - in violazione del disposto degli artt. 366, primo Collima, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. - non ne riproduce il contenuto, benché questa Corte non possa accedere agli atti di causa, stante la denuncia di una violazione di legge sostanziale. Per altro verso, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge, si richiede un diverso apprezzamento riguardo all'effettiva idoneità dei documenti a valere come consenso all'esercizio dei diritti della polizza, trascurando che il vizio denunciato consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della norma o un'errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta per mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, con riguardo alla correttezza della motivazione o ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. 24054/2017; Cass. 16698/2010; Cass. 4178/2007). In conclusione, sono accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, mentre sono respinti il primo motivo di tale ricorso,nonché il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, respinge il primo motivo di tale ricorso nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr