CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 02/12/1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze: a) Corte di appello di Napoli del 2 maggio 2022 con la quale il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di corruzione in atti giudiziari, commesso a Napoli da agosto ad ottobre 2012 mediante il versamento di somme di denaro in favore di un cancelliere; b) Corte di assise di appello di Napoli del 22 ottobre 2024 con la quale il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico dal 2000 al 2015. Il rigetto è stato giustificato tenuto conto del ruolo svolto dal condannato nel sodalizio mafioso e della circostanza che il reato di corruzione è stato commesso per esigenze del tutto estemporanee e non prevedibili al momento di ingresso nell'associazione, tanto che, per il delitto di corruzione, non è stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Nel programma dell'associazione mafiosa vi era anche quello di assicurare l'impunità agli affiliati attraverso una capillare rete di appoggi e connivenze. La corruzione in atti giudiziari verso un cancelliere in funzione della prioritaria attivazione del procedimento esecutivo relativo ad una condanna passata in giudicato costituiva un modo per aggirare i criteri di emissione degli estratti esecutivi e ottenere, dunque, un trattamento privilegiato, proprio in base al programma del gruppo camorristico del quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso deponevano anche le circostanze dello stato detentivo del ricorrente e della perdurante operatività dell'associazione al momento di consumazione del delitto di corruzione. D'altronde, come risultante dalla sentenza di condanna per corruzione, l'iniziativa consistita nell'avvicinamento del cancelliere era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto al vertice dell'omonimo clan e, a sua volta, condannato per altro episodio corruttivo di analogo contenuto commesso ad aprile - maggio 2010, in continuazione con il delitto associativo mafioso. A fronte di tali emergenze non poteva assumere rilievo (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione) la mancata contestazione2 UJIdell'aggravante mafiosa in relazione alla fattispecie corruttiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Secondo la prospettazione del ricorrente, dovrebbe desumersi che al momento in cui egli ha fatto ingresso nel sodalizio camorristico, (ovvero nel 2000, in assenza di ulteriori allegazioni in merito al periodo accertato nelle sentenze di condanna), ha programmato, sia pure a grandi linee, il delitto di corruzione commesso, in seguito, a distanza di dodici anni. Si tratta di circostanza che, in termini del tutto congrui e privi di evidenti vizi di motivazione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto incompatibile con il riconoscimento della continuazione, anche alla luce del ruolo del ricorrente nel gruppo mafioso (si tratta di soggetto con compiti operativi, esattore delle estorsioni e dei guadagni dello spaccio di stupefacenti). Elemento pregnante è anche la mancata contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il delitto contro la Pubblica amministrazione che, lungi dal costituire un mero «evento processuale» (come pure sostenuto in ricorso), integra un dato storico, sia pure negativo, funzionale alla esatta delimitazione del giudicato di condanna formatosi a carico del ricorrente. La commissione della corruzione è stata, quindi, congruamente ricondotta alla singola contingenza determinata dalla emissione e dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di percorso argomentativo coerente con il principio generale in base al quale «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo, Rv. 275334 - 02). Inoltre, giova richiamare l'ulteriore arresto in base al quale «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01). 3Al netto, dunque, del programma criminoso generico del sodalizio camorristico, la prova della unitarietà della spinta delinquenziale che, sola, giustifica l'applicazione dell'istituto invocato dal ricorrente, esige l'emersione di elementi specifici e concreti che, tanto più in ragione del notevole lasso temporale tra l'epoca di adesione al gruppo mafioso e quella di commissione del reato fine, facciano emergere la pianificazione di quest'ultima fattispecie. Nel caso in esame, con motivazione insindacabile in questa sede, il requisito è stato escluso proprio in ragione della natura contingente del delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen. ricondotto alle vicende esecutive di una sentenza di condanna verificatesi a distanza di anni dall'ingresso del condannato nel gruppo mafioso. Né rileva, al fine di individuare una qualsiasi frattura logica della motivazione, il fatto che il capo clan sia stato condannato per analogo reato di corruzione in atti giudiziari commesso nel 2010 in continuazione con il delitto associativo. Si tratta, all'evidenza, di una situazione soggettiva non assimilabile a quella dell'odierno ricorrente, tenuto conto, in particolare, della diversità del ruolo associativo dei due, come puntualmente desumibile dal provvedimento impugnato. 3. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M