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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 26082/2026

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a del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, r icorre perl’annullamento della sentenza del 15 maggio 2025 della Corte di appello di Bariche, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena didieci anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis,609-ter, primo comma, n. 1), e ultimo comma, cod. pen., commesso ai dannidella pronipote sin da quando quest’ultima aveva quattro anni di età e fino alcompimento di sei anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.

È fondato e assorbente il secondo motivo con cui il ricorrente deduce laprescrizione maturata prima della sentenza impugnata.3.I fatti sono contestati come commessi dall’anno 2005 all’anno 2007 e,dunque, al più tardi fino al 1° gennaio 2007.

Ed invero, in tema di prescrizione,qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certoanno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, inapplicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giornoutile dell'anno o del mese indicato (Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv.280900 - 01, che, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", haritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essereindividuato nel 1° gennaio 2012; nello stesso senso, Sez. 1, n. 49086 del24/05/2012, Acanfora, Rv. 253958 - 01).3.1.All’epoca dei fatti, il reato di violenza sessuale commessa ai danni dipersona che non aveva compiuto gli anni dieci (art. 609-ter, u.c., cod. pen.) erapunito con la reclusione da sette a quattordici anni.

L’art. 157 cod. pen. nonancora prevedeva il raddoppio del termine di prescrizione che sarebbe statointrodotto, per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. dall’art. 4, comma 1, lett.a), l. n. 172 del 2012, in epoca successiva al reato per il quale si procede, conconseguente impossibilità di applicazione retroattiva della legge n. 172, cit., perla natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, che non ne consente unaapplicazione retroattiva.3.2.Il tempo massimo necessario a prescrivere, tenuto conto delleinterruzioni, è pari, nel caso in esame, a diciassette anni e sei mesi (quattordicianni più 1/4 ex art. 161 cod. pen.) che, decorrendo la prescrizione dal 1°gennaio 2007, maturava il 1° luglio 2024.

La prescrizione è rimasta sospesa per235 giorni; in particolare: a) dal 27/06/2022 al 07/11/2022, per adesione deldifensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria(133 giorni); b) dal 07/11/2022 al 19/12/2022, per legittimo impedimento deldifensore (42 giorni); c) dal 25/09/2023 al 22/01/2024 per legittimoimpedimento del difensore (60 giorni).3.3.Ne consegue che la prescrizione è maturata il 21 febbraio 2025.

Lasentenza impugnata è stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in data15 maggio 2025.3.4.Il ricorso pertanto è fondato con la conseguenza che la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, non essendovi mai statacostituzione di parte civile.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, r icorre perl’annullamento della sentenza del 15 maggio 2025 della Corte di appello di Bariche, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena didieci anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis,609-ter, primo comma, n. 1), e ultimo comma, cod. pen., commesso ai dannidella pronipote sin da quando quest’ultima aveva quattro anni di età e fino alcompimento di sei anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. È fondato e assorbente il secondo motivo con cui il ricorrente deduce laprescrizione maturata prima della sentenza impugnata.3.I fatti sono contestati come commessi dall’anno 2005 all’anno 2007 e,dunque, al più tardi fino al 1° gennaio 2007. Ed invero, in tema di prescrizione,qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certoanno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, inapplicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giornoutile dell'anno o del mese indicato (Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv.280900 - 01, che, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", haritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essereindividuato nel 1° gennaio 2012; nello stesso senso, Sez. 1, n. 49086 del24/05/2012, Acanfora, Rv. 253958 - 01).3.1.All’epoca dei fatti, il reato di violenza sessuale commessa ai danni dipersona che non aveva compiuto gli anni dieci (art. 609-ter, u.c., cod. pen.) erapunito con la reclusione da sette a quattordici anni. L’art. 157 cod. pen. nonancora prevedeva il raddoppio del termine di prescrizione che sarebbe statointrodotto, per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. dall’art. 4, comma 1, lett.a), l. n. 172 del 2012, in epoca successiva al reato per il quale si procede, conconseguente impossibilità di applicazione retroattiva della legge n. 172, cit., perla natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, che non ne consente unaapplicazione retroattiva.3.2.Il tempo massimo necessario a prescrivere, tenuto conto delleinterruzioni, è pari, nel caso in esame, a diciassette anni e sei mesi (quattordicianni più 1/4 ex art. 161 cod. pen.) che, decorrendo la prescrizione dal 1°gennaio 2007, maturava il 1° luglio 2024. La prescrizione è rimasta sospesa per235 giorni; in particolare: a) dal 27/06/2022 al 07/11/2022, per adesione deldifensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria(133 giorni); b) dal 07/11/2022 al 19/12/2022, per legittimo impedimento deldifensore (42 giorni); c) dal 25/09/2023 al 22/01/2024 per legittimoimpedimento del difensore (60 giorni).3.3.Ne consegue che la prescrizione è maturata il 21 febbraio 2025. Lasentenza impugnata è stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in data15 maggio 2025.3.4.Il ricorso pertanto è fondato con la conseguenza che la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, non essendovi mai statacostituzione di parte civile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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