CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Rieti con sentenza 11 giugno 2014. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata derubricazione del delitto contestato in termini di incauto acquisto risulta manifestamente infondato in conseguenza del fatto che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata sostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell'articolo 53 della legge 689/81 risulta inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta supportato da motivazione adeguata che evidenzia come il limitato valore dei beni ha già determinato la concessione dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen e come per il resto rimanessero rilevanti le precedenti condanne. La mancata conversione della pena detentiva breve risulta supportata da motivazione altrettanto adeguata che fa leva sulla circostanza, non contrastata in sede di ricorso, per cui il carattere specifico dei precedenti costituisce elemento tale da far dubitare del rispetto delle prescrizioni imposte, valutazione che determina il richiamo della condizione ostativa prevista dall'art. 58 comma secondo I. 689/1981. Quanto, infine, alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, comunque non dedotta in sede di appello, deve rilevarsi come nel giudizio de quo vi sia un elemento del tutto incompatibile costituito dalla recidiva specifica (Sez. 5, Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280250 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]