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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03730/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/10/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (dichiarando prescritta la contravvenzione sub C, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Lucca, in data 06/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Adriano, in relazione ai reati di ricettazione, falso e porto abusivo di coltello a lui ascritti.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione della legge processuale con riferimento alla nullità assoluta verificatasi in conseguenza della notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore, erroneamente indicato come domiciliatario, anziché al [OSCURATO:PERSONA] nella sua residenza.

Si precisa al riguardo che l'indicazione contenuta nell'atto di appello costituiva un mero ref uso, e che l'elezione di domicilio presso il difensore non era intervenuta neanche nel prosieguo del giudizio.

2.2. Violazione di legge con riferimento ai reati di ricettazione contestati.

Si censura la sentenza per aver ritenuto che il ciclomotore e la targa fossero nella esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che aveva le chiavi di accensione, e non della convivente LAZZERINI con la quale era stato controllato dagli operanti; analoghe censure vengono svolte con riferimento ai documenti di provenienza furtiva rinvenuti nella baracca dove il ricorrente e la LAZZERINI convivevano,

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza del primo motivo e il carattere reiterativo delle residue censure, prive di adeguato confronto con il carattere meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, delle censure prospettate.

4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] replica ai rilievi del P.G. quanto al primo motivo, ribadendo che il riferimento all'elezione di domicilio, contenuto nell'atto di appello, era frutto di un mero ref uso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Privo di consistenza è il primo motivo.

La consultazione del fascicolo processuale, effettuata da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censura sollevata, ha fatto emergere l'esistenza di un verbale del 18/11/2013 (anteriore quindi di alcuni mesi, rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, avvenuta il 19/09/2014) in cui il [OSCURATO:PERSONA] — diversamente da quanto dedotto in ricorso - ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una circostanza che, evidentemente, rende ultroneo ogni approfondimento in ordine alla tempestività della censura proposta, avente ad oggetto la prospettazione di una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431).

3. Quanto alle residue censure, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 2 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale condivisibile prospettva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di inammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni della Corte territoriale (del tutto omogenee a quelle del primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è espressamente escluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato - oltre all'assenza di spiegazioni in ordine alla provenienza del mezzo e della targa, e alla declinazione di false generalità agli operanti intervenuti - il fatto che le chiavi di accensione fossero nella disponibilità dell'odierno ricorrente.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende (somma ritenuta equa anche alla luce di quanto precedentemente osservato in ordine al primo motivo di ricorso).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il l?' ryDvembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/10/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (dichiarando prescritta la contravvenzione sub C, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Lucca, in data 06/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Adriano, in relazione ai reati di ricettazione, falso e porto abusivo di coltello a lui ascritti. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione della legge processuale con riferimento alla nullità assoluta verificatasi in conseguenza della notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore, erroneamente indicato come domiciliatario, anziché al [OSCURATO:PERSONA] nella sua residenza. Si precisa al riguardo che l'indicazione contenuta nell'atto di appello costituiva un mero ref uso, e che l'elezione di domicilio presso il difensore non era intervenuta neanche nel prosieguo del giudizio. 2.2. Violazione di legge con riferimento ai reati di ricettazione contestati. Si censura la sentenza per aver ritenuto che il ciclomotore e la targa fossero nella esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che aveva le chiavi di accensione, e non della convivente LAZZERINI con la quale era stato controllato dagli operanti; analoghe censure vengono svolte con riferimento ai documenti di provenienza furtiva rinvenuti nella baracca dove il ricorrente e la LAZZERINI convivevano, 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza del primo motivo e il carattere reiterativo delle residue censure, prive di adeguato confronto con il carattere meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, delle censure prospettate. 4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] replica ai rilievi del P.G. quanto al primo motivo, ribadendo che il riferimento all'elezione di domicilio, contenuto nell'atto di appello, era frutto di un mero ref uso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Privo di consistenza è il primo motivo. La consultazione del fascicolo processuale, effettuata da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censura sollevata, ha fatto emergere l'esistenza di un verbale del 18/11/2013 (anteriore quindi di alcuni mesi, rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, avvenuta il 19/09/2014) in cui il [OSCURATO:PERSONA] — diversamente da quanto dedotto in ricorso - ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una circostanza che, evidentemente, rende ultroneo ogni approfondimento in ordine alla tempestività della censura proposta, avente ad oggetto la prospettazione di una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431). 3. Quanto alle residue censure, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 2 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale condivisibile prospettva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di inammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni della Corte territoriale (del tutto omogenee a quelle del primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è espressamente escluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato - oltre all'assenza di spiegazioni in ordine alla provenienza del mezzo e della targa, e alla declinazione di false generalità agli operanti intervenuti - il fatto che le chiavi di accensione fossero nella disponibilità dell'odierno ricorrente. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende (somma ritenuta equa anche alla luce di quanto precedentemente osservato in ordine al primo motivo di ricorso). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il l?' ryDvembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il
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