CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 45797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di tentato furto aggravato in supermercato, commesso in Milano il 5 novembre 2017; - considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale, sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere nella fattispecie del furto tentato anziché consumato, è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i giudici di merito, in particolare dalla Corte territoriale che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha dimostrato di aver fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, il furto in supermercato non perviene a consumazione soltanto quando il monitoraggio dell'azione furtiva - esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" abbia avuto luogo sin dal suo esordio e si mantenga nel suo svolgimento, così da impedire che l'agente consegua, anche momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità del bene trafugato, perché mai uscito dalla sfera di controllo del proprietario (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]