CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 17168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG O.V, ..12.0 ci-Gsk. 61. cAatutce-V 343 te.K t f-Q- Z1A-T-tit-U-t;31,1,›.'e'l Ts2.: Ki:c..05-14-Z ' / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto in parte il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] - in procedura risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen. - con liquidazione monetaria della somma di euro 3.240,00 (per 405 giorni di detenzione non conforme ai parametri di cui all'art.3 Conv. Edu , con decorrenza dal 5.8.2017). 1.1 Per quanto rileva ai fini della presente trattazione, il Tribunale: a) precisa che la domanda del Miccoli è del 6 settembre 2018 ; b) al momento della domanda Miccoli si trovava in custodia cautelare; c) ciò determina la possibilità, secondo l'orientamento nomofilattico di questa Corte di legittmità, di concedere esclusivamente il ristoro pecuniario. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. Secondo il ricorrente, la condizione giuridica indicata nella decisione è inesatta. [OSCURATO:PERSONA] si trovava in espiazione e avrebbe avuto diritto alla riduzione di durata della pena. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Risulta dagli atti che la decisione per cui il Miccoli era (ed è) ristretto è divenuta definitiva solo in data 18 aprile 2019, dunque in epoca posteriore a quella di deposito della domanda. Corretta in diritto è, pertanto, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, nella parte in cui il Miccoli è stato ammesso al ristoro economico. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estenso