CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11098/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aWiì1e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due distinti atti di contenuto identico, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 20/09/2017 dal Tribunale di Ferrara per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I ricorsi erano stati assegnati alla procedura de plano perché proposti tardivamente. In data 26 novembre 2024 è, tuttavia, pervenuta memoria difensiva del difensore nonché procuratore speciale degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha comunicato l'intervenuta remissione di querela, avvenuta in data 20 novembre 2024, da parte della persona offesa, con la relativa accettazione, avvenuta in data 26 novembre 2024, da parte del predetto procuratore. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processual(i). Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il PØsid4nt