CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021 (deo. il 22 dicembre 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto da Francesco DOLDO - ha confermato l'ordinanza in data 18 ottobre 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto di associazione di tipo mafioso.2. Avverso il provvedimento collegiale nell'interesse della persona sottoposta a indagini è stato proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.); e sono stati presentati due motivi nuovi, rispettivamente a sostegno degli originari motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione degli artt. 273, commi 1 e 1 -bis, 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., art. 416-bis cod. pen. e 71 d. Igs. 159/2011, nonché l'illogicità e l'assenza della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del DOLDO all'associazione mafiosa in incolpazione («cosca SERRAINO»). 2.1.1. Con il primo motivo nuovo, oltre a ribadire talune delle allegazioni già oggetto del primo motivo di ricorso, la difesa ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia di partecipazione e concorso c.d. esterno nel reato associativo e rimarcato come, in forza di essi, il fatto attribuito al DOLDO debba qualificarsi proprio quale concorso eventuale. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 71 d. Igs. 159/2011, nonché la carenza e l'illogicità manifesta della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1.2. Con il secondo motivo nuovo la difesa ha rimarcato che, venuto meno lo status di associato attribuito al DOLDO sia pure in chiave indiziaria, non opererebbe più la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dunque l'unica esigenza cautelare ritenuta nel provvedimento del Tribunale (ossia il pericolo di reiterazione) dovrebbe essere esclusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo la difesa ha rappresentato che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso la verifica effettiva della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del DOLDO all'associazione mafiosa in incolpazione («cosca SERRAINO»), facendo peraltro ricorso ad una motivazione per relationem in forza di un'adesione soltanto formale ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità ed omettendo invece di considerare e disattendere con una motivazione adeguata le puntuali censure mosse della difesa in sede di gravame mediante una pedissequa adesione a quanto già esposto nell'ordinanza genetica. Ad avviso del ricorrente - che ha richiamato i princìpi giurisprudenziali in tema di gravità indiziaria nonché di apprezzamento delle chiamate in correità e del tenore dei dialoghi intercettati -, il Tribunale avrebbe ravvisato un compendio gravemente indiziario a carico del DOLDO alla luce delle intercettazioni indicate nell'ordinanza genetica ed omettendo ogni possibile attività di riscontro sugli indizi che da esse possono trarsi, nonostante la difesa ne avesse denunciato l'inconsistenza, la vaghezza e la discordanza e nonostante se ne potesse offrire un'interpretazione alternativa più logica e aderente alla realtà, e quantunque si fosse pure rimarcato come le deposizioni dei collaboratori Antonino e Daniele FILOCAMO e Sebastiano VECCHIO fossero insufficienti e gravemente contraddittorie e perciò non consentissero di pervenire alla conclusione cui invece il Tribunale è giunto, per il tramite di un percorso logico viziato nonché erroneamente apprezzando e travisando taluni dati probatori. E ciò già in relazione all'attuale esistenza ed operatività della cosca SERRAMI°, tratta da pronunce irrevocabili atte a dimostrarla fino al 2011 in forza di un automatismo e dell'errata valutazione dell'utilizzabilità dei provvedimenti medesimi ex art. 238-bis c:od. proc. pen., nonché richiamando le più recenti ordinanze cautelari (emesse sia dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia dal G.i.p. del Tribunale di Trento), inidonee a tal fine perché provvedimenti provvisori e precari; e, comunque, senza confutare le argomentazioni spese sul punto dalla difesa. Inoltre, la difesa ha negato la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori nel senso della intraneità del DOLDO al sodalizio, evidenziando come Antonino FILOCAMO e Daniele FILOCAMO abbiano dato conto di un ruolo di estraneo alla societas della persona sottoposta a indagini, indicandolo soltanto come un soggetto «vicino» alla cosca e che la favorisce, escludendo non soltanto la sua affiliazione formale ma il suo ruolo organico, tanto da avere subito un danneggiamento ad opera degli appartenenti alla cosca (le cui ragioni sarebbe proprio il fatto che «si spacciasse per componente della cosca») di esso, profilo rispetto al quale la motivazione del Tribunale sarebbe illogica e congetturale, e da aver subìto pretese estorsive (dato incompatibile con la sua partecipazione). Anche le dichiarazioni di Sebastiano VECCHIO non dimostrerebbero l'intraneità del ricorrente, in particolare se lette alla luce di quelle di Daniele FILOCAMO (che avrebbe chiarito come in effetti il DOLDO non abbia effettivamente partecipato alla discussione relativa alla programmazione di un omicidio, segnatamente quello di Domenico MORABITO). La difesa ha pure denunciato l'illogicità della motivazione in relazione alle intercettazioni in atti (anzitutto di quella intercorsa con Pietro BARDELLO, che sarebbe frutto di un travisamento), che in generale non darebbero conto in alcun modo di contatti correlati ad attività illecita. In conclusione il DOLDO al più potrebbe ritenersi un fiancheggiatore ovvero un concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod pen. 1.1. Con il primo motivo nuovo, a sostegno di quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso (in parte qua pure ribadito), si è assunto che - alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza - il fatto del DOLDO sia da qualificare come concorso eventuale nel reato associativo, difettando l'inserimento organico e strutturale della persona sottoposta ad indagini nel sodalizio (atteso che nessuna reale e fattiva attività criminale può ravvisarsi nei suoi rapporti con Francesco RUSSO e con il figlio Domenico ma anc:he con gli altri soggetti menzionati in atti, caratterizzati da semplice conoscenza o amicizia anche dovuta alla comune provenienza dal medesimo paese ovvero da ragioni di lavoro, come documentato dalla difesa e come si evince dal fatto che le conversazioni che numerose conversazioni sono state intercettate nei locali dell'agenzia del DOLDO hanno avuto oggetto questioni di lavoro) e difettando, altresì, tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza per ravvisare la partecipazione e non soltanto la investitura formale della persona sottoposta ad indagini (emergendo in ,‘/ particolare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il sodalizio non ha mai considerato il DOLDO degno di esserne componente, il che farebbe venir meno pure il necessario riconoscimento da parte dei sodali del suo status di affiliato). D'altra parte mancherebbe per l'appunto la commissione di delitti scopo. 1.2. Al fine di provvedere, deve rilevarsi: - in relazione alla denunciata violazione della legge penale, che - ancora di recente - le Sezioni Unite hanno ribadito che «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. :281889 - 01, che espressamente ha inteso confermare quanto già affermato da Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670- 01), senza che possa attribuirsi rilievo ex se alla formale affiliazione del soggetto in discorso (che pure «può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione», ivi, Rv. 281889 - 02»); invero, quel che «assume [...] assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale» di tipo mafioso è «la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva» (ivi): difatti «se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorteria è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile ccme questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi», tanto che «il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza» (ivi); - e, rispetto all'asserito vizio di motivazione, che il sindacato della Corte di cassazione sull'iter argomentativo di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma il controllo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine / giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). 1.4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato nonché perché difetta della necessaria specificità ed è versato in fatto. Quanto all'esistenza dell'articolazione de qua della 'ndrangheta, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto accertato con autorità di giudicato e, per l'attuale operatività di essa, a quanto emerso nei più recenti procedimenti penali, celebrati sia nel Distretto di [OSCURATO:PERSONA] che a Trento, i cui elementi sono compendiati in provvedimenti cautelari, nonché al compendio indiziario raccolto nel presente procedimento. Sotto tale profilo, le censure difensive sono apodittiche e del tutto erronee, atteso che non è dato comprendere in che termini dal disposto dall'art. 238-bis cod. proc. pen. (che ne ammette la valutazione, a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, al fine della formazione della prova in giudizio di fatto in esse accertato) derivi l'erroneo apprezzamento delle sentenze irrevocabili in sede cautelare; e che tra gli elementi di natura logica o rappresentativa, funzionali alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - oltre ovviamente ai dati emersi dalle investigazioni compiute nel procedimento de quo -, possono venire in rilievo anche i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali (Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rispoli, Rv. 278242 - 01; Sez. 2, n. 5169 del 04/11/1999, Cerqua, Rv. 214668 01).] Quanto poi al ruolo svolto dal DOLDO nel sodalizio, l'ordinanza impugnata ha compiuto un'esposizione logica del compendio in atti (costituito non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori ma anche dal compendio intercettivo), di cui ha evidenziato in maniera congrua la convergenza nel senso di attribuire all'indagato - nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva - la stabile operatività nell'interesse del sodalizio, dai quali ha tratto che: il ricorrente ha messo stabilmente a disposizione di esso e, segnatamente, di chi vi rivestiva il ruolo di vertice, i locali destinati allo svolgimento della sua attività lavorativa (in paiticolare, perché avessero luogo gli incontri funzionali a programmare l'attività della societas, che pure il DOLDO ha favorito); si è adoperato nell'interesse dei sodali detenuti (per reperire somme da destinare al pagamento delle spese legali e relazionandosi col difensore di soggetti intranei sottoposti a un procedimento cui il DOLDO era rimasto estraneo - da lui definiti «i nostri»); ha svolto di attività di commercio nell'interesse della cosca, su richiesta della stessa; ha espresso preoccupazione in relazione all'utilizzo del telefono e a seguito del rinvenimento di una microspia occultata all'interno della sua agenzia assicurativa; è stato disponibile a custodire armi. Da tali elementi, dunque, in maniera conforme a legge si è attribuito al DOLDO il ruolo di partecipe, nonostante ne sia stata esclusa la formale affiliazione, dovendosi rimarcare pure che, al fine della qualificazione giuridica del fatto del ricorrente, non è decisivo tale ultimo dato (alla luce dei princìpi già richiamati) e tantomeno può esserlo la definizione (quella di «vicino») del ruolo dell'indagato da parte dei dichiaranti escussi, dovendo attribuirsi rilevanza a tal fine all'agire a lui attribuito (e che deve essere apprezzato a tal fine). Inoltre, il Tribunale ha chiarito, sempre in maniera logica, che l'incendio della casa di campagna del DOLDO è stato dettato dalla volontà del vertice della cosca Francesco RUSSO di sanzionarlo «perché parlava troppo», ossia non teneva il riserbo imposto dalla societas, dato questo che - nel detto contesto - non è stato ritenuto dimostrativo dell'estraneità del ricorrente ad essa. Rispetto a tale iter e al compendio su cui esso è fondato, esaustivo rispetto alle deduzioni difensive, il motivo in esame ha offerto una prospettazione che ha parcellizzato gli elementi in atti ed è perciò generica, anche nella parte in cui ha assunto che l'ordinanza impugnata non ha esaminato quando addotto in sede di gravame; e ne ha perorato una lettura alternativa, pretermettendone taluni; il che non è consentito in questa sede. Le allegazioni esposte nel primo motivo nuovo sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità del primo motivo di ricorso, cui esso accede (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), fermo restando pure che, nella parte in cui propongono profili già sopra esaminati, sono inammissibili nei termini già esposti. 2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto che l'ordinanza impugnata, in relazione alle esigenze cautelari, si sarebbe limitata ad una mera enunciazione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rimanendo priva di una logica motivazione ed anzi rendendo una motivazione apparente, non attribuendo alcuna considerazione ai rilievi difensivi esposti sul punto e idonei a superare le dette presunzioni. In particolare, la difesa aveva richiamato l'inconsistenza della gravità indiziarla, le peculiarità della pretesa condotta partecipativa addebitata al DOLDO, il suo disinteresse rispetto alla commissione del reato (che emergerebbe dalle sue condizioni familiari e sociali), la sua personalità positiva e la sua incensuratezza; e rimarcato come non dovesse essere la difesa provare la recisione di un legame associativo che non è mai esistito. 2.1. Con il secondo motivo nuovo si è prospettato che, in difetto della qualità di associato del DOLDO, non potrebbe farsi applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, il ritenuto pericolo di reiterazione dovrebbe essere escluso proprio alla luce alla luce degli elementi già esposti nel secondo motivo, nonché in considerazione del fatto che tutte le condotte attribuite al DOLDO risalgono a un tempo non certamente prossimo, tranne l'episodio dell'interessamento con un legale romano (in favore di un altro soggetto sottoposto a misura cautelare), lecito e in sostanza neutro, ed abbiano comunque contorni temporali ben definiti, tenuto conto della mancata contestazione di alcun reato fine (ivi compresa la asserita detenzione di armi) e tenuto conto pure del danneggiamento da lui subito e delle ragioni per cui esso è stato perpetrato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Anzitutto, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può affatto dirsi apparente, ipotesi che ricorre quando l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento è affetto da vizi così radicali da renderlo «del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01), poiché del tutto avulso dalle risultanze processuali o fondato su argomentazioni di puro genere, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01). Difatti, il Tribunale, avendo ritenuto a carico del DOLDO la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (nei termini già esposti) - ha correttamente dato conto dell'operatività della doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., «relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria», ragion per cui in mancanza di elementi tali da smentire l'effetto della presunzione relativa appena indicata (ossia della sussistenza della esigenze cautelari), «trova applicazione in via obbliciatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01; cfr. pure, sulla compatibilità costituzionale in parte qua dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Corte cost. ord. n. 0136 del 08/03/2017; e Corte cost. n. 191 del 08/07/2020); - e ha escluso nel caso di specie il difetto di esigenze cautelari, alla luce non solo della insussistenza di elementi (offerti dalla difesa o desumibili ex actis) della rescissione del legame associativo, ma anche alla luce del concreto e recente adoperarsi del DOLDO rispetto alle questioni legali relative a Paolo RUSSO, soggetto sottoposto a custodia cautelare in altro procedimento pure avente ad oggetto l'attività illecita della cosca). In secondo luogo, gli elementi che - ad avviso della difesa - non sarebbero stati apprezzati dal Tribunale sono del tutto inconducenti sotto il profilo in discorso, allorché continuano a contestare la sussistenza della gravità indiziaria ovvero del tutto apodittici o ex se privi della necessaria capacità dimostrativa (come l'incensuratezza). Le allegazioni esposte nel secondo motivo nuovo sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, cui esso accede (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), fermo restando pure che, nella parte in cui propongono profili già sopra esaminati, sono inammissibili nei termini già esposti. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n„ 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes