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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20036/2026

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so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 1622/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/20261.

Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro ilpreavviso di rigetto dell’istanza di revisione Prot. n. 786699/RU del22/11/2021 e il provvedimento Prot. n. 6432/RU del 31/01/2022 di rigettodell’istanza di revisione dell’accertamento di cui alla dichiarazione doganaledi importazione IMA Ref. 4T n. 326937 G del 14/11/2019 nonché ogni attoad esso presupposto e omesso e/o consequenziale, tra cui il processoverbale di constatazione Prot. n. 73718/RU del 22/11/2019 relativo alladichiarazione doganale di importazione IM A 4T 326937 E del 14/11/2019,avente ad oggetto maggiori diritti di licenza per complessivi Euro 721,98comprensivi di IVA, oltre interessi maturati e maturandi sino al giorno dellariscossione.2.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha rigettato ilricorso proposto dalla contribuente con sentenza n. 1256/2023, confermatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 1622/2024 depositata in data 03/06/2024, conla quale sono stati ritenuti infondati i tre motivi di appello.2.1.

Con riferimento al primo motivo è stata ritenuta insussistente laviolazione dell’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990 (richiamando Cass.,07/09/2023, n. 26068), rilevando che le osservazioni presentate dallacontribuente rappresentano l’effetto di una posizione giuridica diversa e noncondivisa dall’ufficio, senza la necessità di motivazione ulteriore.2.2.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso – incentrato sulla disciplinadi determinazione del valore doganale delle merci - è stato evidenziato cheè pacifico sia che i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo pagatoal fornitore extra-UE, sia che i prodotti importati recassero marchi per i qualiè previsto il pagamento di royalties.

Ad avviso della CGT2 ricorreva, altresì,la condizione che il pagamento di queste ultime integrasse una condizionedella vendita, ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c), del Codice doganaleNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026comunitario.

Ha quindi richiamato Cass. 19/07/2023, n. 21341, per poirilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente,non occorre utilizzare tutti gli indici indicati TAXUD/800/2002 e non èpreclusivo del controllo il fatto che manchi un legame societario ocontrattuale tra Ferrari e Minimax.

Ha poi richiamato CGUE 09/03/2017(causa C-173/15), per evidenziare la necessità di verificare se la personalegata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, taleda poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo dirittodi licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo odel diritto di licenza ad esse afferente.Ha quindi richiamato gli articoli 8 e 13 del contratto di licenza Ferrari, perevidenziare che, nel caso di specie, è ravvisabile il cd.

“controllo sulproduttore” rilevante ai fini delle royalties.

Tale controllo incide, infatti, suirapporti contrattuali del produttore con i terzi, al fine di tutelare il brand esulla tenuta delle scritture contabili e al fine di controllare i flussi economici,a tutela del pagamento delle royalties, mentre è irrilevante l’assenza di un“controllo sul prodotto”.2.3.

Infine, la CGT2 ha ritenuto infondato anche il terzo motivo d’appello,evidenziando, con riferimento all’IVA, che nel caso di specie, non c’è alcunaduplicazione d'imposta, atteso che la base imponibile è stata incrementatasolo successivamente all'importazione in sede di accertamento a posteriori.3.

Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con cinque motivi di ricorso.4.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (hinc: ADMO) ha resistito concontroricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con i primi quattro motivi di ricorso la ricorrente ha denunciato, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 70e 71 Reg.

UE 952/2013 (CDU), 127 e 136 Reg.

UE 2447/2015 (RE) comeNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – TAXUD/800/2002– TAXUD/B4/2016.

Occorre evidenziare come, con i primi due motivi diricorso, la ricorrente svolga censure relative alla violazione dei parametrinormativi appena evocati, mentre con il terzo e il quarto motivo censuri ilvizio della motivazione apparente della sentenza impugnata.2.

Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, in particolare, laricorrente rileva che la CGT2 ha errato nell’individuare le disposizioniapplicabili al caso di specie nelle norme del [OSCURATO:PERSONA](Regolamento CE/2913/1992, hinc: CDC) e nelle relative disposizioni disostituite dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione (Regolamento UE 952/2013,hinc: CDU) e dal regolamento di esecuzione (Regolamento UE 2447/2015).2.1.

Il motivo di ricorso è infondato, essendo sufficiente la meracorrezione della sentenza impugnata, sostituendo il richiamo dei parametrinormativi non più in vigore al momento in cui è stata eseguita l’importazionerettificata dall’amministrazione doganale con quelli vigenti, correttamenterichiamati, peraltro, dalla stessa parte ricorrente, al fine di verificare lacorrettezza delle soluzioni ermeneutiche adottate dalla sentenzaimpugnata.3.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, richiamati gli artt. 70 e71 CDU e 136 Reg. (UE) n. 2447/2015, evidenzia che - poiché è pacificoche: (i) i diritti di licenza non sono già compresi nel prezzo di acquisto delprodotto e (ii) detti diritti si riferiscono a beni importati e (iii) non esistonopattuizioni espresse in punto tra il venditore (Minimax) e l’acquirentelicenziatario (Looksmart) – la CGT2 avrebbe dovuto verificare se -nonostante l’assenza di collegamenti societari di sorta tra Ferrari,Looksmart e Minimax - Ferrari potesse essere considerata soggettocollegato a Minimax, al punto da imporle orientamenti, chiedendo aLooksmart di pagare le royalties alla Ferrari, con la possibilità perquest’ultima di impedire a Minimax di vendere le merci a Looksmart in casoNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026di mancato versamento delle royalties.

A tal fine era necessario esaminareil contratto di licenza tra Looksmart e Ferrari alla luce delle [OSCURATO:PERSONA] deiTAXUD, verificando, in particolare, se le facoltà concesse al licenzianteeccedessero o meno la soglia del controllo di qualità, ossia i controlli dellaconformità dei beni agli standard qualitativi del licenziante, o l’approvazionedi campioni e se fossero, inoltre, così penetranti da consentire al licenziantedi impedire al produttore di consegnare i prodotti all’acquirente in caso dimancato pagamento delle royalties.Nel caso di specie la CGT2 – pur richiamando i criteri del TAXUD – cheassegna rilievo al fatto che il licenziante scelga il produttore e lo impongaal licenziatario e il licenziante possa esercitare un controllo di fatto sullalogistica, sulla consegna delle merci – ha inferito l’esistenza del controllo:a) dalla clausola che attribuisce a Looksmart (e non già a Ferrari) ildiritto di scelta dei produttori, assegnando a Ferrari poteri di controllo dirispetto degli standard di prestigio del marchio;b) dalla clausola che consente a Ferrari di pretendere che Looksmartcessi le relazioni coi produttori che non soddisfino gli standard di prestigiodel marchio Ferrari;c) dalla clausola che consente a Ferrari l’esame della contabilità diLooksmart ai fini della verifica delle vendite su cui verranno calcolate leroyalties.La sentenza impugnata è, pertanto, errata perché ha disapplicato lenorme sulla verifica dell’esistenza di un potere di orientamento delLicenziante sul Produttore in grado di impedire la consegna delle merci incaso di mancato pagamento delle royalties e nel farlo ha, addirittura,affermato che «l’assenza di un controllo sul prodotto è irrilevante».

Ciòsebbene, al contrario, come previsto dai documenti di prassi della stessaagenzia resistente, l’esistenza o l’inesistenza di poteri di controllo sulprodotto abbia rilievo essenziale nella valutazione del giudice e avrebbedovuto essere oggetto di accertamento.Numero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/20263.1.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la motivazionedel giudice di seconde cure è conforme ai parametri normativi evocati afondamento del motivo di ricorso, necessitando della mera correzione.

Inparticolare:- l’art. 70, par. 1 e 2, CDU prevede che: «La base primaria per il valorein dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamentepagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazioneverso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

Il prezzoeffettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deveessere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dalcompratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merciimportate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essereeffettuati, come condizione della vendita delle merci importate.»- l’art. 71, par. 1, CDU – con analogo tenore letterale a quanto previstodall’art. 32, par. 1, lett. c), Reg.

CE n. 2913/1992 (hinc: CDC) - prevedeche : «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzoeffettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: …c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che ilcompratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare comecondizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detticorrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzoeffettivamente pagato o da pagare.»;- l’art. 136 Reg.

UE n. 2447 del 2015 stabilisce che: «1.

Alle merciimportate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, idiritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivisono incorporati nelle merci.

Il metodo di calcolo dell’importo deicorrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.

2. Se il metodo dicalcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sulprezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che ilpagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merciNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026oggetto della valutazione.

3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza siriferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti ocomponenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione,oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato unopportuno adeguamento.

4. I corrispettivi e i diritti di licenza sonoconsiderati pagati come condizione della vendita delle merci importatequando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o unapersona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare talepagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato persoddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighicontrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o daquesto acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenzaa un licenziante.

5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamentodei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.»La formulazione letterale dell’art. 136 Reg. 2447/2015 presenta unaparziale discontinuità rispetto all’archetipo costituito dall’art. 157 Reg.

CEn. 2454/1993.

Quest’ultima norma prevedeva, infatti, che: «1.

Ai finidell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e dirittidi licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l’uso di diritti inerenti:— alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti,modelli e «know-how» per la fabbricazione); — alla vendita perl’esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o difabbrica e modelli depositati); — all’impiego e alla rivendita delle merciimportate (in particolare diritti d’autore e procedimento di produzioneincorporati in modo inscindibile nelle merci importate). 2.Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5 del codice,quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformitàdelle disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungere uncorrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato oNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026pagabile soltanto se tale pagamento: — si riferisce alle merci oggetto dellavalutazione, e — costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.»3.2.

Già la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’interpretazionedell’art. 157 n. 2454/1993, aveva precisato (CGUE 09/03/2017, causa C-173/15, §§ 57-60) che: «Né l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codicedoganale né l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93precisano, tuttavia, cosa debba intendersi per «condizione di vendita» dellemerci da valutare.

A tal proposito, il comitato del codice doganale haritenuto, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore in dogana)relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore indogana, che «[i]l problema da risolvere è [...] verificare se il venditore [sia]disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o undiritto di licenza.

La condizione può essere esplicita o implicita.

Nellamaggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la venditadelle merci importate sia subordinata o [meno] al pagamento di uncorrispettivo o di un diritto di licenza.

Tuttavia, non è essenziale che questosia così specificato».

Come rilevato al precedente punto 45, occorre tenereconto delle indicazioni fornite da tale commento.

Ciò premesso, si deveritenere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delleconclusioni, che il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenzacostituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutare qualora,nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad essolegata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenzarivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo nonsarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvioverificare.» (sul punto v. anche Cass., 31/05/2019, n. 14990).Anche il TAXUD/B4/2016 ha precisato che: «il criterio applicabile ècapire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le mercisenza pagare royalties o diritti di licenza.

La condizione può essere implicitao esplicita.

In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la venditaNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o diun diritto di licenza.

Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisatonegli accordi» (Cass., n. 22763 del 2019 e, in senso conforme, Cass.,02/10/2020, n. 21069).3.3.

In sostanza, la lettera c) del par. 4 dell’art. 136 cit. finisce perpuntualizzare e codificare un orientamento già emerso nella giurisprudenzaunionale, secondo cui il pagamento di un corrispettivo o di un diritto dilicenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutarequalora …. l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivestaun’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbedisposto a vendere, riproponendolo, tuttavia, in un contesto normativocompletamente rinnovato, dove la nozione di controllo, pur mantenendoimportanza, viene regolata dall’art. 127 Reg. (UE) n. 2015 del 2447 con unalocuzione più generica e più ampia («si ritiene che una parte controlli l'altraquando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti allaseconda») rispetto a quella precedente (tale da non richiedere che il poteredi orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato).3.4.

Proprio a tale nozione di controllo è riconducibile l’accertamento difatto contenuto nella sentenza impugnata, che è partita dallaconsiderazione che non può assumere rilievo – per poter escludere leroyalties dal valore della merce da dichiarare in dogana - il fatto che illicenziante titolare del marchio sia un soggetto terzo esterno al rapporto dicompravendita delle merci e debba riscuotere le royalties dall’acquirenteimportatore (richiamando quanto precisato da Cass., 19/07/2023, n.21341, con riferimento all’applicazione del Reg. (CE) n. 2453 del 1993), peraffermare che: «Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dallaricorrente, non occorre utilizzare tutti gli indici in esso indicati e non èpreclusivo del controllo il fatto che manchi un legame societario ocontrattuale tra Ferrari e Minimax.»3.5.

Ne conseguono due conclusioni.Numero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026La prima è che il giudice di seconde cure non ha dato rilievo a un merocontrollo di qualità della merce recante i marchi oggetto delle royalties, maha ritenuto esistente un vero e proprio controllo sul produttore tale daincidere (anche) sui rapporti contrattuali di quest’ultimo con i terzi,indicando puntuali condizioni contrattuali (v. art. 13 e 8 del Contratto dilicenza Looksmart, per rilevare che: «Tali elementi confermano il c.d.“controllo sul produttore” rilevante ai fini delle royalties, in quanto incide surapporti contrattuali del produttore con i terzi al fine di tutelare il brand edincide sulla tenuta delle scritture contabili al fine di controllare i flussieconomici, a tutela del pagamento delle royalties.

L’assenza di un “controllosul prodotto” è irrilevante.»).

Si tratta con un accertamento di fattoinsindacabile da questa Corte, in quanto conforme ai parametri normativirilevanti degli artt. 70 e 71 CDU e dell’art. 136 Reg. (UE) n. 2447 del 2015.La seconda è che, con il nuovo codice doganale, l'esistenza di uncollegamento fra il terzo, che richiede il pagamento delle royalties, e ilvenditore non è più, come invece previsto dall'art. 157 DAC, indispensabile,ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessariaper dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties qualecondizione della vendita: la nuova disciplina consente di includere leroyalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra ilvenditore e il licenziante, escluso, in ogni caso, che tale condizione abbiavalore essenziale (Cass., 12/09/2019, n. 22763).3.6.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve ritenersi che la sentenzaimpugnata sia coerente con l’evoluzione normativa e degli orientamentigiurisprudenziali (di legittimità e unionale) che hanno riguardato gli artt. 70e 71 Reg. (UE) n. 952 del 2013 e Reg. (UE) n. 2447 del 2015.3.7.

Gli orientamenti consolidati della giurisprudenza unionale e dilegittimità sin qui richiamati portano ad escludere la necessità del rinvio exart. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione europea, su cui la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026insiste anche in memoria, emergendo un quadro interpretativo consolidatoe scevro da dubbi.4.

Con il terzo e il quarto motivo di ricorso – richiamando i medesimiparametri normativi oggetto dei primi due motivi di ricorso – vienedenunciato il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.4.1.

In particolare, con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha rilevatoche la sentenza impugnata è viziata da violazione di legge, in quanto ilgiudice di seconde cure ha omesso di esporre le ragioni per cui ha assegnatorilevanza probatoria alle clausole contrattuali che assegnano a Ferrari ilpotere di imporre a Looksmart la scelta di produttori per i quali lalicenziataria sia in grado di garantire il rispetto delle norme in materia disicurezza, condizioni di lavoro e ambiente, a tutela della brand identity didiritto per cui la CGT2 si è determinata e ha pronunciato in tal senso.

Inparticolare, è completamente omessa l’esposizione del percorsomotivazionale che ha indotto a ritenere che le clausole contrattualidimostravano che Ferrari fosse in grado di impedire a Minimax la consegnadei modellini a Looksmart, in caso di mancato versamento delle royaltiessulle successive vendite a terzi.4.2.

Con il quarto motivo di ricorso la sentenza della CGT2 vienecensurata per aver omesso di illustrare le ragioni per le quali «l’assenza diun controllo sul prodotto è irrilevante»: tale affermazione difetta diqualsivoglia supporto e tale difetto assurge ad anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantocontratto di licenza, di meri poteri di controllo di qualità in capo a Ferrari(ossia il “controllo sul prodotto” distinto dal controllo sul produttore,menzionato dalla CGT2) è stata ritualmente dedotta dalla ricorrente sin dalricorso di primo grado e compiutamente riproposta in appello a sostegnodel primo motivo di impugnazione.

La normativa unionale attribuisceNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026esplicitamente al mero controllo di qualità rilevanza determinate ai finidell’esclusione della ricorrenza del controllo sul produttore e, dunque, dellasussistenza dei requisiti per ritenere il pagamento delle royalties qualecondizione della vendita.

L’implicito e non motivato rigetto della domandavolta a far valere come il contratto di licenza assegnasse a Ferrari potericonfinati al semplice controllo di qualità che non assurgono al controllo sulproduttore è contraria a legge.

Contrariamente a quanto immotivatamenteaffermato dalla CGT2, la valutazione richiesta dal contribuente avevaportata determinante ai fini del decidere, dal momento che la stessaamministrazione resistente, recependo i principi del TAXUD, riconosce chele facoltà concesse al licenziante denotano controllo sul produttore solo oveeccedenti il semplice controllo di qualità.4.3.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati, posto che, daoltre un decennio, le Sezioni Unite questa Corte ha precisato che èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U,07/04/2014, n. 8053).

Di conseguenza, la sentenza impugnata nonpresenta alcuna violazione del minimo costituzionale, ma unicamentemotivazioni e argomentazioni non condivise dalla parte ricorrente.5.

Con il quinto motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto che le merciimportate, nella loro concezione e design nonché nella tecnologia per la lororealizzazione, sono specifiche dell’esponente, cioè di [OSCURATO:PERSONA], nonNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026già del titolare del marchio.

È pacifico in questo giudizio che le merciimportate sono modellini di auto di lusso, non già auto di lusso, e che lacreazione e fabbricazione di modellini di auto di lusso è il core business diLooksmart [OSCURATO:SOCIETA], non di Ferrari.

Il fatto è stato dedotto sin dal ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado e non è mai stato contestatodall’Amministrazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.5.1.

Il motivo di ricorso è inammissibile, non soltanto a fronte delladuplice soccombenza della parte ricorrente in entrambi i gradi dei giudizi dimerito, ma anche per carenza di decisività, a fronte della considerazionedell’Agenzia che «la Looksmart non è certo autorizzata a creare modelliniche nulla abbiano a che vedere con i modelli già realizzati da Ferrari o daLamborghini, ma essa si limita ad una loro riproduzione in scala» (vedi Cass.14/08/2025, n. 23251; Cass. 16/12/2024, n. 32683, nonché Cass.03/11/2022, n. 32408).6.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 1622/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro ilpreavviso di rigetto dell’istanza di revisione Prot. n. 786699/RU del22/11/2021 e il provvedimento Prot. n. 6432/RU del 31/01/2022 di rigettodell’istanza di revisione dell’accertamento di cui alla dichiarazione doganaledi importazione IMA Ref. 4T n. 326937 G del 14/11/2019 nonché ogni attoad esso presupposto e omesso e/o consequenziale, tra cui il processoverbale di constatazione Prot. n. 73718/RU del 22/11/2019 relativo alladichiarazione doganale di importazione IM A 4T 326937 E del 14/11/2019,avente ad oggetto maggiori diritti di licenza per complessivi Euro 721,98comprensivi di IVA, oltre interessi maturati e maturandi sino al giorno dellariscossione.2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha rigettato ilricorso proposto dalla contribuente con sentenza n. 1256/2023, confermatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 1622/2024 depositata in data 03/06/2024, conla quale sono stati ritenuti infondati i tre motivi di appello.2.1. Con riferimento al primo motivo è stata ritenuta insussistente laviolazione dell’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990 (richiamando Cass.,07/09/2023, n. 26068), rilevando che le osservazioni presentate dallacontribuente rappresentano l’effetto di una posizione giuridica diversa e noncondivisa dall’ufficio, senza la necessità di motivazione ulteriore.2.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso – incentrato sulla disciplinadi determinazione del valore doganale delle merci - è stato evidenziato cheè pacifico sia che i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo pagatoal fornitore extra-UE, sia che i prodotti importati recassero marchi per i qualiè previsto il pagamento di royalties. Ad avviso della CGT2 ricorreva, altresì,la condizione che il pagamento di queste ultime integrasse una condizionedella vendita, ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c), del Codice doganaleNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026comunitario. Ha quindi richiamato Cass. 19/07/2023, n. 21341, per poirilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente,non occorre utilizzare tutti gli indici indicati TAXUD/800/2002 e non èpreclusivo del controllo il fatto che manchi un legame societario ocontrattuale tra Ferrari e Minimax. Ha poi richiamato CGUE 09/03/2017(causa C-173/15), per evidenziare la necessità di verificare se la personalegata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, taleda poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo dirittodi licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo odel diritto di licenza ad esse afferente.Ha quindi richiamato gli articoli 8 e 13 del contratto di licenza Ferrari, perevidenziare che, nel caso di specie, è ravvisabile il cd. “controllo sulproduttore” rilevante ai fini delle royalties. Tale controllo incide, infatti, suirapporti contrattuali del produttore con i terzi, al fine di tutelare il brand esulla tenuta delle scritture contabili e al fine di controllare i flussi economici,a tutela del pagamento delle royalties, mentre è irrilevante l’assenza di un“controllo sul prodotto”.2.3. Infine, la CGT2 ha ritenuto infondato anche il terzo motivo d’appello,evidenziando, con riferimento all’IVA, che nel caso di specie, non c’è alcunaduplicazione d'imposta, atteso che la base imponibile è stata incrementatasolo successivamente all'importazione in sede di accertamento a posteriori.3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con cinque motivi di ricorso.4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (hinc: ADMO) ha resistito concontroricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi quattro motivi di ricorso la ricorrente ha denunciato, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 70e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU), 127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) comeNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – TAXUD/800/2002– TAXUD/B4/2016. Occorre evidenziare come, con i primi due motivi diricorso, la ricorrente svolga censure relative alla violazione dei parametrinormativi appena evocati, mentre con il terzo e il quarto motivo censuri ilvizio della motivazione apparente della sentenza impugnata.2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, in particolare, laricorrente rileva che la CGT2 ha errato nell’individuare le disposizioniapplicabili al caso di specie nelle norme del [OSCURATO:PERSONA](Regolamento CE/2913/1992, hinc: CDC) e nelle relative disposizioni disostituite dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione (Regolamento UE 952/2013,hinc: CDU) e dal regolamento di esecuzione (Regolamento UE 2447/2015).2.1. Il motivo di ricorso è infondato, essendo sufficiente la meracorrezione della sentenza impugnata, sostituendo il richiamo dei parametrinormativi non più in vigore al momento in cui è stata eseguita l’importazionerettificata dall’amministrazione doganale con quelli vigenti, correttamenterichiamati, peraltro, dalla stessa parte ricorrente, al fine di verificare lacorrettezza delle soluzioni ermeneutiche adottate dalla sentenzaimpugnata.3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, richiamati gli artt. 70 e71 CDU e 136 Reg. (UE) n. 2447/2015, evidenzia che - poiché è pacificoche: (i) i diritti di licenza non sono già compresi nel prezzo di acquisto delprodotto e (ii) detti diritti si riferiscono a beni importati e (iii) non esistonopattuizioni espresse in punto tra il venditore (Minimax) e l’acquirentelicenziatario (Looksmart) – la CGT2 avrebbe dovuto verificare se -nonostante l’assenza di collegamenti societari di sorta tra Ferrari,Looksmart e Minimax - Ferrari potesse essere considerata soggettocollegato a Minimax, al punto da imporle orientamenti, chiedendo aLooksmart di pagare le royalties alla Ferrari, con la possibilità perquest’ultima di impedire a Minimax di vendere le merci a Looksmart in casoNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026di mancato versamento delle royalties. A tal fine era necessario esaminareil contratto di licenza tra Looksmart e Ferrari alla luce delle [OSCURATO:PERSONA] deiTAXUD, verificando, in particolare, se le facoltà concesse al licenzianteeccedessero o meno la soglia del controllo di qualità, ossia i controlli dellaconformità dei beni agli standard qualitativi del licenziante, o l’approvazionedi campioni e se fossero, inoltre, così penetranti da consentire al licenziantedi impedire al produttore di consegnare i prodotti all’acquirente in caso dimancato pagamento delle royalties.Nel caso di specie la CGT2 – pur richiamando i criteri del TAXUD – cheassegna rilievo al fatto che il licenziante scelga il produttore e lo impongaal licenziatario e il licenziante possa esercitare un controllo di fatto sullalogistica, sulla consegna delle merci – ha inferito l’esistenza del controllo:a) dalla clausola che attribuisce a Looksmart (e non già a Ferrari) ildiritto di scelta dei produttori, assegnando a Ferrari poteri di controllo dirispetto degli standard di prestigio del marchio;b) dalla clausola che consente a Ferrari di pretendere che Looksmartcessi le relazioni coi produttori che non soddisfino gli standard di prestigiodel marchio Ferrari;c) dalla clausola che consente a Ferrari l’esame della contabilità diLooksmart ai fini della verifica delle vendite su cui verranno calcolate leroyalties.La sentenza impugnata è, pertanto, errata perché ha disapplicato lenorme sulla verifica dell’esistenza di un potere di orientamento delLicenziante sul Produttore in grado di impedire la consegna delle merci incaso di mancato pagamento delle royalties e nel farlo ha, addirittura,affermato che «l’assenza di un controllo sul prodotto è irrilevante». Ciòsebbene, al contrario, come previsto dai documenti di prassi della stessaagenzia resistente, l’esistenza o l’inesistenza di poteri di controllo sulprodotto abbia rilievo essenziale nella valutazione del giudice e avrebbedovuto essere oggetto di accertamento.Numero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/20263.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la motivazionedel giudice di seconde cure è conforme ai parametri normativi evocati afondamento del motivo di ricorso, necessitando della mera correzione. Inparticolare:- l’art. 70, par. 1 e 2, CDU prevede che: «La base primaria per il valorein dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamentepagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazioneverso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato. Il prezzoeffettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deveessere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dalcompratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merciimportate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essereeffettuati, come condizione della vendita delle merci importate.»- l’art. 71, par. 1, CDU – con analogo tenore letterale a quanto previstodall’art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CE n. 2913/1992 (hinc: CDC) - prevedeche : «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzoeffettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: …c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che ilcompratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare comecondizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detticorrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzoeffettivamente pagato o da pagare.»;- l’art. 136 Reg. UE n. 2447 del 2015 stabilisce che: «1. Alle merciimportate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, idiritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivisono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo deicorrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante. 2. Se il metodo dicalcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sulprezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che ilpagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merciNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026oggetto della valutazione. 3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza siriferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti ocomponenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione,oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato unopportuno adeguamento. 4. I corrispettivi e i diritti di licenza sonoconsiderati pagati come condizione della vendita delle merci importatequando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o unapersona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare talepagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato persoddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighicontrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o daquesto acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenzaa un licenziante. 5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamentodei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.»La formulazione letterale dell’art. 136 Reg. 2447/2015 presenta unaparziale discontinuità rispetto all’archetipo costituito dall’art. 157 Reg. CEn. 2454/1993. Quest’ultima norma prevedeva, infatti, che: «1. Ai finidell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e dirittidi licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l’uso di diritti inerenti:— alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti,modelli e «know-how» per la fabbricazione); — alla vendita perl’esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o difabbrica e modelli depositati); — all’impiego e alla rivendita delle merciimportate (in particolare diritti d’autore e procedimento di produzioneincorporati in modo inscindibile nelle merci importate). 2.Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5 del codice,quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformitàdelle disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungere uncorrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato oNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026pagabile soltanto se tale pagamento: — si riferisce alle merci oggetto dellavalutazione, e — costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.»3.2. Già la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’interpretazionedell’art. 157 n. 2454/1993, aveva precisato (CGUE 09/03/2017, causa C-173/15, §§ 57-60) che: «Né l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codicedoganale né l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93precisano, tuttavia, cosa debba intendersi per «condizione di vendita» dellemerci da valutare. A tal proposito, il comitato del codice doganale haritenuto, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore in dogana)relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore indogana, che «[i]l problema da risolvere è [...] verificare se il venditore [sia]disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o undiritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. Nellamaggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la venditadelle merci importate sia subordinata o [meno] al pagamento di uncorrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questosia così specificato». Come rilevato al precedente punto 45, occorre tenereconto delle indicazioni fornite da tale commento. Ciò premesso, si deveritenere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delleconclusioni, che il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenzacostituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutare qualora,nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad essolegata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenzarivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo nonsarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvioverificare.» (sul punto v. anche Cass., 31/05/2019, n. 14990).Anche il TAXUD/B4/2016 ha precisato che: «il criterio applicabile ècapire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le mercisenza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicitao esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la venditaNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o diun diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisatonegli accordi» (Cass., n. 22763 del 2019 e, in senso conforme, Cass.,02/10/2020, n. 21069).3.3. In sostanza, la lettera c) del par. 4 dell’art. 136 cit. finisce perpuntualizzare e codificare un orientamento già emerso nella giurisprudenzaunionale, secondo cui il pagamento di un corrispettivo o di un diritto dilicenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutarequalora …. l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivestaun’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbedisposto a vendere, riproponendolo, tuttavia, in un contesto normativocompletamente rinnovato, dove la nozione di controllo, pur mantenendoimportanza, viene regolata dall’art. 127 Reg. (UE) n. 2015 del 2447 con unalocuzione più generica e più ampia («si ritiene che una parte controlli l'altraquando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti allaseconda») rispetto a quella precedente (tale da non richiedere che il poteredi orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato).3.4. Proprio a tale nozione di controllo è riconducibile l’accertamento difatto contenuto nella sentenza impugnata, che è partita dallaconsiderazione che non può assumere rilievo – per poter escludere leroyalties dal valore della merce da dichiarare in dogana - il fatto che illicenziante titolare del marchio sia un soggetto terzo esterno al rapporto dicompravendita delle merci e debba riscuotere le royalties dall’acquirenteimportatore (richiamando quanto precisato da Cass., 19/07/2023, n.21341, con riferimento all’applicazione del Reg. (CE) n. 2453 del 1993), peraffermare che: «Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dallaricorrente, non occorre utilizzare tutti gli indici in esso indicati e non èpreclusivo del controllo il fatto che manchi un legame societario ocontrattuale tra Ferrari e Minimax.»3.5. Ne conseguono due conclusioni.Numero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026La prima è che il giudice di seconde cure non ha dato rilievo a un merocontrollo di qualità della merce recante i marchi oggetto delle royalties, maha ritenuto esistente un vero e proprio controllo sul produttore tale daincidere (anche) sui rapporti contrattuali di quest’ultimo con i terzi,indicando puntuali condizioni contrattuali (v. art. 13 e 8 del Contratto dilicenza Looksmart, per rilevare che: «Tali elementi confermano il c.d.“controllo sul produttore” rilevante ai fini delle royalties, in quanto incide surapporti contrattuali del produttore con i terzi al fine di tutelare il brand edincide sulla tenuta delle scritture contabili al fine di controllare i flussieconomici, a tutela del pagamento delle royalties. L’assenza di un “controllosul prodotto” è irrilevante.»). Si tratta con un accertamento di fattoinsindacabile da questa Corte, in quanto conforme ai parametri normativirilevanti degli artt. 70 e 71 CDU e dell’art. 136 Reg. (UE) n. 2447 del 2015.La seconda è che, con il nuovo codice doganale, l'esistenza di uncollegamento fra il terzo, che richiede il pagamento delle royalties, e ilvenditore non è più, come invece previsto dall'art. 157 DAC, indispensabile,ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessariaper dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties qualecondizione della vendita: la nuova disciplina consente di includere leroyalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra ilvenditore e il licenziante, escluso, in ogni caso, che tale condizione abbiavalore essenziale (Cass., 12/09/2019, n. 22763).3.6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve ritenersi che la sentenzaimpugnata sia coerente con l’evoluzione normativa e degli orientamentigiurisprudenziali (di legittimità e unionale) che hanno riguardato gli artt. 70e 71 Reg. (UE) n. 952 del 2013 e Reg. (UE) n. 2447 del 2015.3.7. Gli orientamenti consolidati della giurisprudenza unionale e dilegittimità sin qui richiamati portano ad escludere la necessità del rinvio exart. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione europea, su cui la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026insiste anche in memoria, emergendo un quadro interpretativo consolidatoe scevro da dubbi.4. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso – richiamando i medesimiparametri normativi oggetto dei primi due motivi di ricorso – vienedenunciato il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.4.1. In particolare, con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha rilevatoche la sentenza impugnata è viziata da violazione di legge, in quanto ilgiudice di seconde cure ha omesso di esporre le ragioni per cui ha assegnatorilevanza probatoria alle clausole contrattuali che assegnano a Ferrari ilpotere di imporre a Looksmart la scelta di produttori per i quali lalicenziataria sia in grado di garantire il rispetto delle norme in materia disicurezza, condizioni di lavoro e ambiente, a tutela della brand identity didiritto per cui la CGT2 si è determinata e ha pronunciato in tal senso. Inparticolare, è completamente omessa l’esposizione del percorsomotivazionale che ha indotto a ritenere che le clausole contrattualidimostravano che Ferrari fosse in grado di impedire a Minimax la consegnadei modellini a Looksmart, in caso di mancato versamento delle royaltiessulle successive vendite a terzi.4.2. Con il quarto motivo di ricorso la sentenza della CGT2 vienecensurata per aver omesso di illustrare le ragioni per le quali «l’assenza diun controllo sul prodotto è irrilevante»: tale affermazione difetta diqualsivoglia supporto e tale difetto assurge ad anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantocontratto di licenza, di meri poteri di controllo di qualità in capo a Ferrari(ossia il “controllo sul prodotto” distinto dal controllo sul produttore,menzionato dalla CGT2) è stata ritualmente dedotta dalla ricorrente sin dalricorso di primo grado e compiutamente riproposta in appello a sostegnodel primo motivo di impugnazione. La normativa unionale attribuisceNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026esplicitamente al mero controllo di qualità rilevanza determinate ai finidell’esclusione della ricorrenza del controllo sul produttore e, dunque, dellasussistenza dei requisiti per ritenere il pagamento delle royalties qualecondizione della vendita. L’implicito e non motivato rigetto della domandavolta a far valere come il contratto di licenza assegnasse a Ferrari potericonfinati al semplice controllo di qualità che non assurgono al controllo sulproduttore è contraria a legge. Contrariamente a quanto immotivatamenteaffermato dalla CGT2, la valutazione richiesta dal contribuente avevaportata determinante ai fini del decidere, dal momento che la stessaamministrazione resistente, recependo i principi del TAXUD, riconosce chele facoltà concesse al licenziante denotano controllo sul produttore solo oveeccedenti il semplice controllo di qualità.4.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati, posto che, daoltre un decennio, le Sezioni Unite questa Corte ha precisato che èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053). Di conseguenza, la sentenza impugnata nonpresenta alcuna violazione del minimo costituzionale, ma unicamentemotivazioni e argomentazioni non condivise dalla parte ricorrente.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto che le merciimportate, nella loro concezione e design nonché nella tecnologia per la lororealizzazione, sono specifiche dell’esponente, cioè di [OSCURATO:PERSONA], nonNumero registro generale 1190/2025Numero sezionale 4438/2026Numero di raccolta generale 20036/2026Data pubblicazione 15/06/2026già del titolare del marchio. È pacifico in questo giudizio che le merciimportate sono modellini di auto di lusso, non già auto di lusso, e che lacreazione e fabbricazione di modellini di auto di lusso è il core business diLooksmart [OSCURATO:SOCIETA], non di Ferrari. Il fatto è stato dedotto sin dal ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado e non è mai stato contestatodall’Amministrazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.5.1. Il motivo di ricorso è inammissibile, non soltanto a fronte delladuplice soccombenza della parte ricorrente in entrambi i gradi dei giudizi dimerito, ma anche per carenza di decisività, a fronte della considerazionedell’Agenzia che «la Looksmart non è certo autorizzata a creare modelliniche nulla abbiano a che vedere con i modelli già realizzati da Ferrari o daLamborghini, ma essa si limita ad una loro riproduzione in scala» (vedi Cass.14/08/2025, n. 23251; Cass. 16/12/2024, n. 32683, nonché Cass.03/11/2022, n. 32408).6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]