CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1988
Cassazione n. 16195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/04/1988 avverso la sentenza del 07/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 marzo 2022 il Giudice di Pace di Napoli ha affermato la responsabilità di BOPARAI Ranjeet per il reato di cui all'ad. 14 comma 5 ter D.Lgs. n. 286/1998, per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Brescia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - BOPARAI Ranjeet deducendo violazione di legge per mancata applicazione dell'alt. 34 D.Lgs. 274/2000 in tema di tenuità del fatto; 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di motivo non consentito, atteso che la domanda di applicazione della causa di improcedibilità non è stata introdotta in sede di merito e non può, pertanto, essere dedotta in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente