CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 31955/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/8/1965avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 17/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27.4.2025, la Quinta Sezione della Corte di cassazioneha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Messina del 20.12.2024di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarottafraudolenta distrattiva e documentale, confermando la condanna per il solo reatodi bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.Con riguardo alla bancarotta distrattiva, la Quinta Sezione ha osservato che idue veicoli per i quali si contesta la distrazione sono stati ceduti nel 2009 e nel2012, a fronte di un fallimento dichiarato nel 2017, e che non emergono elementiin grado di dare conto della fraudolenza.Con riguardo alla bancarotta documentale, articolata nell'imputazione intermini alternativi, la sentenza rescindente ha rilevato che la pronuncia impugnataha infine affermato che il fatto è consistito nell'omessa consegna delladocumentazione contabile successiva al 2007, secondo quanto riferito dalcuratore, e che l'imputato ha dichiarato, dal canto suo, che le scritture erano statetenute anche dopo il 2007, ma erano andate disperse, alcune a causa di attivandalici e altre nel corso di una mareggiata che aveva interessato il luogo in cuierano custodite.La Corte d'appello aveva ritenuto inverosimili queste giustificazioni,ravvisando di conseguenza la condotta di omessa tenuta della contabilità dal 2007e, quindi, un'ipotesi di bancarotta c.d. generica per la quale ha ritenuto sufficienteil dolo generico.Se è così, invece, l'elemento soggettivo – ha considerato la Quinta Sezione –è il dolo specifico, che deve essere ricostruito adeguatamente sulla base deglielementi a disposizione e che non può essere desunto dal solo fatto, costituentel'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non poterricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, perché è necessario chiarire leragioni in base alle quali l'imputato ha avuto coscienza e volontà di realizzare dettaoggettiva impossibilità e non invece di trascurare semplicemente la regolaretenuta delle scritture, che integra l'atteggiamento psicologico del meno gravereato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 legge fallimentare.2. In riforma della sentenza annullata, la Corte d’appello di Messina in data17.12.2025 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta distrattiva e ha riqualificato il reatodi bancarotta documentale in quello di cui al reato di cui all’art. 217, commasecondo, l. fallim., rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione.In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che le risultanze probatorienon consentono di affermare la sussistenza del dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA],ovvero che la sua condotta sia stata finalisticamente orientata dal recare danno aicreditori.I giudici d’appello hanno giudicato condivisibili le deduzioni del primo giudice,il quale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] in realtà non avesse mai tenuto la contabilitàdal 2007 e che non fosse credibile la sua giustificazione secondo cui la contabilitàera andata distrutta per eventi atmosferici o per atti illeciti di terzi.Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie non esistesseprova che tale omissione era il frutto della specifica volontà di procurarsi uningiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, non avendo l'accusaarticolato alcun tipo di deduzione a questo fine e non potendo la prova delnecessario elemento psicologico del reato ex art. 216 l. fallim. essere affidata allasemplice considerazione che la condotta si è protratta per oltre un decennio, postoche essa potrebbe dipendere da semplice trascuratezza, dovuta all'accertatainattività della società sin dal 2008.3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di FilippoAntonio [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 217, comma secondo,l. fallim.La sentenza impugnata perviene all'affermazione di responsabilità per labancarotta semplice documentale attraverso un percorso argomentativo viziato.Il reato in questione non è un'ipotesi di responsabilità oggettiva derivantedalla mera assenza delle scritture contabili, ma richiede un elemento soggettivoche può consistere nel dolo o almeno nella colpa.A tal proposito, la difesa ha allegato che la dispersione delle scritture contabilinon era ascrivibile a negligenza dell'imputato, ma a una serie di eventi esterniimprevedibili e aveva provato, in particolare, che la sede operativa della societàera stata oggetto di gravi eventi meteorici e di atti reiterati di vandalismo. A frontedi tale specifica allegazione, la Corte d'appello ha liquidato la tesi difensiva comeinverosimile, incorrendo in un vizio di manifesta illogicità della motivazione, senzaconfrontarsi con gli elementi documentali prodotti della difesa e senza spiegare laragione per cui tali eventi non sarebbero idonei a giustificare la perdita dellacontabilità.La sentenza non dà conto delle ragioni per cui le denunce dell'imputato sonostate ritenute inattendibili o irrilevanti e, in definitiva, finisce per fondarel'affermazione di responsabilità su una inammissibile presunzione di colpa. Lacondanna deriva automaticamente dalla mera constatazione della mancataconsegna dei libri contabili al curatore, trasformando così una fattispecie di reatoa colpevolezza provata in una forma di responsabilità da posizione.4. Con requisitoria scritta trasmessa il 17.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che laCorte d’appello con motivazione coerente ha escluso la veridicità della tesidifensiva, evidenziando la genericità delle dichiarazioni dell'imputato in ordineall'epoca della presunta mareggiata e del presunto furto, mentre la difesa, dalcanto suo, non precisa nel ricorso l'epoca delle vicende dedotte e non allega ladocumentazione a cui fa riferimento, in violazione del principio di autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. Va premesso che l’elemento soggettivo della bancarotta semplice ex art.217, comma secondo, legge fallim. può essere indifferentemente costituito daldolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà oper semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (Sez. 5, n. 2900 del2/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 48523 del 6/10/2011,Barbieri, Rv. 251709 - 01; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio,Rv. 233997 - 01).Proprio in virtù del fatto che la bancarotta fraudolenta documentale c.d.specifica richiede invece la coscienza e volontà della omessa tenuta delle scritturecon lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori,la Corte d’appello ha infine affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al menograve reato di bancarotta semplice per non essersi formata la prova dellasussistenza del dolo specifico del reato di cui all’art. 216, comma primo, leggefallim., riconducendo la pluriennale condotta omissiva quantomeno a colpevoletrascuratezza dell’imputato.2. Il ricorrente contesta che la sentenza impugnata non abbia preso nelladovuta considerazione la allegazione difensiva della perdita delle scritture contabilia causa di eventi esterni imprevedibili, escludendola sbrigativamente comeinverosimile e senza confrontarsi con le produzioni documentali.In realtà, la censura è smentita dalla lettura della sentenza, nella quale, dicontro, si evidenzia la genericità sul punto – non supplita da alcunadocumentazione – delle dichiarazioni dell’imputato, il quale non ricordava l’epocadella mareggiata in cui sosteneva fossero andate perse le scritture contabili ed erarimasto estremamente vago quanto ai presunti furti delle scritture stesse: questovuol dire che [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito dimostrazione documentale delle proprieaffermazioni nel processo di merito (né, del resto, ha fatto allegazioni al ricorso)e che, pertanto, le sue doglianze difettano totalmente di autosufficienza.La motivazione della sentenza impugnata si basa tutta su questaosservazione, e cioè sul fatto che l’intrinseca inverosimiglianza delleapprossimative dichiarazioni dell’imputato sia ulteriormente avvalorata propriodalla mancanza delle denunce della sottrazione o della dispersione delle scritture.I giudici di appello danno atto solo che ci sia agli atti una nota dell’Assessoratoregionale su un accesso di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 nella sede sequestrata dell’[OSCURATO:PERSONA] (in cui egli ha dichiarato di avere precedentemente portato lacontabilità della General), da cui risultano danneggiamenti dei locali, ma nonanche che l’imputato abbia in quella occasione prelevato o cercatodocumentazione contabile, né tantomeno che abbia fatto dichiarazioni al riguardoin quella sede.3. Di conseguenza, la motivazione posta a base dell’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 217 legge fallim. è del tuttoadeguata e si conforma correttamente al principio secondo cui l’amministratore diuna società è in ogni caso obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenutadei libri e delle scritture contabili (Sez. 5, n. 12765 del 16/5/1989, Brioglio, Rv.182124 - 01).Il reato di bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo dicolpa e, pertanto, lo svolgimento della carica comporta l'assunzione dei doveri divigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (v. Sez. 5, n. 31885 del23/6/2009, Stabile, Rv. 244497 - 01).Infatti, colui che pretenda di esercitare professionalmente un'attività diimpresa di qualsiasi tipo o natura – la quale deve essere svolta secondo le regolepiù comuni di conduzione economica di una società civile – è tenuto ad un doveredi diligenza in ordine agli aspetti organizzativi di natura sia tecnica cheamministrativa (Sez. 5, n. 7928 del 17/6/1983, Gabellini, Rv. 160447 - 01).Il ricorso, dal canto suo, avversa la ricostruzione della sentenza impugnataessenzialmente sulla base di una lettura alternativa di elementi, che, invece, sonostati valutati in modo incensurabile dalla Corte d’appello.Le doglianze difensive non vanno oltre la proposta dell’adozione di parametridiversi di apprezzamento dei fatti, così sollecitando un sindacato di meritoestraneo al giudizio di legittimità e, peraltro, richiamando circostanze di fatto dicui non è stato consentito al giudice di merito di avere adeguata contezza.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto generico e comunque proposto per motividiversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente,ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]