CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 46216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/11/2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino emessa il 07/04/2022, all'esito di procedimento con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] su accordo delle parti ex art. 599-bis, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva. Il motivo è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pagine 9 e 10) che ha indicato dettagliatamente l'excursus criminale dell'imputato e gli indici di crescente pericolosità dello stesso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il vizio di motivazione circa la conferma del riconoscimento della recidiva, con argomentazioni del tutto generiche a fronte dei rilievi della corte territoriale (pag. 7), incentrate sulla commissione ravvicinata dei reati contro il patrimonio, con aumento della loro gravità ed esclusione della occasionalità delle azioni delittuose. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], infine, eccepisce la mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena con riferimento al minimo edittale del reato di cui all'art.628 cod. pen. con deduzione non consentita in sede di legittimità, trattandosi di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., esente da profili di illegalità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere e