CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO), il 20 maggio 1984; avverso la sentenza del 7 giugno 2021, della Corte di appello cli L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, con- fermando la pronuncia resa dal Tribunale di Pescara, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 582, 585 e 612, ccmma 2, cod. pen., commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando cinque autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, violazione dell'art. 612 cod. pen. e conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenu- ta idoneità della condotta ad integrare il reato di minaccia; 2.2. con il secondo motivo, violazione dell'art. 131 bis cod. pen., e conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la corte di appello non avrebbe escluso la punibilità del reato sull'unico presupposto della ritenuta abitualità della condotta. L'errore giuridico, secondo il ricorrente, sarebbe rappresentato dal fatto che la corte territoriale avrebbe fon- dato il suo convincimento sulla scorta dell'esistenza di soli due procedimenti, omettendo, peraltro, di valutare le modalità della condotta, l'esiguità del danno e il grado di colpevolezza dell'imputato; 2.3. con il terzo motivo, violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e conse- guente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2.4. con il quarto motivo, violazione di legge penale e processuale, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., e conseguente manifesta illogicità e con- traddittorietà della motivazione, nella parte in cui, a fronte di un evidente con- trasto tra la motivazione (nella quale si indicava la pena in mesi nove di reclusio- ne) ed il dispositivo della sentenza di primo grado (dove la pena era indicata in mesi sei), la corte d'appello avrebbe dato prevalenza alla prima, senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione; 2.5. con il quinto motivo, violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 541, 598 e 605 cod. proc. pen., e conseguente manifesta illo- gicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte d'appello non avrebbe motivato in ordine alla determinazione dei compensi riconosciuti in favore della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Effettivamente, la corte territoriale, sotto tale profilo, si è limitata a riferire il contenuto della frase pronunciata ("ti ammazzo"). Ciononostante, ai fini del con- trollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091). In concreto, a prescindere dall'oggettivo contenuto minaccioso della frase, questa deve essere valutata alla luce delle pregresse vicende che hanno caratte- rizzato il rapporto tra l'imputato e la persona offesa (sfociato nell'adozione di una misura cautelare detentiva per condotte analoghe) e del complessivo contesto nel quale è stata pronunciata (caratterizzato dall'aggressione della vittima me- diante lancio di pietre e l'utilizzo di un coltello). Circostanze, queste, che emer- gono palesemente dall'esame complessivo della motivazione, in relazione alla quale il ricorrente non deduce specifici profili di illogicità o contraddittorietà. 2. Ugualmente infondato è il secondo motivo di impugnazione. Secondo la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, nei con- fronti del prevenuto è stata disposta, con ordinanza del 3 aprile 2017, la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, in relazione ai reati di cui agli artt. 612 bis, 614, 582, 612 comma 2, tutti commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La misura, violata con la consumazione del reato per cui oggi è giudizio, è stata aggravata con l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere. Cosic- ché, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, il procedimento nel- l'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare menzionata, concerne una pluralità di reati commessi ai danni della stessa persona offesa, tutti analoghi a quelli per cui oggi si procede, ed è, quindi, chiaramente ostativo al riconoscimen- to della causa di non punibilità invocata dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo d'impugnazione, il ricorrente censura il mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo motivo è infon- dato. Il giudice, infatti, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indi- cati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed al:to a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecu- zione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale, seppur con motivazione assai sintetica, ha unita- riamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, le stesse considerazioni che, sotto il profilo della reiterazione delle condotte, hanno condotto ad esclude- re l'applicazione della predetta causa di non punibilità. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento alla rilevata di- vergenza tra la motivazione della sentenza di primo grado (nella quale si indica- va la pena in mesi nove di reclusione) ed il relativo dispositivo (dove la pena era indicata in mesi sei), che la corte d'appello avrebbe dato prevalenza alla prima, senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione. Appare opportuno premettere che, in caso di contrasto tra dispositivo e mo- tivazione, la regola della prevalenza del dispositivo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli ele- menti, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv, 267082; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690). Cosic- ché, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente rico- noscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per in- dividuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269). Ciò considerato, effettivamente il dispositivo trascritto in calce alla sentenza del tribunale indica la pena inflitta in mesi sem di reclusione, ma tanto collide non solo con quanto emerge dalla parte motiva (dove si indica in mesi nove di reclu- sione la pena inflitta), ma anche con il tenore letterale del dispositivo letto in udienza. Ciò giustifica la decisione assunta dalla corte d'appello ed impone il ri- getto del motivo di ricorso. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce che la corte d'appello non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla determinazione dei compensi riconosciuti in favore della parte civile. Il motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato. Il ricorrente, infatti, ha il dovere di indicare le ragioni di illegittimità della liquidazione conte- stata, tenuto conto dei parametri tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014 (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, Rv. 266053; Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, Rv. 268443-01; Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Rv. 271443-01). In concreto, in- vece, il ricorrente non ha neanche allegato le ragioni concernenti un'eventuale manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico limitandosi ad evidenziare la carenza di motivazione. Da ciò l'inammissibilità della doglianza. 4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato ed il ricor- rente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il 7 aprile 2022 CORT