CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 27229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 2044/2022 sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza depositata il Gc,\C 12/01/2022 nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.A. Guattani 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Giudice di Pace di Roma di condannare l'IBL [OSCURATO:PERSONA] a pagare 4065,76, oltre accessori, a titolo restitutorio dì voci di costo contrattuale (commissioni bancarie, spese di istruttoria, ecc.), stante la nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto; che, in data 23 ottobre 2020, il giudice adito declinava la competenza e indicava il Tribunale come giudice competente per valore, sul presupposto che alla predetta domanda di condanna dovesse sommarsi, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., quella di accertamento della nullità della clausula di estinzione anticipata per violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria, con conseguente indeterminabilità del valore; che l'adito Tribunale di Roma, in data 12 gennaio 2022, ha sollevato d'ufficio il conflitto di competenza e chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Giudice di Pace; che l'IBL nella memoria ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e analoga richiesta è stata formulata dal Procuratore Generale. CONSIDERATO che, come risulta dall'originaria citazione, l'attore ha limitato la domanda di condanna a €. 4065.76 (€ 4369,96 - 304,20), oltre accessori, come risulta anche dalla "espressa clausula di contenimento" riferita a ‘`una somma ad ogni modo non superiore ad curo 5000,00"; che il Giudice di Pace, a fondamento della declinatoria, ha osservato che la domanda restitutoria avanzata dall'attore presuppone il richiesto 2022 n. 02044 sez. MI - ud. 09-06-2022 -2- accertamento della invalidità della clausula di estinzione anticipata (con limitata rimborsabilità di taluni costi), di valore indeterminabile, tesi rafforzata da IBL che ha fatto riferimento ad una domanda di accertamento di nullità dell'intero contratto; che tale impostazione non è condivisibile; che infatti "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" (art. 12 c.p.c.), tranne quando il giudice sia chiamato a decidere le questioni della esistenza o validità del contratto con efficacia di giudicato (cfr. Cass. 2850/2018, 2737/2012, 21529/2004); che l'attore non ha chiesto di dichiarare in via principale e con efficacia di giudicato la nullità della claustpla né, a maggior ragione, del contratto (come invece sostenuto da IBL), ma ha proposto domanda restitutoria postulante la verifica della fondatezza delle ragioni addotte, per un importo contenuto nel limite di competenza del giudice adito e indicativo della "parte del rapporto che è in contestazione"; che dunque competente a conoscere della causa è il Giudice di Pace. P.Q.M. dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Roma, 9 giugno 2022 DE 31.--'7:A7A1—(7) [OSCURATO:PERSONA]