CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 12611/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3843/2024R.G. proposto da: E-DISTRIBUZIONEs.p.a. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimat e – avverso la sentenza n. 3489/2023della Corte d’appello di Milano , depositata il 12.12.2023; N. 3843/24R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 26.5.2020, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], titolari delle rispettive omonime imprese individuali, per ottenerne la condanna anche in via solidale al risarcimento del danno da loro causato ad una linea elettrica di proprietà dell’attrice, pari ad € 12.999,75,a seguito dell’abbattimento di una quercia poi cadutasulla detta linea elettrica, nonché di € 19.178,34 pagati agli utenti alimentati dalla stessa linea, per i danni subiti dagli apparecchi elettrici danneggiati dallo sbalzo di tensione verificatosi. I convenuti si costituirono in giudizio, il Terzaghi eccependo il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, mancando in tesi la prova che essa fosse titolare della linea elettrica danneggiata, la Colombi chiamando in causa le sorelle Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie dell’area ove era situata la quercia, nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., propria assicuratrice.Istruita la causa, con sentenza n. 2091/2022 del 18.10.2022, il Tribunale di Monza ritenne solidalmente responsabili i convenuti ex art. 2050 c.c., condannandoli al pagamento dei danni subiti della linea elettrica nella misura di € 13.239,66, ma rigettando la domanda concernente il rimborso di quanto da essa attrice versato a titolo di indennizzo agli utenti, giacché i relativi pagamenti risultavano effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto distinto dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA].; escluse, poi, ogni responsabilità delle sorelle Crippa, condannando la Compagnia a tenere indenne la Colombi. [OSCURATO:SOCIETA] propose quindi appello, insistendo N. 3843/24R.G. per l’integrale accoglimento della domanda. Dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3489/2023 rigettò l’appello, confermando la sentenza impugnata. Osservò il giudice d’appello - dopo aver richiamato il principio di effettività del risarcimento del danno e il relativo onere probatorio a carico del preteso danneggiato- che nella specie era incontroverso che il pagamento dei ristori in favore degli utenti danneggiati era statieffettuati daEnel s.p.a., tuttavia soggetto diverso dalla effettiva proprietaria della linea danneggiata e (al tempo) appellante, E - [OSCURATO:SOCIETA]. , a nulla rilevando che la prima ne fosse socio unico , pure evidenziando che “ l’assunto dell’appellante secondo cui tale esborso sarebbe stato anticipato ‘per conto’ di [OSCURATO:SOCIETA], con successivo addebito a quest’ultima degli importi anticipati in un non meglio conto corrente intercompany, è rimasto deltutto indimostrato, mancando agli atti la produzione dei documenti contabiliattestanti modalità e tempistiche degli allegati addebiti”.In mancanza di tale prova, non colmabile aliunde, la decisione di rigetto del primo giudice era dunque del tutto corretta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno resistito. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “Violazione del diritto alla difesa ex art.24 Cost., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. secondo cui il N. 3843/24R.G. giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, conseguente alla mancata ammissione delle prove dedotte nonché dell’art. 116 c.p.c. conseguente al mancato esame del documento prodotto –con riferimento all’art. 360 1º comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.”.Sostiene la ricorrente che nel giudizio di primo grado la questione dell’individuazione dell’effettivo solvens era rimasta incontestata, fatta salva l’eccezione tardivamente sollevata dal Terzaghi in comparsa conclusionaledi replica, poi accolta dal Tribunale. Per tale ragione, essa ricorrente nonaveva potuto sviluppare alcuna difesa sul punto, ed è stata costretta a fornire nel giudizio di appello chiarimenti e prove sul fatto che i bonifici prodotti erano rimasti a proprio carico.In particolare, ha evidenziato che sui bonifici prodotti era chiaramente riportata la dicitura:“causale On BEHALF of e-distribuzione S.p.A.”;ha prodotto il Contratto di servizi finanziari in corso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l a società controllata E - D istribuzione s .p. a . che disciplina i pagamenti per conto dellesocietà controllate; ha formulato 3 capitoli di prova testimoniale tesi a confermare la contestualità dell’addebito alle società controllate dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto delle stesse. Tuttavia, prosegue la ricorrente, la mancata ammissione dellaprova testimonial e e il mancato esame del citato contratto hanno come conseguenza la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., a mente del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché la violazione dell’art. 24 Cost. che statuisce l’inviolabilità del diritto alla difesa: essa ricorrente non avrebbe avuto alcuna possibilità di sviluppare le proprie difese sulla questione sollevata d’ufficio dal Tribunale. N. 3843/24R.G. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “ Violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per la violazione del contraddittorio ex art 111 Cost., conseguente alla decisione in base ad un’eccezione riservata alle parti ma sollevata d’ufficio –con riferimento all’art. 360 1º comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.”.Sostiene la ricorrente che il Tribunale, sulla medesima questione già vista, ha fatto propria l’eccezione tardivamente sollevata dal Terzaghi,rilevando d’ufficio una eccezione riservata alla parte. Avrebbe dunque errato la Corte d’appello , afferma ndo che: “correttamente il tribunale ha rigettato la domanda, non essendo necessaria, contrariamente a quanto allega l’appellante, alcuna eccezione di parte, essendo il giudice tenuto a verificare d’ufficio l’esistenza di tutti i presupposti della domanda risarcitoria avanzata”, e ciò per almeno due ragioni: in primo luogo, perché si tratta di una questione di merito e quindi riservata alleparti; in secondo luogo,per violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. , stante la mancata concessione dei termini per memorie onde consentireil contraddittorio sul punto. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati, relativi alla mancata contestazione della titolarità del diritto al risarcimento del danno –con riferimento all’art. 360 1º comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.”. Essa ricorrente , nell’atto di citazione , aveva dedotto di aver provveduto al pagamento della somma di € 19.178,34 agli utenti rimasti danneggiati dal sinistro in questione, mediante i bonifici prodotti. Nessuna specifica contestazione veniva mossa al riguardo dalleparti in causa, né quanto alla titolarità del credito, né quanto alladocumentazione prodotta a prova dello N. 3843/24R.G. stesso, con la conseguenza che ilgiudice di primo grado avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione isuddetti fatti, non contestati, dalle parti costituite. Pertanto, avrebbe ancora errato la Corte territoriale, laddove ha osservatoche: “quanto al principio di non contestazione, […] esso opera rispetto ai fatti costitutivi modificativi oestintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie come quelladel diritto al risarcimento del danno, il cui accertamento, richiedendo riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo ” . Ciò perché si è richiamata giurisprudenza relativa a fattispecie (danni da esposizione ad amianto) del tutto non pertinente. 1.4 – Con il quarto motivo , infine, si denuncia la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione sulla non applicabilità dell’art. 112 c.p.c.–con riferimento all’art. 360 1º comma, n. 3, n.4 c.p.c.”, pernon aver la Corte d’appello specificato per quale ragione non fosse pertinente il richiamo operato dall’appellante al disposto dell’art. 112 c.p.c. 2.1 –Il primo motivo è infondato. Invero, la prova della titolarità attiva del rapporto obbligatorio – questione ovviamente diversa dalla legittimazione attiva – deve essere offerta dal creditore, trattandosi di fatto costitutivodella domanda: quindi, nella specie, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a provare, entro il termine di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis)non solo l’esistenza del danno, ma che esso era stato da essa stessa subito. Quanto a tale ultimo aspetto, tanto la odierna ricorrente ha inteso fare depositando, entro i termini di decadenza, copia dei bonifici bancari disposti da [OSCURATO:SOCIETA]., sua controllante, N. 3843/24R.G. ove era stampigliata la causale “on behalf of e-distribuzione s.p.a.”, cioè “per conto die-distribuzione s.p.a.”. Una simile produzione, tuttavia, non è stata ritenuta idonea dal Tribunale, ma nessuna violazione, tra quelle denunciate col mezzo in esame, è imputabile alla sentenza d’appello, perché la ricorrente si duole della mancata ammissione e valutazione di mezzi istruttori avanzati solo nel giudizio di secondo grado, mentre avrebbe dovuto prudenzialmente svolgere detta attività già nel giudizio di primo grado(né, dal ricorso, risulta chiaramente che detta attività, in tutto o in parte, ivi fosse stata svolta, in disparte ogni ulteriore considerazione). Nessuna violazione del diritto di difesa, né delle disposizioni processuali rubricate, può dunque configurarsi, perché l’attività istruttoria effettuata solo in appello è da considerare comunque tardiva, mentre (come meglio si dirà tra breve) non si tratta nella specie di rilievo d’ufficio di eccezione riservata alla parte, ma di apprezzamento, riservato al giudice del merito, degli elementi istruttori offerti da chi allega di aver subito un danno, in ordine alla sua titolarità. 3.1– Il secondo motivo è parimenti infondato. Come già anticipato, il giudice del merito, escludendo che la odierna ricorrente avesse documentato adeguatamente la titolarità del credito risarcitorio in questione, non ha affatto sollevato d’ufficio l’eccezione riservata ai convenuti, ma ha valutato quanto emergeva ex actis circa la prova della titolarità stessa , che come è noto non afferisce ad eccezione in senso stretto ma a mera difesa; pertanto, ben può il giudice del merito, per quanto su sollecitazione (quand’anche tardiva) della parte interessata, pronunciare sulla questione stessa, perché inerente al fatto costitutivo della domanda, dunque per N. 3843/24R.G. definizione appartenente ab imis al thema decidendum e al thema probandum. Non occorreva, dunque, assegnare alcun termine ex art. 101, comma 2, c.p.c., sicché non può configurarsi nessuna violazione del contraddittorio. 4.1 –Il terzo motivo è del pari infondato. Infatti, i documenti tempestivamente versati in atti (ossia, i bonifici di pagamento effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]., di cui s’è già detto) sono direttamente riferibili ad un soggetto terzo; documentano, cioè, pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. (quand’anche “per conto di [OSCURATO:SOCIETA].”), e non riprovano affatto la questione della organizzazione contabile interna e dei rapporti tra le due società, per cui –come sostenuto dalla stessa ricorrente – in siffatti casi la prima effettuava i pagamenti, per poi procederealla regolarizzazione dei rapporti interni. Di tanto difetta ogni elemento di prova, sicché –ferma la contestazione di Terzaghi, benché effettuata solo nella comparsa conclusionale di replica, ma comunque ammissibile (v., ex multis e da ultimo, Cass. n. 16814/2024) - in alcun modo sarebbe stato possibile procedere al riconoscimento della titolarità del credito (avente natura di danno emergente, lo si rammenta) in capo ad [OSCURATO:PERSONA], come correttamente rilevato dal giudice d’appello. 5.1 -Il quarto motivo, infine, è infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la motivazione della sentenza d’appello circa la non pertinenza del richiamo, operato dall’appellante, all’art.112 c.p.c., in relazione al divieto posto al giudice di pronunciare d’ufficio su eccezioni riservate alla parte, è senz’altro rinvenibile ed è stata effettuata dalla Corte territoriale, per le ragioni già viste nello scrutinio del secondo motivo (par. 3.1). N. 3843/24R.G. 6.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricors