CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28867/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Modugno, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Rampino, rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1312/I/2016, depositata il 25 maggio 2016, della Commissione tributaria regionaledella Puglia; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 1312/I/2016, depositata il 25 maggio 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Modugno, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2008. 1.1 – Il g iudice del gravame, per quel che qui ancora rileva, ha consideratoche: -diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto, dalla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; - l’atto impugnato esponeva una compiuta motivazione e, così, consentiva «di comprendere le ragioni della pretesa fiscale»; - non ricorrevano i presupposti della fattispecie di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, difettandone il requisito oggettivo e risultando che si trattava di unità immobiliare concessa in locazione per la quale la contribuente percepiva «un fitto». 2. –[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. Il Comune di Modugnoresiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 3 novembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame, - identificando la sanatoria dell’atto con la mera presentazione del ricorso, -aveva omesso di accertare se il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio conseguisse, nella fattispecie, dal difetto di suoi elementi essenziali, così da prospettarsi l’inesistenza della notifica. Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 140 e ss. cod. proc. civ., ed alla l. n. 890 del 1982, art. 8, sull’assunto che, - qualora il contenuto della gravata sentenza inteso quale espressivo dell’accertamento di nullità della notifica eseguita da controparte a mezzo del servizio postale, - detta notifica avrebbe dovuto considerarsi inesistente e, pertanto, insuscettibile di sanatoria atteso che il plico raccomandato, inviato per la spedizione e non consegnato al suo destinatario, era stato depositato presso l’ufficio postale, e qui ritirato «da soggetto incaricato (e non dal destinatario della notifica)», così che il procedimento notificatorio non si era perfezionato in difetto di invio della (pur) prescritta raccomandata informativa. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 212 del 2000, art. 7, c. 1, ed alla l. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva rilevato la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento che, diversamente, non esponeva i presupposti dell’imposizione e, nello specifico, le ragioni del disconoscimento della reclamata esenzione ICI, ragioni esposte solo in corso di giudizio. Ilquarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone ladenuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. i), ed all’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame, -nel rilevare l’onerosità del rapporto locativo intercorso tra essa esponente e l’utilizzatrice dell’unità immobiliare, -aveva omesso di considerare la prodotta convenzione (del 24 settembre 2007) che, intercorsa tra le parti, dava conto della destinazione dei locali ad attività didattico- assistenziale e (alla clausola n. 5) prevedeva che non era «previsto alcun contributo da parte del Gestor e in favore dell’Associazione»; documentata gratuità del rapporto, questa, che trovava riscontro (anche) in una integrazione negoziale del 20 giugno 2013 dalla quale poteva desumersi che le parti, «a rettifica della pattuizione di non onerosità della Convenzione», avevano previsto che l’utilizzatrice dell’immobile si sarebbe fatta carico («sotto forma di oblazione spontanea e volontaria») dell’eventuale ICI dovuta (sino all’importo massimo di € 3.000,00), a conferma della circostanza che «sino a quella data nessuna forma di pagamento era stata addossata alla Cooperativa sociale». 2. – Il ricorso, in tutti i suoi profili di censura, è destituito di fondamento,e pur prospetta profili di inammissibilità. 3. – La manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso consegue, per un verso, dagli stessi corretti rilievi della gravata sentenza, - che, come anticipato, ha considerato che la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo del servizio postale, doveva considerarsi sanata in ragione della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (art. 156, c. 3, cod. proc. civ.), - e, per il restante, dalla stessa effettiva articolazione del procedimento notificatorio così come delineata dal secondo motivo di ricorso. 3.1 –Quanto al quest’ultimo profilo, difatti, la Corte ha già avuto modo di statuire che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona (per il destinatario) nel momento in cui il piego postale è ritirato dal destinatario o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall'agente postale le attività previste dai primi due commi della L. n. 890 del 1982, art. 8 atteso che, con la consegna del piego, contenente l'atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell'attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza chetale consegna sia avvenuta nell'ufficio postale anzichè nel luogo indicato sul piego postale; e che, inoltre, le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982, art. 8, prevedono il ritiro del piego postale (contenente l'atto da notificare) da parte di un incaricato del destinatario della notifica, senza richiedere per detto incaricato alcuna delle qualità previste dal precedente art. 7 per la legittimazione a ricevere la consegna dell’atto, onde deve ritenersi che il possesso di tali qualità sia sostituito dall'incarico che il destinatario del piego postale abbia conferito a chi provveda a ritirarlo nell'ufficio postale(così Cass., 29 novembre 2017, n. 28627; v., altresì, Cass., 12 luglio 2005, n. 14606). 3.2 - In termini più generali, ed assorbenti, la Cort e ha peraltro ripetutamente statuito, - con riferimento, ora, ai corretti rilievi della gravata sentenza, - che la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo, ma una sua condizione integrativa d'efficacia, -sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, - e che la nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, c. 2, c.p.c. per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato ( Cass., 1 5 ottobre 2021, n. 28254; Cass., 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238). Né può dubitarsi, per quanto sin qui esposto, che la stessa omissione di una raccomandata informativa avrebbe potuto integrare (al più) una nullità del procedimento notificatorio, atteso che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che l'inesistenza della notificazione può configurarsi (solo) laddove venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; qualificazione, questa, prospettabile «nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). 4. – Quanto, ora, al terzo motivo, la Corte ha ripetutamente rimarcatoche l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum” dell’imposta, restando riservati nell'eventuale successiva fase contenziosa l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571). E si è, altresì, precisato che detto onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094). 4.1 –A fronte dell’accertamento svolto dal giudice del gravame, il motivo di ricorso in questione si risolve, dunque, nella (mera) riproposizione di argomenti, e tesi, difensivi e, per di più, -nella parte relativa alla trascrizione dei contenuti dell’atto impugnato, - pur dà conto di una compiuta specificazione dei dati fattuali rilevanti, nella fattispecie, ai fini della determinazione della base imponibile e della conseguente liquidazione del tributo. 5. – Il quarto motivo di ricorso si prospetta, innanzitutto, come inammissibile in quanto si risolve nella riedizione di argomenti probatori sotto una censura di violazione di legge; argomenti, questi, peraltro correlati ad una convenzione che viene riprodotta solo in parte e rispetto alla quale alcuna deduzione viene svolta quanto ai suoi nessi col rapporto locativo che è stato altrimenti accertato dal giudice del gravame. La ricorrente, pertanto, denuncia una (insussistente) violazione di legge riproponendo argomenti probatori il cui rilievo, -per il profilo che involge il sindacato di legittimità della Corte, - non viene dedotto alla stregua del parametro normativo di detto sindacato e, dunque, con riferimento al carattere decisivo dei fatti il cui esame sia stato (in tesi) omesso (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.). 5.1 –Per di più, va rimarcato, la Corte ha ripetutamente rilevato che il diritto all’esenzione dall’ICI, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. i), presuppone che l’utilizzo dell’unità immobiliare, seppur indiretto (così come nella fattispecie) , avvenga con modalità non commerciali, così come ritenuto nella decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolva in un aiuto di Stato; così che è necessario, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Cass., 14 settembre 2021, n. 24655; Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970; v. altresì, Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601). E, nella fattispecie, gli stessi fatti addotti finirebbero per difettare del carattere della decisività atteso che, per l’appunto, involgono il rapporto intercorso tra il concedente ed il concessionario del godimento dell’unità immobiliare, non anche il concreto riscontro delle modalità (non commerciali) dello svolgimento dell’attività assentita.6. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). 6.1 – La manifesta infondatezza, e la stessa evidente inammissibilità, dei proposti motivi di ricorso, così come sopra ripercorse, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., e per importo corrispondente a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali. Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna exart. 96, c. 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata exart. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – co n finalità deflattive del contenzioso, –alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152). E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139). P.Q.M. La Corte, rigetta ilricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, - liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, - nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di € 1.500,00 ; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i