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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14694/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è indeducibile avendo ad oggetto censure che si risolvono in una nuova richiesta di rivalutazione probatoria, dal momento che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità nei termini in cui è stato prospettato ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove oltre che la scaltrezza si evidenzia il curriculum criminale dell'imputato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, o il giudizio di comparazione, delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è indeducibile avendo ad oggetto censure che si risolvono in una nuova richiesta di rivalutazione probatoria, dal momento che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità nei termini in cui è stato prospettato ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove oltre che la scaltrezza si evidenzia il curriculum criminale dell'imputato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, o il giudizio di comparazione, delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 14694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris